Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27421 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 11/06/2019, dep. 28/10/2019), n.27421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18188-2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

NINO FILIPPO MORIGGIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4934/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 7833/2016, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso iscrizione ipotecaria relativamente ad IRPEF;

l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. si lamenta “omesso esame di un fatto decisivo”, lamentando, con riguardo all’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che la CTR avrebbe erroneamente respinto la richiesta di annullamento sul rilievo che il debito fiscale, ad essa sotteso, non risultava estinto e che il contribuente non avesse dimostrato “la definitività delle sentenze emesse dalla CTP a seguito dell’impugnazione di detti accertamenti e alla eventuale riduzione del carico tributario rispetto a quello indicato nel prospetto allegato al preavviso di iscrizione ipotecaria”;

1.2. il motivo è inammissibile in quanto denuncia vizio motivazionale non rispettando l’art. 360 c.p.c., n. 5, nuova formulazione, applicabile al presente giudizio ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (ovvero un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017);

1.3. nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a contestare la conclusione cui era giunta la Corte in relazione alla mancata dimostrazione dell’estinzione o della riduzione del debito fiscale, presupposto dell’impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria, essendosi limitato, il ricorrente, a ribadire di non poter fornire tale prova per la mancata conclusione dei giudizi dianzi indicati;

1.4. è opportuno, inoltre evidenziare, riguardo alla disciplina processuale del contenzioso fiscale vigente successivamente al 1 gennaio 2016 ed alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015, che “salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi dell’art. 337 c.p.c. ” (cfr. Cass. nn. 23480/2017, 628096/2013, 10027/2012);

1.5. trattasi infatti di una disposizione processuale -appunto quella di cui all’art. 337 c.p.c., comma 2 – che deve considerarsi “speciale” rispetto a quella, generale, di cui all’art. 295, stesso codice e, come tale, deve quindi trovare applicazione in via alternativa/esclusiva rispetto a quest’ultima, in base al canone interpretativo lex specialis derogai generali;

2. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;

3. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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