Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2742 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

G. VERDINO presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato NIGRO SAVERIO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4174/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/09/2006 R.G.N. 2953/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato NIGRO SAVERIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso proposto da A.V. nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Tribunale di Roma – accertava il diritto dell’attore all’inclusione del lavoro straordinario nella basse di calcolo ai fini del T.F.R., dal 1.6.1982 al 1.11.1992;

– respingeva nel resto il ricorso;

– respingeva la riconvenzionale proposta dall’Istituto.

2. Proponeva appello l’ A.. Proponeva appello incidentale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado e pertanto dichiarava il diritto al ricalcolo del T.F.R. con inclusione dello straordinario anche oltre il 1.11.1992; dichiarava l’incidenza dello straordinario sulla 13A e 14A mensilita’ fino all’1.11.1992;

confermava il rigetto dell’eccezione di prescrizione e di compensazione. La Corte di Appello motivava tra l’altro nel senso che l’incidenza del CCNL sopravvenuto (la’ dove definiva come retribuzione quella corrisposta a fronte dell’orario normale) andava limitata alle mensilita’ aggiuntive, mentre non poteva avere effetto sulla base di calcolo del T.F.R., definita legislativamente come la retribuzione globale di fatto.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso A.V.. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2120, 2934 e 2935 c.c., della L. n. 297 del 1982, nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5:

erroneamente la Corte di Appello ha respinto l’eccezione di prescrizione quanto alle quote di T.F.R., muovendo dal presupposto che il diritto relativo maturi soltanto alla fine del rapporto di lavoro. Invero, la cessazione dal servizio costituisce solo il momento a partire dal quale la prestazione e’ esigibile, ma il lavoratore ha diritto all’accantonamento annuale di quote, la cui misura il datore di lavoro gli deve comunicare, ed e’ percio’ anno per anno che la prescrizione inizia a decorrere. A riprova di cio’ sta l’obbligo imposto al datore di lavoro di comunicare ogni anno la misura dell’accantonamento.

5. Il motivo e’ infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha gia’ chiarito che la scadenza delle annualita’ idonee al calcolo delle quote di accantonamento degli istituti di fine rapporto e la ricezione delle comunicazioni datoriali in punto di accantonamenti utili sono inidonee ad eliminare la situazione di incertezza circa la quantificazione dell’importo spettante, che – continuando a sussistere – legittima il lavoratore a richiedere l’accertamento giudiziale del diritto. Perche’ possa decorrere il termine di prescrizione e’ necessario che il diritto sia incontroverso e, dato che la maturazione del t.f.r. non e’ istantanea, non e’ dato identificare un unico momento destinato a costituire il dies a quo della prescrizione dell’azione di accertamento. “Puo’ dirsi”, argomenta Cass. 20.10.04 n. 20516 in controversia avente ad oggetto la stessa questione “che l’azione meramente dichiarativa e’ dotata del requisito dell’imprescrittibilita’, mentre prescrittibile e’ il diritto, quando la sua esistenza venga invocata non in se’ e per se’, ma strumentalmente al concreto conseguimento del particolare bene della vita che costituisce il contenuto del diritto medesimo. Ne consegue che la relazione ravvisabile fra azione di mero accertamento del diritto ed azione diretta alla sua concreta attuazione opera in senso esattamente inverso a quello preteso da parte ricorrente, perche’, mentre la mancata sperimentazione della prima, non soggetta a termini di prescrizione, risulta del tutto irrilevante ai fini della persistente sperimentabilita’ della seconda, e’ la possibile prescrizione di questa che puo’ precludere l’azione di mero accertamento, per difetto di interesse, in quanto, una volta estinto il diritto, con conseguente impossibilita’ di realizzazione pratica del suo contenuto, viene meno, di norma, ogni utilita’ dell’accertamento della sua mera esistenza, cosi’ difettando il ricordato presupposto dell’invocazione dell’officium judicis (cfr.

Cass. 9.4.03 n. 9575; 16.1.97 n. 382; 23.10.91 n. 11215; 6.5.91 n. 4886)”. Conformi altresi’ Cass. n. 2781.2008 ed altre quattro sentenze dello stesso periodo. In definitiva, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere e prima della cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore non puo’ far valere alcun diritto al T.F.R., onde nessuna prescrizione puo’ decorrere.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363 e 2120 c.c. in relazione all’accordo aziendale 1974, con erroneo rigetto della riconvenzionale e/o eccezione di compensazione.

In particolare la societa’ contesta, perche’ non rispettosa dei criteri di ermeneutica, l’interpretazione del giudice di appello riguardante il ridetto Accordo Aziendale, laddove al punto A) prevede la c.d. ora politica, ossia lo straordinario incluso nel normale orario di lavoro come scambio di produttivita’.

