Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2742 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22298-2018 proposto da:

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ADELAIDE RISTORI, 38, presso lo studio dell’Avvocato GIANLUCA

STANCATI, che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

ANDREA CARINCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 260/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la società Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 1621/2014 di accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES IRAP 2010, con cui era stata contestata la deducibilità di un ammortamento del costo di un bene strumentale (attrezzatura fresante radiale) che risultava non ancora entrato in funzione alla data dell’accertamento fiscale;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza per motivazione viziata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” avendo la CTR da una parte affermato una nozione di entrata in funzione del bene vincolata al suo inserimento nel ciclo produttivo, e dall’altra avendo ricondotto detta nozione all’apporto di utilità concreta all’impresa;

1.2. la doglianza è infondata atteso che non sì rinviene nessuna contraddizione, manifesta ed irriducibile, tale da determinare l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale, nella pronuncia impugnata, la quale ha avuto modo di concludere precisando che “la traduzione pratica del termine di legge “beni entrati in funzione” sottende il principio che il bene acquistato, senza la necessità di porsi a garanzia della continuità di attività dell’azienda in sostituzione dell’identico bene già presente nella stessa, va certamente iscritto nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni, ma può essere ammortizzato solamente al momento della sua entrata in funzione, cioè al momento che porta utilità concreta all’impresa…(e)… fino a quel momento non potrà essere ammortizzato”;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del Tuir approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 1” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere che l’ammortamento dei bene fosse ammesso solo laddove il bene “entri nella funzionalità concreta dell’azienda” e non anche se rimanga quiescente senza essere “introdotto nell’attività aziendale”;

2.2. la censura va parimenti disattesa;

2.3. in generale, l’ammortamento si configura come un meccanismo contabile finalizzato a suddividere l’incidenza di un costo in una pluralità di annualità, tendenzialmente coincidenti con il periodo di utilizzazione del bene al quale si riferiscono (cfr. Cass. n. 8347/2006);

2.4. ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 1, vigente ratione temporis, in particolare, le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali sono deducibili a partire dall’esercizio di “entrata in funzione del bene” (cfr. sul punto anche Cass. nn. 32719/2018, 12212/2017, 13807/2014, 3858/2009, 8773/2008), dovendo altresì richiamarsi i principi di recente affermati da questa Corte (cfr. Cass. n. 32719/2018), secondo cui, in tema di redditi d’impresa, un capannone industriale, ancorchè abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poichè ai fini della deducibilità del relativo costo il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 102, comma 1, richiede l’effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l’acquisto o la costruzione dello stesso;

2.5. in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, ai fini della deducibilità delle quote d’ammortamento del costo dei beni, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 1, occorre non soltanto l’effettiva strumentalità dei suddetti beni in relazione alla specifica attività aziendale, ma altresì l’effettiva utilizzazione di essi, in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa;

2.6. perchè un costo sia deducibile occorre, invero, anzitutto che esso sia inerente all’attività d’impresa, mentre se un costo non è sostenuto in funzione della produzione dei ricavi, esso non è deducibile;

2.7. emergendo dalla sentenza che la società, dopo aver acquistato due attrezzature fresanti radiali, aveva iniziato ad ammortizzarne il costo sebbene, alla data dell’accertamento fiscale, i suddetti beni strumentali risultassero ancora nella disponibilità della società venditrice, la ricorrente non poteva portare in deduzione i suddetti componenti negativi, in quanto non strumentali all’esercizio di impresa;

2.8. i Giudici d’appello hanno dunque fatto corretta applicazione dell’art. 102 TUIR, avendo ritenuto che l’ammortamento del bene acquistato fosse ammesso solo “a condizione che lo stesso venga inserito nel progetto produttivo e non solo per convenienza, nell’eventualità che, in un futuro ipotetico, possa permettere un’attività maggiore” e che nel caso di specie, essendo i suddetti beni rimasti “quiescenti”, non potesse esserne dunque ammortizzato il costo;

2.9. questo Collegio ritiene, inoltre, che i principi dianzi illustrati non si pongano in contrasto con quanto affermato recentemente da questa Corte con ordinanza n. 9252/2019 (menzionata dalla ricorrente nella memoria difensiva), secondo cui “la determinazione della base imponibile delle società di capitali, ai fini della dichiarazione fiscale, di regola, è ispirata al criterio della “dipendenza”, ovverosia della “derivazione” dal risultato del conto economico, redatto in conformità del codice civile e dei principi contabili nazionali, sicchè, nella stessa dichiarazione, la quota di ammortamento di un bene strumentale è senz’altro deducibile, anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum principis, non ne sia stato possibile l’utilizzo”;

2.10. il caso preso in esame dalla citata pronuncia aveva, infatti, ad oggetto un bene che aveva già iniziato a funzionare, ed il cui utilizzo era stato sospeso per una causa di forza maggiore, mentre nel caso di specie trattasi di un bene che non risultava essere mai stato posto in funzione;

3. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere integralmente respinto;

4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA