Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27420 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22058/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SESTO RUFO,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ROBERTO VALETTINI

e EMANUELE BUTTINI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A.M., B.D., BE.MA.,

B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA depositata il 09/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, nella controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di liquidazione di imposte di registro di atto di cessione di più quote sociali, ha ritenuto che tale atto fosse da assoggettare ad unica imposta di registro in misura fissa.

B.M. resiste con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo, con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, per avere la C.T.R. ritenuto che l’atto di cessione di più quote fosse assoggettabile ad unica imposta laddove, essendosi in presenza di atto plurimo contenente più disposizioni, ognuna di questa doveva essere assoggettata a tassazione separatamente, è manifestamente fondato, alla luce del principio, affermato, anche di recente, da questa Corte (v. Sez. 6-5, Ordinanza n. 22899 del 29/10/2014; ed in termini id. 19245 del 11/09/2014) per cui “in tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1, poichè non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del citato art. 21, comma 2, ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’Otto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 c.c., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci”.

2. La sentenza impugnata, che si è discostata da tali principi, va, pertanto, cassata e va disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana anche per il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Tosca in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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