Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27423 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25968/2017 proposto da:

O.A.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO

TAZZOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA DI GIOIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI FLORIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA – UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA – DIREZIONE GENERALE – UFFICIO IX

– AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1167/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/05/2017 R.G.N. 1303/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI FLORIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Bari ha respinto l’appello di O.A.M.P. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato il ricorso, volto ad ottenere l’annullamento dei decreti nn. 256 e 295, notificati rispettivamente in date 1 e 5 settembre 2014, con i quali il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – aveva irrogato la sanzione del licenziamento disciplinare del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 quater, comma 1 lett. d), in relazione al contratto individuale a tempo determinato per l’insegnamento di sostegno psico-fisico nella scuola dell’infanzia sottoscritto il 10 settembre 2013 ed aveva decretato l’esclusione della O. dalle graduatorie ad esaurimento valide per gli anni scolastici dal 2011 al 2014.

2. La Corte territoriale, premesso in punto di fatto che l’appellante nel 2012 aveva falsamente autocertificato il possesso del titolo di specializzazione, in realtà non conseguito, ha riassunto i termini della controversia ed ha evidenziato, in sintesi, che le considerazioni sviluppate nell’atto di appello, volte a sostenere che l’esclusione non poteva pregiudicare anche l’inserimento nelle graduatorie valide per gli anni 2014/2017, in quanto richiesto solo sulla base di titoli validi, erano avulse dalle conclusioni del ricorso, che riguardavano il solo Decreto del 20 agosto 2014 e, pertanto, non erano formulate in relazione al “concreto bene della vita che la O. intendeva conseguire”.

3. Il giudice d’appello, inoltre, richiamata la disciplina dettata dal D.M. n. 44 del 2011 e D.M. n. 235 del 2014, ha evidenziato che quest’ultima ordinanza consentiva solo l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e, pertanto, il provvedimento di esclusione, del quale la stessa appellante aveva riconosciuto la correttezza, impediva anche di subentrare nelle graduatorie per il triennio successivo, perchè la domanda, una volta correttamente disposta l’esclusione, sarebbe stata non di aggiornamento o di permanenza, bensì di iscrizione ex novo.

4. Per la cassazione della sentenza O.A.M.P. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo ed ha notificato l’atto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari. Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 44 del 2011, art. 9 e del D.M. n. 235 del 2014, art. 10, nonchè l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di non avere considerato che la dichiarazione non veritiera sul titolo di specializzazione aveva portato all’inserimento nell’elenco aggiuntivo per l’insegnamento di sostegno e dalla stessa non dipendeva l’inclusione nella graduatoria ad esaurimento per le classi di concorso AAAA – scuola dell’infanzia – ed EEEE – scuola primaria -, inclusione che la ricorrente aveva richiesto ed ottenuto a partire dall’anno 2000. Il provvedimento impugnato, pertanto, poteva disporre la cancellazione per il triennio 2014/2017 solo limitatamente all’elenco aggiuntivo e conseguentemente doveva essere accolta la domanda di permanenza nelle richiamate graduatorie.

2. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui la sentenza del giudice di merito, che, dopo avere esplicitato una prima ragione di fondatezza o infondatezza della domanda, sviluppi altri argomenti, al fine di sostenere la decisione anche qualora la prima possa risultare erronea, non è affetta dal vizio di contraddittorietà della motivazione nè contiene, quanto alla ratio alternativa o subordinata, un mero obiter dictum. Si è, invece, in presenza di una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, e pertanto il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, di impugnarle entrambe, giacchè la formazione del giudicato sulla ratio non censurata è ostativa all’annullamento della sentenza (cfr. fra le più recenti Cass. n. 17182/2020 e Cass. n. 13880/2020).

E’ questo il caso che ricorre nella fattispecie perchè la Corte d’Appello di Bari, come si è evidenziato nello storico di lite, oltre a ritenere la deliberata esclusione dalla graduatoria conforme alle regole fissate dal D.M. n. 44 del 2011 e D.M. n. 235 del 2014, ha rilevato un difetto di coerenza fra le conclusioni rassegnate e gli argomenti sviluppati a fondamento della domanda, ed ha sottolineato che il provvedimento del quale era stato domandato l’annullamento riguardava la sola esclusione dalle graduatorie per gli anni 2011/2014 mentre nessuna conclusione era stata espressamente formulata quanto “al bene della vita che l’ O. intendeva conseguire”, ossia l’inserimento nelle graduatorie del triennio successivo.

Il ricorso non coglie il decisum della pronuncia nella sua interezza, non censura l’interpretazione data al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed alle conclusioni riproposte nell’atto di appello, nè indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la domanda fosse volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato e che questo si riferisse alle sole graduatorie per il triennio 2011/2014.

3. A detto assorbente profilo di inammissibilità si deve aggiungere che l’unico motivo, incentrato sull’autonomia dell’elenco aggiuntivo rispetto alle graduatorie per le classi di concorso AAAA e EEEE, autonomia della quale non avrebbero tenuto conto l’autorità scolastica e la Corte territoriale, è formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificità e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

La ricorrente, infatti, non trascrive, neppure nelle parti essenziali, i documenti rilevanti ai fini della comprensione delle censure nè fornisce indicazioni in merito alla loro allocazione nel fascicolo processuale, e, quindi, non offre alla Corte gli elementi necessari per valutare ex actis la fondatezza dei rilievi mossi alla pronuncia gravata.

Occorre ribadire al riguardo che nel giudizio di cassazione “sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. S.U. n. 34469/2019).

4. Parimenti inammissibile è il motivo nella parte in cui denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione perchè la censura, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non poteva essere formulata per il divieto posto dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5.

Va ribadito, infatti, che “nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 26774/2016).

Nella specie la O. non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce ed inoltre ha prospettato l’omesso esame non di un fatto storico bensì dell’asserita autonomia dell’elenco aggiuntivo rispetto alle graduatorie formate per le singole classi di concorso, finendo per denunciare l’omessa motivazione su un “punto” controverso, che esula, ormai, dai ristretti limiti del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5.

5. In via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, non occorre disporre la rinnovazione della notifica, erroneamente effettuata all’Avvocatura Distrettuale anzichè a quella Generale dello Stato.

Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Se ne è tratta la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione inammissibile o prima facie infondato, appare superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che l’adempimento si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in una dilatazione dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. n. 15106/2013, Cass. n. 12515/2018, Cass. n. 33557/2018, Cass. n. 33399/2019).

5. La mancata costituzione in giudizio dell’Avvocatura esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA