Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27420 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27420 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 06/12/2013

Ud.24.10.2013
Oggetto:IRPEF
SENTENZA
Fondo integrativo
Imposizione.
sul ricorso proposto da:
Criteri. Appello
incidentale non
SEMINATORE GIUSEPPE residente a San Giovanni La Punta, depositato.
Conseguenze.
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso,

dall’Avv.

Salvatore

Papa,

elettivamente

domiciliato in Roma, Via San Sebastianello, 9 presso lo
RICORRENTE

studio dell’Avv. Domenico Siciliano,
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi,

12 è domiciliata

CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la

sentenza

n.04/31/2009-bis

Tributaria Regionale di Palermo –

8(4 04
.23

della

Commissione

Sezione Staccata di

Catania n. 31, in data 10/12/2009, depositata il 21
dicembre 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica
Udienza del 24 ottobre 2013 dal Relatore Dott. Antonino

Presente il P.M. dott. Ennio Attilio Sepe, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.15852/2010

è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.04/31/2009-bis, pronunziata dalla CTR di Palermo
Sezione Staccata di Catania n. 31 il 10.12.2009 e
DEPOSITATA il 21 dicembre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
incidentale

dell’Agenzia

Entrate

ed

affermato

l’insussistenza dei presupposti perché venisse
riconosciuto il diritto del Seminatore – dipendente
Enel – al rimborso della maggiore ritenuta subita in
sede di liquidazione della previdenza integrativa
aziendale, ritenendo, quindi, legittimo il
provvedimento

recupero

di

adottato

dall’amministrazione.
2 -I1 ricorso, che attiene ad impugnazione del
provvedimento di recupero del rimborso effettuato
2

Di Blasi;

dall’Amministrazione, relativamente a ritenute IRPEF
dell’anno 2000, su somme liquidate a titolo di
previdenza integrativa aziendale a dipendente Enel, è
affidato a due mezzi, con i quali la decisione di

applicazione degli artt.53 comma 2 ° del D.Lgs
n.546/1992 come modificato dall’art.3 bis del D.L.
n.203/2005 convertito in Legge n.248/2005, nonché
dell’art. 13 comma 9 ° del D.Lgs n. 124/1993.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – La Commissione Tributaria Regionale ha accolto
l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo ed affermando
che, nel caso, il contribuente non poteva reclamare il
dato regime fiscale, dal momento che non aveva provato
la sussistenza di uno degli indefettibili presupposti
per il relativo riconoscimento, e precisamente che il
titolo legittimante la pretesa era rappresentato da un
contratto di assicurazione sulla vita.
Il Collegio è dell’avviso che le questioni poste dai
motivi del ricorso debbano essere definite sulla base
di principi desumibili da pregresse pronunce.
E’ stato, in vero affermato che, qualora l’impugnazione
principale sia dichiarata inammissibile,
incidentale non perde efficacia,
3

il ricorso

ove sia stato

appello viene censurata, per violazione e/o falsa

tempestivamente proposto, nel senso che sia stato
notificato sia nel rispetto del termine per proporre
l’impugnazione incidentale, sia pure entro l’ordinario
termine per impugnare (Cass. n. 8446/2004, n.

E’ stato, altresì, precisato che “In

tema

di

contenzioso tributario, ove l’appellante non abbia
depositato, nella segreteria della Commissione
tributaria adita, l’originale del ricorso notificato
o copia dello stesso, unitamente a copia della
ricevuta (se la notifica e’ avvenuta a mezzo posta), il
ricorso e’ inammissibile e, ai sensi del comb. disp.
degli artt. 53, secondo comma, e 22, primo e secondo
comma, D. Lgs. n. 546 del 1992, tale prevista
sanzione – che si ripercuote anche sul secondo appello
principale proposto dalla stessa parte, in un secondo
tempo, per ovviare alle conseguenze sanzionatorie
comminate per il primo atto – deve essere rilevata
d’ufficio

in ogni stato e grado del processo.
da parte del giudice –

Peraltro, il rilievo
della tardivita’

del

deposito degli atti relativi

all’appello principale non incide sul dovere che
lo

stesso giudice ha di esaminare nel merito

il

ricorso incidentale ove questo sia stato ritualmente
e tempestivamente

proposto (Fattispecie relativa ad
4

8154/2003).

appello principale non

seguito

da

tempestiva

costituzione dell’appellante, ma seguito da appello
incidentale tempestivo e da un secondo appello
principale e da un secondo appello incidentale,

appello principale potesse essere inteso come appello
incidentale, rispetto al primo appello incidentale
ad appello principale, in ragione della
inammissibilita’ di quello, per sua tardivita’) (Cass.
n.12154/2004).
Alla stregua dei richiamati principi, il primo mezzo
non sembra fondato.
4 bis -Le Sezioni Unite della Corte, peraltro,
componendo pregressi contrasti e pronunciando proprio
in relazione a controversia relativa al fondo
integrativo aziendale di che trattasi, hanno affermato
il principio secondo cui “In tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto,
in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs
n.124/1993, ad un Fondo di Previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
5

in cui la Corte ha anche escluso che il secondo

al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16
comma l ° lett.a) e 17 del TUIR, solo per quanto
riguarda

la

sorte

capitale,

corrispondente

all’attribuzione patrimoniale conseguente alla

provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per
tale dovendosi intendere, in base a quanto precisato
nella motivazione della medesima decisione,

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