Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2742 del 30/01/2019
Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19922-2017 proposto da:
M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
TONY LUIGI DE GIORNGI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
– intimato –
avverso la sentenza n. 61/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,
depositata il 10/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.
Fatto
RILEVATO
che con sentenza del 10 marzo 2017, la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce ed in parziale accoglimento della domanda proposta da M.R. nei confronti dell’INPS, riconosceva solo a far data dall’1.1.2009 il diritto della stessa all’attribuzione sulla pensione SOS in godimento degli incrementi conseguenti all’applicazione degli aumenti in quota fissa L. n. 160 del 1975, ex art. 10, sulla pensione IOS del coniuge C.A. ed al pagamento delle differenze pensionistiche maturate sulla pensione SOS;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non essersi compiuto il termine triennale di decadenza dall’azione giudiziaria nè per le differenze maturate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore del regime di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 38, conv. in L. n. 111 del 2011, stante l’applicabilità dell’art. 252 disp. att. c.c., secondo cui un termine di decadenza di nuova introduzione (quello di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, era ritenuto inoperante per le ipotesi di riliquidazione di un trattamento previdenziale già corrisposto in misura parziale) decorre dalla data di entrata in vigore della norma che lo prevede, nè per le differenze maturate dopo il 6.7.2011, ostandovi il disposto del citato art. 38 che fissa la decorrenza del termine in caso di pagamento parziale della prestazione previdenziale dalla maturazione del diritto ai singoli ratei pensionistici, ognuno dei quali da ritenersi liquidato in misura parziale rispetto a quanto asseritamente dovuto al pensionato;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’Istituto intimato non ha svolto alcuna attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Diritto
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato non avendo la Corte medesima motivato alcunchè in ordine al rigetto della domanda che, sul presupposto dell’inoperatività nella specie del regime della decadenza ed in difetto della proposizione da parte dell’INPS, rimasto contumace, dell’eccezione di prescrizione decennale, cui il diritto azionato doveva ritenersi esclusivamente soggetto, era intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto medesimo dalla data, 1.5.1980, di originaria decorrenza della pensione diretta del dante causa;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come novellato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, conv. in L. n. 111 del 2011, la ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale di fatto applicativa del regime di decadenza sostanziale (come si evince dalla limitazione alla data dell’1.1.2009 del diritto azionato) nella specie non operante;
che entrambi i motivi meritano accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., sez. 6, ord., 5.5.2017, n. 10950) secondo cui la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dalla L. n. 111 del 2011, art. 38, comma 1, non si applica alle domande di riliquidazione delle prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6.7.2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina, soggiacendo in tali casi la pretesa al solo limite dell’ordinaria prescrizione decennale, conseguendone, in difetto della mancata proposizione da parte dell’INPS rimasto contumace della relativa eccezione, il riconoscimento del diritto alla liquidazione dei ratei a far data dall’1.5.1980;
che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019