Secondo l’interpretazione proposta dalla ricorrente tale pattuizione, correlata alla clausola di assorbibilita’ del compenso in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano riferirsi all’aumento di produttivita’, non e’ collegabile in alcun modo allo svolgimento del lavoro straordinario.

La ricorrente aggiunge che tale pattuizione e connessa clausola di assorbibilita’ sono state confermate dalle parti in sede di rinegoziazione dell’Accordo, anche posteriormente all’emanazione della L. n. 297 del 1982. Sotto tale profilo la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, viola quest’ultima legge, nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione, sul punto, al datore di lavoro e al lavoratore; discrezionalita’ nella regolamentazione, che, nel caso dell’Accordo del 1974 e successive rinegoziazioni, per come e’ provato in atti, risulta peraltro, con l’introduzione del c.d.

Punto A), essere stata esercitata in regime di decisamente miglior favore per i dipendenti dell’IPZS. 7. Questa Corte ritiene prive di pregio le censure di parte ricorrente. I giudici di merito con valutazione, sorretta da congrua e coerente motivazione, hanno escluso che l’accordo aziendale del 1974, prevedendo uno speciale compenso commisurato ad una ora di retribuzione, con la clausola anzidetta di assorbibilita’ “in caso di vertenze comunque promosse dal personale” comportasse una deroga alla regola di incidenza del compenso in questione sul trattamento di fine rapporto.

Gli stessi giudici hanno disatteso le censure mosse a questa interpretazione, anche in base al rilievo che l’accordo prevedeva un impegno ad aumentare la produttivita’ previo aumento della retribuzione, mentre la controversia “de qua” attiene alla circostanza che si e’ continuato a fare ricorso allo straordinario nonostante tale aumento; le due cose sono distinte e tali sono state ritenute dal giudice di merito.

Le censure di parte ricorrente si risolvono quindi in una diversa e contraria interpretazione rispetto a quella seguita dai giudici di merito, anche in relazione alle risultanze delle buste paga circa lo svolgimento di lavoro straordinario continuativo, interpretazione in quanto tale non consentita in sede di legittimita’.

In tal senso vedi “ex multis” Cass. n. 18057.2007, Cass. n. 2781.2008 e Cass. n. 17789.2007.

8. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1322 e 2120 c.c. in relazione al contratto Grafici del 1992:

erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che lo straordinario debba essere incluso nel T.F.R. anche successivamente al 1.11.1992, data in cui e’ entrata in vigore la nuova pattuizione collettiva, secondo la quale la retribuzione base, anche agli effetti “de quibus”, e’ quella normale. Al ricorso parte ricorrente allega, mediante incorporazione nel testo del ricorso stesso, le parti di interesse del CCNL in questione.

9. Il ricorso e’ improcedibile per la parte interessata dal motivo suddetto. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevede che al ricorso per Cassazione debba essere allegato il contratto collettivo di riferimento. La giurisprudenza di questa Corte si e’ orientata nel senso che la produzione debba essere integrale e non limitata agli articoli o alle clausole che la parte ricorrente ritenga si debbano esaminare, in quanto nell’interpretazione del contratto la Corte di Cassazione – fruendo di piena liberta’ di apprezzamento – deve essere posta in grado di valutare la portata di una clausola o di un articolo in base al complesso del contratto stesso. Cio’ vale in particolare quando una clausola o un articolo deve essere interpretato anche alla luce della complessiva pattuizione, ovvero quando un articolo deve, essere interpretato per mezzo di altri; il che e’ tanto piu’ vero quando, come nella specie, si deve partire da una definizione generale o “nomenclatura” per verificare in quale misura ed in quali limiti la detta definizione estenda i suoi effetti all’intero contratto oppure sia derogata da norme particolari. Il principio in questione e’ applicabile sia al procedimento di interpretazione pregiudiziale di un contratto, ex art 420 bis c.p.c., sia in generale ad ogni ricorso in cui venga in questione l’interpretazione di un CCNL, non potendosi dare il caso di una interpretazione “a tutto campo” e di una interpretazione “minus plena”.

10. Con il quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1322 c.c., per la parte in cui la sentenza ha riconosciuto una limitata incidenza dello straordinario per il calcolo delle mensilita’ aggiuntive.

11. Il motivo e’ improcedibile per le stesse ragioni esposte a proposito del motivo terzo.

Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessita’ in fatto della vicenda, all’opinabilita’ delle questioni trattate ed al fatto che solo recentemente questa Corte di Cassazione ha preso posizione in punto di procedibilita’, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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