Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2742 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20246/2015 proposto da:

D.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO RONZONI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 458/2015 della CORTE D’APPELLO di BR1SCIA

dell’8/04/2015, depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. B.M.G. intimò sfrattò per morosità alla conduttrice D.R.A., in relazione ad un contratto di locazione ad uso di abitazione, citandola in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo.

L’intimata si costituì eccependo la nullità del contratto di locazione, in quanto non registrato ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346.

Il Tribunale di Bergamo accolse l’eccezione e dichiarò nullo il contratto, condannando la conduttrice a rilasciare l’immobile e compensando le spese di giudizio.

2. La pronuncia C stata impugnata da D.R.A. e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 14 aprile 2015, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre D.R.A. con atto affidato ad un unico motivo.

B.M.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2), violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la domanda di rilascio sarebbe stata avanzata dal B. in relazione allo sfratto per morosità e non alla detenzione sine titillo conseguente all’accertata nullità del contratto.

5.1. Il motivo non è fondato.

Anche volendo tralasciare l’improprietà derivante dall’aver invocato la lesione dell’art. 112 c.p.c., richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2), si osserva che la Corte d’appello, dopo aver precisato che il locatore aveva comunque avanzato domanda di rilascio dell’immobile, sia pure a titolo di sfratto per morosità, ha aggiunto che la declaratoria di nullità del contratto comportava quale “necessaria conseguenza l’accoglimento della domanda restitutoria, effettivamente formulata”.

A fronte di simile motivazione, del tutto condivisibile, il ricorso, mentre non contesta il fatto che la domanda di rilascio era stata comunque proposta, ipotizza una violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che il rilascio avrebbe dovuto essere chiesto sulla base di un titolo diverso. Ma è evidente che, una volta dichiarata la nullità del contratto, si è determinata la totale assenza di un titolo di detenzione dell’immobile in capo alla conduttrice, per cui l’ordine di rilascio doveva comunque essere pronunciato, senza che si possa ipotizzare una diversità della causa petendi.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti precisazioni.

Da un lato, infatti, la Corte rileva che l’esistenza della nullità del contratto non fu oggetto di contestazione, in sede di appello, da parte dell’odierna ricorrente; da un altro lato, e in coerenza con tale mancata contestazione, va detto che, una volta intervenuta la declaratoria di nullità, la domanda di rilascio non apre un terreno nuovo e diverso di indagine rispetto a quello di cui alla domanda giudiziale, per cui non è ravvisabile nè ultrapetizione nè alcuna violazione del diritto di difesa della ricorrente (v., sia pure in relazione ad una situazione diversa, l’orientamento di cui alla sentenza 15 giugno 2015, n. 12310, delle Sezioni Unite di questa Corte).

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Pur sussistendo le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo va escluso, poichè la ricorrente risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Brescia in data 5 giugno 2015.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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