Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2742 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2742 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 76-2017 proposto da:
GUIDOTTI VANESSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LIVIO ANDRONICO, 25, presso lo studio dell’avvocato ANDREA
DE LIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO
TALAMONTI;
– ricorrente contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del
Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato WALTER
GIBELLIERI;
– controricorrente contro

Data pubblicazione: 05/02/2018

COMUNE DI ASCOLI PICENO, in – persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 82
presso lo studio dell’Avvocato STEFANO BASSI, *rappresentato e
difeso dall’avvocato TOMBESI MARCELLA;

nonchè contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
INPS, in persona del Direttore Centrale delle Entrate in proprio e
quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti
INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA via
C.BECCARIA 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati
SCIPLINO ESTER ADA, ANONINO SGROI, LELIO
MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO e
CARLA D’ALOISIO.
– controricorrente nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
nonché contro
PATRIZIA NERONI, COMUNE DI MARZABOTTO; intimati
– resistenteavverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato
il 07/11/2016;

Ric. 2017 n. 00076 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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– controricorrente –

udita la ‘relazione della causa Svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/ 11 / 204 7 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

avverso il decreto col quale il tribunale di Ascoli Piceno ha
rigettato l’impugnazione proposta dalla medesima nei confronti
del credito di Equitalia s.p.a., ammesso al passivo del
fallimento di Luigi Guidotti;
si sono costituiti con controricorso Equitalia, l’Inps e il comune
di Ascoli Piceno;
non ha svolto difese l’agenzia delle entrate.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di
specificità, in sé e in ordine all’interesse a impugnare;
si denunzia la violazione delle disposizioni in materia di
legittimazione passiva, con riferimento all’art. 39 del d.lgs. n.
112 del 1999, in relazione alla chiamata in causa dei comuni di
Ascoli Piceno e di Marzabotto (quest’ultimo peraltro non
costituitosi);
nondimeno la ricorrente è stata dichiarata priva di
legittimazione a impugnare il credito altrui, non avendo
adempiuto all’onere di allegazione (e prova) del proprio status
di creditore ammesso al passivo del medesimo fallimento (art.
98 legge fall.); e in tal guisa, posto che nessuna censura risulta
prospettata avverso la suindicata ratio decidendi, ella non ha
spiegato quale sia l’interesse che presidia il motivo di ricorso;
ove quell’interesse fosse implicitamente ritenuto da associare
alla sorte delle spese di causa, è risolutivo che dal decreto
risulta che la chiamata in causa dei comuni era stata chiesta e
Ric. 2017 n. 00076 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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Vanessa Guidotti ricorre per cassazione, con due motivi,

autorizzata in considerazione dell’essere entrambi annoverabili
tra gli enti:. impositori, per conto dei quali Equitalia,
concessionaria per la riscossione, si era insinuata al passivo del
fallimento;
la ricorrente sostiene di non aver proposto censure o

suddetti, ma al riguardo il ricorso non soddisfa il fine di
autosufficienza, non essendo riportato neppure per stralcio il
contenuto dell’atto di impugnazione dei crediti ammessi;
il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità;
si denunzia che il tribunale abbia violato le norme relative al
valore della causa con particolare riferimento ai parametri per
la liquidazione delle spesé processuali (artt. 4 e 5 del d.m. n.
55 del 2014);
per costante giurisprudenza, la violazione delle previsioni
tariffarie ai fini della liquidazione delle spese processuali – per
superamento dei limiti minimi e massimi della tariffa forense o
per altra ragione – configura un vizio in iudicando; pertanto, ai
fini dell’ammissibilità della censura, è necessario che nel
ricorso per cassazione siano specificati i singoli conteggi
contestati e le corrispondenti voci della tariffa professionale
violate, al fine di consentire alla Corte il controllo di legittimità
senza dover espletare un’inammissibile indagine sugli atti di
causa (v. tra le tante Cass. n. 22983-14; Cass. n. 15072-03; e
v. pure Cass. n. 10409-16);
simile onere di specificazione non risulta adempiuto;
le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, che liquida per ciascuna delle
parti costituite, in euro 1.400,00, di cui euro 100,00 per
Ric. 2017 n. 00076 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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contestazioni in ordine ai crediti facenti capo ai comuni

. esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali
nella percentuale di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115

del, 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28
novembre 2017.

titolo di contributo unificato pari a

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