Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27418 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 29/10/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 29/10/2018), n.27418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21563-2017 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI

APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MORRONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 107/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G.

21563/17.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l’ente impositore ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR della Calabria, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento per Iva, Irpef e Irap 2005.

Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello, avevano ritenuto il difetto di specificità dei motivi, solo perchè erano state riproposte in appello le stesse argomentazioni “spese” nel corso del primo grado di giudizio, che erano state ritenute dall’appellante idonee a confutare la pretesa impositiva.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. ord. n. 1200/16, 14908/14, 2814/16, 18307/15, secondo Cass. ord. n. 1461/17 per integrare il requisito della specificità è richiesto un minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma che attraverso una censura espressa e motivata miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata, v. anche Cass. sez. un. 27199/17).

Nel caso di specie, la CTR afferma: “(…) nel ricorso in appello si ravvisano affermazioni del tutto generiche, che rinviano a delle contestazioni che i giudici di prime cure non avrebbero tenuto conto nel decidere, senza però indicare e specificare le doglianze in fatto e diritto che avrebbero concretamente inficiato la decisione impugnata (…) laddove vengono riproposti nell’atto di appello i motivi esposti e illustrati in primo grado”, in ciò discostandosi dai principi regolatori della materia, infatti, alla luce dei motivi d’appello riportati in ricorso ai fini dell’autosufficienza, può desumersi un minimo di critica specifica alla decisione impugnata che consentiva al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, di talchè il motivo può essere accolto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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