Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27418 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14808-2018 proposto da:

Z.R., in proprio e quale socia e legale rappresentante

pro tempore della Società Semplice Z.R. & FIGLI SS,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, rappresentata e difesa

dall’avvocato TIZIANO LUCCHESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4636/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 14/11/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia con sentenza n. 4636/4/2017, depositata il 14.11.2017 non notificata, previa riunione dell’appello proposto dal’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso di Z.R. in proprio in qualità di socio della Z.R. & figli s.s. e quale legale rappresentante avverso il silenzio rifiuto dell’ufficio su istanza di rimborso Irpef per gli anni dal 1999 al 2002 e dell’appello proposto dalla contribuente sulla sentenza n. 2486/03/2016 che aveva dichiarato improcedibile il ricorso in quanto ritenuto un duplicato del giudizio già deciso dalla CTP di Milano.

La CTR ha ritenuto legittimo il silenzio rifiuto serbato dall’ufficio di Verona nei confronti della società di persone e della socia sull’istanza di rimborso della maggiore imposta pretesa per errata autoliquidazione in relazione ad importi esposti nella dichiarazione presentata che non erano stati corretti con dichiarazione integrativa.

Avverso la sentenza della CTR parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, art. 6, comma 3, artt. 33, 34, 51, 52 e 78, del D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 38, della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2, circa la natura del reddito dichiarato dalla società semplice come reddito da fabbricato e non di impresa e relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo parte contribuente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed in particolare la categoria di appartenenza del reddito dichiarato dalla società semplice, di fabbricato e non di impresa in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

In tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, riguarda la determinazione del solo reddito fondiario, sicchè non si applica agli immobili d’interesse storico ed artistico strumentali all’esercizio di attività d’impresa, in quanto la natura di tale agevolazione integra un risparmio d’imposta (e, dunque, un reddito per il contribuente) e si giustifica perchè correlata ad un pregiudizio di analoga natura (ossia, un esborso), mentre nell’esercizio dell’attività d’impresa i costi relativi ai suddetti beni sono deducibili e, quindi, si traducono in un vantaggio (Cass. 29573/2018; Cass. 7615/2014). La norma agevolativa che parte ricorrente invoca si applica nel solo caso di beni “patrimoniali” e non nel caso di un soggetto societario la cui attività economica, come evidenziato dalla CTR, consiste nella gestione degli immobili di sua proprietà di cui lucra i frutti, dovendo in tal caso il reddito di impresa determinarsi secondo le normali regole.

La CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto e ha motivato adeguatamente sul punto.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese eseguono la soccombenza.

Il raddoppio del contributo unificato, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, costituisce una obbligazione di importo predeterminato che sorge ex lege per effetto del rigetto dell’impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità della stessa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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