Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27419 del 29/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.29/12/2016), n. 27419
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17326/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FILIPPO
CALABRESE, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– contro ricorrente –
avverso la sentenza n. 8/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’UMBRIA depositata il 07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.A., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2001 al 2008, la C.T.R. dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava integralmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale, malgrado la contribuente si avvalesse di collaboratori ed utilizzasse più studi, non fosse dotata di autonoma organizzazione.
Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, l’Agenzia delle Entrate.
La contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c, per avere il Giudice di appello ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, malgrado la contribuente si fosse avvalsa almeno a partire dal 2006 di lavoratori dipendenti non occasionali (segretaria ed addetta alle pulizie) è manifestamente infondato.
Sulla res controversa si son pronunciate, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La sentenza impugnata è conforme a detti principi laddove la presenza di una segretaria non rileva ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione ed i costi sostenuti per la pulizia dello studio medico devono ritenersi strettamente necessari all’espletamento dell’attività, non incidendo ai fini del presupposto impositivo.
Il secondo motivo va rigettato per carenza di specificità non essendo chiara la dedotta illegittimità del rimborso laddove in seno al motivo si fa riferimento ad un credito irae formatosi nel 2003 e 2007 mentre in seno al ricorso (pg. 3) si evidenzia del tutto genericamente che, peraltro, solo per due annualità, l’importo con il quale si chiudeva a credito la dichiarazione era stato compensato con F24 dell’anno successivo.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016