Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2742 del 06/02/2014
Civile Sent. Sez. 2 Num. 2742 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 3577-2008 proposto da:
FALCONE ANNA PAOLA FLCNPL47C54I693F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,
presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GRANARA DANIELE;
– ricorrente –
2013
contro
2663
REPETTO
MARIA
GRAZIA
C.F.RPTMGR38C57I693S,
e1c, ttivamente domiciliata in ROMA, PTAZZA SALLUSTIO 9,
presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO, che
-,t
Data pubblicazione: 06/02/2014
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZEREGA DAVIDE;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 81/2007 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 09/02/2007;
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. CESARE
ANTONIO PROTO;
udito
l’Avvocato
Ciprotti
Alessia
con
delega
depositata in udienza dell’Avv. Pafundi Gabriele
difensore della ricorrente che ha chiesto il rinvio
del ricorso per presentare la documentazione
attestante la operalità di erede da parte della Sig.ra
Falcone Anna Paola e si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
2
I
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 4/6/1993 Maria Grazia
Repetto, deducendo l’interclusione del proprio fondo,
citava in giudizio Muzio Angiolina per la costituzione
di una servitù coattiva di passaggio per accedere alla
del proprio fondo realizzando box interrati.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della
domanda.
Il Tribunale di Chiavari con sentenza del 31/1/2003
accoglieva la domanda e liquidava al proprietario del
fondo servente l’indennità di euro 1032,91 sulla base
delle indicazioni del CTU.
Muzio Angiolina proponeva appello articolato in tre
motivi al quale resisteva l’attrice.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza del
9/2/2007 rigettava l’appello rilevando:
– che il primo motivo, con il quale era contestata
l’interclusione e l’impossibilità di transito sul
percorso individuato dal CTU per l’esistenza di un
corso d’acqua era infondato perché:
a) che l’interclusione non veniva meno per l’esistenza
di altro percorso in quanto non risultava che l’attrice
avesse titolo per attraversare i fondi sul quale si
strada comunale e allo scopo di fare conveniente uso
sviluppava il percorso alternativo, uno dei quali di
proprietà della stesa convenuta;
b) che la natura di corso d’acqua pubblico era stata
esclusa dalla Provincia di Genova e pertanto non vi era
impedimento alla realizzazione dell’attraversamento e
– quanto al secondo motivo e in parte del primo, che le
censure sull’impossibilità di conveniente uso del fondo
non potevano essere accolte perché il mutato assetto
urbanistico
parcheggi,
nella zona
ma
residenze)
(non erano più previsti
non
rendeva
inattuale
l’esigenza della servitù tenuto conto che la previsione
della
costruzione di edifici residenziali sul fondo
dell’attrice
dava
concretezza
all’esigenza
di
raggiungere con veicoli il fondo intercluso;
– che era infondato anche il terzo motivo, relativo
all’ammontare,
dell’indennità,
ritenuto esiguo,
perchè
della liquidazione
l’indennità
era
stata
correttamente calcolata capitalizzando il valore del
canone di affitto del terreno del fondo servente tenuto
conto della sua destinazione ad orto, mentre non doveva
essere considerato l’incremento di valore del fondo
dominante in quanto l’indennità dovuta era da
all’utilizzazione della servitù;
qualificarsi non un corrispettivo dell’utilità, ma un
indennizzo risarcitorio.
Anna Paola Falcone ha proposto ricorso, illustrato da
successiva memoria, affidato a quattro motivi
dichiarandosi unica figlia ed erede di Muzio Angiolina.
ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Anna Paola Falcone ha proposto ricorso dichiarandosi
unica figlia ed erede di Muzio Angiolina, senza
peraltro documentare né il decesso della parte né la
propria qualità di erede.
La richiesta di rinvio per produzioni documentali,
formulata dopo la relazione ex art. 379 c.p.c.
inammissibile.
In tema di legittimazione attiva, incombe alla parte
el-1 ricorre per cassazione,
(7.1115 pergwlà
ene
nella qualità
tíace parte del wiù(lizlu di
di erede
ffieritu,
l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni
documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ.,
il decesso della parte originaria e la propria qualità
di erede, che attengono alla titolarità del diritto ad
impugnare e pertanto alla regolare costituzione del
contraddittorio, la cui mancanza è rilevabile di
Repetto Maria Grazia ha resistito con controricorso e
ufficio; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, per mancanza di prova de presuposti per
la
successione
nel
processo
e,
quindi,
della
legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumends
opera della controparte,
trattandosi di ques5isn
rilevabile d’ufficio (Cass. 27/1/2011 n. 194:4 Cas.
25/6/2010 n. 15352; Cass., S.U., 25/2/2009 n. 4468 con
riferimento al controricorso; Cass. S.U. 25/5/2001
226 e, in particolare, gli argomenti sv±luppau
in
motivazione).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso; le speso
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Falcone Anna Paola a pagare a Repetto Maria Grazia re
spese di questo giudizio di cassazione che liquida in
euro 2.500,00 per compensi oltre euro 200,00 per
esborsi.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Così deciso in Roma, il 18/12/2013.
Si attesta la registrazione presso
la mancata contestazione di tale legittimazione ad