Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27421 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 29/10/2018), n.27421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22347/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PREFABBRICATI SUD SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI

119, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DE CESARE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI CAIAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1357/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso per Iva e Irap riferito all’anno 2010 emesso a seguito di accertamento, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1 e art. 41 bis, con cui l’ufficio ha rideterminato il reddito d’impresa per ricavi non dichiarati e dove si è fatta questione della necessità o meno del contraddittorio endoprocedimentale tra contribuente e ufficio.

L’ufficio deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto invalido l’atto impositivo, per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, in quanto trattandosi di accertamento cd. “a tavolino” e, quindi, senza accesso ai locali della società ovvero analoga modalità ispettiva, per i tributi “non armonizzati” l’obbligo dell’instaurazione del contraddittorio sarebbe insussistente, salvo che sia espressamente previsto, mentre, per i tributi “armonizzati” tale obbligo sussisterebbe, purchè il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni, non meramente pretestuose, che avrebbe potuto far valere (in sede endoprocedimentale) se ne avesse avuto la possibilità.

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito” (Cass. sez. un. 24823/15, ord. n. 11283/16, 8628/16, ord. n. 5502/16).

Nel caso di specie, la vicenda riguardava accertamenti formali, mediante consultazione di informazioni in possesso dell’ufficio, ovvero tramite documentazione (questionari e altro) consegnata dal contribuente all’ufficio, a seguito di richiesta, senza alcun accesso presso i locali del contribuente. Pertanto, per la parte dell’avviso d’accertamento impugnato che si riferiva a tributi “non armonizzati” (Ires e Irap) non vi era alcun obbligo di contraddittorio, non essendo specificamente previsto nella legge istitutiva del tributo indicato, mentre, per la parte relativa all’Iva, la società contribuente ha lamentato solo genericamente l’omissione del contraddittorio, senza indicare quali ragioni avrebbe potuto dedurre in tale sede se il chiesto contraddittorio si fosse effettivamente svolto.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA