Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27422 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4117/2017 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. FERRERO DI CAMBIANO 82,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO GUARINO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato FRANCO BONAMICO;

– ricorrente –

contro

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS

77, presso lo studio dell’avvocato LUCIO LAURITA LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLOMEO DANIELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 423/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/08/2016 R.G.N. 138/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Torino, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto illegittima la trattenuta della somma di Euro 1.120,00 operata dalla società Trenitalia nei confronti di P.T., capo treno, in relazione ad una contestata incauta custodia di 56 biglietti sottrattigli in occasione del furto di un borsello agganciato al trolley mentre si recava al treno.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che la circolare n. 1 del 2009 disposizione unilaterale con la quale era stato stabilito il valore convenzionale del singolo biglietto ed era stato previsto, in caso di smarrimento, l’obbligo di risarcire il danno – non era vincolante per il lavoratore. Ha osservato che la condotta illecita che aveva determinato lo smarrimento era sanzionabile disciplinarmente (tanto che era stata inflitta una multa) e che il danno, per essere risarcito, doveva essere provato ben potendo accadere che dallo smarrimento non ne derivasse alla società alcuno. Ha escluso che potesse essere inquadrato come clausola penale e, con riguardo alla prova del danno, ha ribadito che se il valore convenzionale era quello da assegnare in caso di prova del fraudolento utilizzo dei biglietti, tuttavia era comunque necessario provare che gli stessi erano stati effettivamente utilizzati.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia s.p.a. con un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso P.T.. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con l’unico articolato motivo la società Trenitalia deduce che la sentenza sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 51 del CCNL Attività ferroviarie e nella violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., in combinato disposto con l’art. 1382 c.c..

4.1. Deduce la ricorrente che nella circolare Divisionale n. 1 del 13.10.2009, da considerare regolamento interno, sarebbe stata prevista una clausola penale che era stata accettata dal lavoratore, odierno controricorrente, al quale era stata comunicata il 28.12.2009.

4.2. Osserva che l’art. 51 del CCNL delle Attività ferroviarie, in vigore all’epoca in cui si sono svolti i fatti, sotto la rubrica “Doveri del Personale” prevede che il dipendente debba “svolgere con diligenza e con spirito di collaborazione le proprie mansioni, osservando le disposizioni del presente contratto e i regolamenti interni dell’azienda”.

4.3. Ritiene pertanto che una volta accertato che il regolamento interno era stato inviato ai dipendenti, esso, per espressa previsione contrattuale-collettiva, sarebbe già fonte obbligatoria per il dipendente, senza necessità di una sua esplicita adesione o di una successiva ratifica di carattere collettivo. Accettato nei termini esposti il regolamento, pertanto, il lavoratore sarebbe vincolato ad esso anche quanto alle conseguenze economiche dei suoi inadempimenti e per effetto della clausola penale stabilita.

4.4. Sottolinea infine che irragionevole sarebbe porre a carico della società l’onere di dimostrare il danno che ben avrebbe potuto essere liquidato ai sensi dell’art. 1226 c.c..

5. Il ricorso non può essere accolto.

5.1. La Corte di merito – nell’escludere che l’art. 51 del c.c.n.l. delle Attività Ferroviarie, in uno con la circolare n. 1 del 2009 comunicata al dipendente, integrassero una valida clausola penale – non è incorsa nella denunciata violazione delle norme sull’interpretazione.

5.2. La Corte di appello ha valorizzato infatti l’aspetto, decisivo, che l’accettazione del valore convenzionale dei biglietti non implica automaticamente l’accettazione di un obbligo di risarcire ogni biglietto smarrito con l’importo ivi definito senza che si sia accertato preventivamente il danno.

5.3. La clausola penale si configura come mezzo rafforzativo del vincolo contrattuale sul diverso e successivo piano degli effetti dell’eventuale inadempimento. Essa costituisce una concordata liquidazione anticipata del danno derivatone, indipendentemente dalla prova della sua effettiva esistenza. Se l’ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l’apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell’autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, questa può essere equamente ridotta. Si tratta di pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti per rafforzare, da un lato, il vincolo contrattuale e per stabilire, dall’altro, preventivamente, una determinata sanzione per il caso di inadempienza o di ritardo nell’adempimento, con l’effetto di limitare alla prestazione prevista il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell’effettivo pregiudizio economico verificatosi (cfr. Cass. n. 5305 del 1984, n. 10626 del 2007 e su fattispecie analoga alla presente Cass. n. 34119 del 2019).

5.4. Presupposto indispensabile per la sua esistenza e che essa sia stata oggetto di specifica contrattazione e comunque approvazione poichè la previsione di clausole penali accessorie al contratto di lavoro non si sottrae alla regola comune della necessità del consenso e non rientra tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione di lavoro rimessi alla parte datoriale (Cass. n. 8726 del 2019).

5.5. Della verifica di tale aspetto si è fatta carico la sentenza impugnata che nell’interpretare la circolare ha correttamente evidenziato che si trattava di atto unilaterale del datore di lavoro che conteneva direttive ma non era stato oggetto di contrattazione, accordo con le organizzazioni sindacali, nè era stato accettato dal lavoratore al quale era stato solo comunicato (è la stessa società ad affermare che questi l’ha ricevuto in consegna il che non implica una neppure implicita accettazione).

5.6. In definitiva, in mancanza di un “incontro di volontà” formalizzato in un atto, non può ravvisarsi, nella fattispecie, la sussistenza di alcuna clausola penale.

5.7. Quanto alla richiesta formulata in via subordinata, di liquidazione equitativa del danno, la stessa è inammissibile poichè non è dato sapere se sia stata ritualmente avanzata nei gradi di merito.

6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese vanno poste a carico della società soccombente nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA