Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27422 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18318-2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPALATO 11,

presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI PETRONI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7668/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dei LAZIO, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

B.M. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 1074/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso per ottenere la restituzione della maggiore imposta IRPEF per i periodi di imposta 2011-2014 in relazione al trattamento di quiescenza erogato dalla NATO presso cui lo stesso aveva svolto la propria attività lavorativa dal 10.5.1976 al 31.12.2000 come dipendente inquadrato nel ruolo civile;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. in prossimità dell’udienza, il difensore di parte ricorrente, in virtù di procura speciale allo stesso conferita, ha depositato atto di rinuncia, ritualmente notificato all’Avvocatura Generale dello Stato;

2.1. in limine litis deve essere quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia ex artt. 390 e 391 c.p.c.;

2.2. la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacchè, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass. n. 3971/2015);

2.3. inoltre, detta rinuncia non ha carattere cosiddetto accettizio, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (cfr. Cass. nn. 3971 del 2015 cit., 9857/2011, 21894/2009; 28675/2005);

3.1. l’accettazione rileva quanto alta regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 4, che la condanna alle spese non è pronunciata in caso di accettazione delle altre parti;

3.2. nel caso in esame, non è intervenuta accettazione, ma ritiene il Collegio che la novità della questione giuridica oggetto della controversia, quale risultante dagli atti, giustifichi la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

4. non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa ie spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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