Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27421 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.29/12/2016), n. 27421
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13724/2015 proposto da:
LE BIFORE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
A.M.C., A.E., in qualità di erede
della Sig.ra C.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CARDINAL DE LUCA 1, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IZZO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIROLAMO
ABBATESCIANNI, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALRE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6101/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
regionale di MILANO del 14/11/2014, depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Girolamo Abbatescianni difensore dei ricorrenti che
si riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La società Le Bifore spa, unitamente a A.M.C. e A.E. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto dai contribuenti contro l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro su compravendite immobiliari concluse nell’anno 2011.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame degli altri motivi.
Ed invero, la CTR, invece di pronunziarsi sul dedotto vizio di motivazione dell’accertamento, correlato alla mera indicazione dei valori OMI a sostegno della pretesa fiscale, ha incentrato la propria decisione sull’acquisizione postuma di elementi probatori da parte dell’ufficio dai quali sarebbe stato possibile inferire la liceità dell’accertamento.
Così facendo il giudice di merito ha conseguentemente omesso di scrutinare il vizio di motivazione dell’atto prospettato dalla parte contribuente indirizzando la propria analisi su elementi postumi rispetto all’accertamento.
Sulla base di tali considerazioni la censura va accolta, con assorbimento delle ulteriori doglianze formulate dalla parte ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016