Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27418 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12405-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO

GRAZIOLI LANTE 76, presso lo studio dell’avvocato SCIUBBA PIETRO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO ROSSI e LEONARDO

BRUNETTI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13/20/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 09/07/2012 e depositata il

19/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Pietro Sciubba (delega Avvocato Alfredo Rossi), per

il controricorrente, che si riporta alla memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

Il 19 febbraio 2013 la Commissione Regionale dell’Emilia Romagna – in riforma della decisione di primo grado – accoglieva la richiesta di B.G., rappresentante di commercio, volta ad ottenere il rimborso IRAP versata in relazione agli anni 2003 – 2006.

Nella decisione impugnata, la CFR ha sostenuto che si sarebbe evidenziata – senza una prova contraria da parte dell’Ufficio – l’insussistenza di qualunque organizzazione riconducibile al contribuente, la cui produzione di ricchezza sarebbe stata direttamente collegata alla sua personale attività, svolta utilizzando beni strumentali di valore adeguato al tipo di professione e con un solo collaboratore con funzioni di mera segreteria.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi.

Con la prima censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Assume che, pur di fronte al pacifico utilizzo di un lavoratore dipendente non occasionale, la CTR avrebbe ritenuto erroneamente la carenza dei presupposti impositivi.

Con la seconda censura, l’Agenzia denuncia analogo vizio, con riguardo all’art. 2697 c.c., giacchè sarebbe spettato al contribuente provare l’inesistenza delle condizioni per l’applicazione dell’IRAP.

Ha resistito il B., rilevando, da un lato, l’insindacabilità della valutazione circa l’inesistenza dei presupposti impositivi da parte della CTR e, dall’altro, la congruità e la sufficienza della motivazione della decisione impugnata.

Il ricorso è infondato sotto entrambi i profili considerati.

Basti all’uopo considerare che il consolidato orientamento di questa Corte – successivo alla sentenza S.U. n. 12108 del 26/05/2009 – è nel senso che “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), del l’esercizio di attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se è congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi Ama, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Sez. 5, n. 13095 del 25/07/2012; conf. Sez. 5, n. 2589 del 05/02/2014). Tali principi sono stati ribaditi dalla recente sentenza Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016.

In altri termini, la presenza di un dipendente in pianta stabile non costituisce un elemento sintomatico dell’autonoma organizzazione. In presenza di tale esclusivo elemento, privo di ulteriori riscontri, non si poteva dedurre l’assoggettabilità del B..

Il giudice di appello si è conformato a tali principi.

Il ricorso va rigettato.

Le spese vanno compensate, in conseguenza delle oscillazioni della Suprema Corte precedenti a Sez. Un. 9451/2016.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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