Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27423 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27423 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ha pronunciato la seguente

f JI

ORDINANZA
sul ricorso 14862-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVYOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SPENDIBENE SUPERMERCATI SPA IN LIQUIDAZIONE
11295860156, in persona del suo klegale rappresentante e liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 128, presso lo
studio dell’avvocato TUTINELLI GIACOMO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI CHICCO MAURO giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– contron’corrente –

Data pubblicazione: 06/12/2013

avverso la sentenza n. 68/12/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 5/10/2009, depositata
il 13/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la società Spendibene Supermercati spa in liquidazione per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate Ufficio di Milano 3 per la triplice ragione che esso risultava proposto "nell'interesse della" e non "dalla" dell'Agenzia Milano 3; che esso non era firmato dal direttore pro tempore dell'Agenzia Milano 3, ossia dal soggetto che in base all'intestazione dell'atto risultava essere la persona che stava in giudizio per l'Agenzia Milano 3; che dagli atti non risultava alcuna indicazione circa l'appartenenza all'Agenzia ed ai poteri conferiti al soggetto che aveva firmato l'atto, "il Capo Area dott.ssa Tilde Zottola". La società contribuente si è costituita con controricorso. Il ricorso si articola su due motivi riferiti, rispettivamente, al numero 4 ed al numero 3 dell'articolo 360 c.p.c. con i quali si denuncia l'error in procedendo ed il vizio di violazione di legge (questo riferito agli articoli 57,60, 61, 62, 66, 68 e 71 d.p.r. 300/99, agli articoli 1362, 1365, 1366, 1368 e 2697 cc, in combinato disposto con gli articoli 10,11, 12 e 53 del decreto legislativo 546/92, ed agli articoli 111, 112 e 115 c.p.c.) in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa dichiarando inammissibile un appello proposto "nell'interesse dello" (invece che "dallo") appellante, firmato dal Capo Area Controllo (invece che dal Direttore) dell' Ufficio, in assenza di documentazione attestante le deleghe del Capo Area Controllo, nonostante la mancanza di contestazione sulla provenienza dell'atto d'appello dall'Ufficio. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono fondati. Per quanto concerne l'argomento secondo cui la locuzione "nell'interesse di" sarebbe ambigua perché non chiarirebbe se l'appello provenga dall'Agenzia Milano 3 o da un diverso Ufficio nell'interesse dell'Agenzia Milano 3, esso risulta in contrasto con le norme di ermeneutica negoziale, applicabili nell'interpretazione degli atti processuali, in quanto non è sorretto da alcuna indagine sul contenuto complessivo dell'atto (art. 1363 cc) che fornisca risultanze idonee ad ingenerare il dubbio che l'atto di appello potesse provenire da un ufficio diverso da Ric. 2011 n. 14862 sez. MT - ud. 23-10-2013 -2- COSENTINO; 4.4 quello - Agenzia delle entrate Milano 3 - nel cui interesse l'appello risultava proposto (e che nella stessa narrativa di fatto della sentenza gravata - a pag. 2, rigo 3 - si indica come l'ufficio che aveva impugnato la sentenza di primo grado). Per quanto concerne gli argomenti secondo cui l'appello sarebbe inammissibile perché sottoscritto da persona - "il Capo Area dott.ssa Tilde Zottola" - diversa dal Direttore (che nell'atto si assumeva essere la persona tramite cui l'Ufficio agiva) ed in relazione alla quale non erano documentati né l'appartenenza all'Ufficio, né i poteri rappresentativi, si osserva che contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, attribuendo la rappresentanza processuale dell'Amministrazione all'Ufficio (del Ministero ed oggi dell'Agenzia delle Entrate), senza che assuma rilievo determinante chi lo rappresenta, consente di presumere che l'atto processuale proveniente dall'Ufficio rappresenti ed esprima la volontà di quest'ultimo, fino a prova contraria, la quale, avendo ad oggetto un'usurpazione di poteri, ossia un'anomala patologia del rapporto organico che comporta una distorta formazione della volontà processuale, deve essere necessariamente fornita da chi la faccia valere; pertanto, quando l'atto (nella specie, l'appello) provenga da un'Amministrazione dello Stato e non se ne contesti la provenienza, l'illeggibilità della firma del sottoscrittore o, come nella specie, la sua provenienza da un delegato non rilevano, a meno che non si affermi la falsità della firma o si deduca che il funzionario che ha sottoscritto l'atto appartenga ad un altro settore dell'Amministrazione (Cass. 12768/06, 874/09, Cass. 13551/10)". Si propone quindi l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà all'esame del merito dell'appello dell'Agenzia delle entrate.>>;

che l’intimata è costituita con controricorso;
che non sono state depositate memorie difensive;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che il Collegio condivide gli argomenti esposto nella relazione;
che pertanto si deve accogliere il ricorso e cassare la sentenza gravata, con
rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che regolerà
anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
(i )
La Corte accoglie il ricorso) Principale e rigetta ilikorso_incidentala cassa la
sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e regolerà anche
Ric. 2011 n. 14862 sez. MT – ud. 23-10-2013

-3-

tali argomenti sono in contrasto con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di

le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013.

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