Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27424 del 06/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27424 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
t
5
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimato
Petri Celso
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.
92/10/21
depositata 1’8/7/2010
;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 24/10/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Sepe
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Petri Celso contrq l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia
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con-
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Data pubblicazione: 06/12/2013
tro la sentenza della CTP di Lucca n. 89/3/2008 che ne aveva accolto il ricorso avverso
il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso irpef versata dal sostituto d’imposta sulla somma
percepita una tantum dal Fondo di Previdenza complementare del Banco di Napoli. La CTR
riteneva applicabile l’aliquota del 12,5%. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380
24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso
aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la falsa applicazione degli artt. 17, 19, 45 e 51 dpr
917/86, 6 L. 482/85 laddove la CTR ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12,5%.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
17535 del 12/10/2012 (Rv. 623936) secondo cui , in tema di IRPEF, il pagamento di un
capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario
(nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli)
effettui forfetariamente, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reddito
della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione,
costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a
tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo
applicabile “ratione temnporis”.
Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art.
384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Petri avve o il
diniego di rimborso.
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bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal Petri avverso il
petibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 24/10/2013
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ODDO
diniego di rimborso, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando irri-