Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27418 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27418 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Presupposti
impositivi.
Esenzione ex
art. 7.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusto mandato in
calce

al

ricorso,

dall’Avv.

Angela

Provenzani,

elettivamente domiciliato presso flL’Avvocatura comunale(
Ob
(di Palermo, Piazza Marina n.393
RICORRENTE

GWAAL_

CONTRO
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI PALERMO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Angelo Cuva, elettivamente domiciliato in
Roma, Piazza del Fante, 2, presso lo studio dell’Avv.
Giovanni Palmeri, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.38/25/2011 della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 06/12/2013

Regionale di Palermo – Sezione n. 25, in data
13.12.2010, depositata il 23 febbraio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.

Udito per l’IACP Palermo, l’Avv. Palmeri, delegato dal
difensore;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, il quale ha
chiesto il rinvio alla Pubblica Udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9872/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della decisione
n.38/25/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Palermo, Sezione n. 25, in data 13.12.2010, depositata
il 23 febbraio 2011.
2 – Il ricorso del Comune di Palermo, che riguarda
impugnazione dell’avviso di accertamento ICI dell’anno
1999, censura l’impugnata decisione, sulla base di due
motivi.
3 – L’intimato IACP, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
4 – La preliminare eccezione di inammissibilità del
ricorso, a motivo che non sarebbero state impugnate
2

Antonino Di Blasi;

entrambe le due rationes decidendi della sentenza di
appello, non sembra potersi condividere.
Fermi ed incontestati i principi desumibili dalle
pronunce richiamate (Cass. 22168/2009, n.13930/2011,

offrire elementi idonei per la relativa applicazione.
Nel caso, in vero, la decisione della CTR ha respinto
l’appello del Comune e confermato quella di primo
grado, che aveva accolto il ricorso dell’IACP e
riconosciuto spettante l’esenzione di cui all’art.7
comma 1 ° lett. i) del D.Lgs n.504/1992, per avere
ritenuto, sostanzialmente, sussistente la duplice
condizione della utilizzazione diretta degli immobili e
della destinazione ad attività non produttive di
reddito. La ratio della decisione della CTP, sembra,
quindi, confermata dai Giudici di appello, i quali
hanno, argomentatamente, disatteso i due motivi,
entrambi sottesi ad escludere il diritto alla chiesta
esenzione. Ciò stante, sembra da escludere che la
decisione di merito fosse sorretta da due autonome
rationes decidendi, ciascuna, di per sé, idonea e
sufficiente a sorreggere il decisum, una delle quali,
quella relativa alla “carenza dei requisiti della
soggettività passiva ai fini ICI”, non sarebbe stata
impugnata.
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n.6241/2012, n.5831/2012), la fattispecie sembra non

5 – Le questioni poste dal ricorso, – tenuto conto che
l’anno di imposizione è il 2000 e che la riduzione è
stata prevista, in modo generale per gli IACP, dalla
Legge n.126/2008 a decorrere dall’01 gennaio 2008,

deliberazione dell’Ente impositore,- si ritiene, vada
esaminata tenendo conto del principio, ribadito dalle
SS.UU. della Cassazione con la Sent. N.28160/2008,
secondo cui “Agli immobili degli IACP non spetta
l’esenzione prevista dall’art.7 comma 1 0 lett.i) D.
Lgs. N.504 del 1992 – la quale esige la duplice
condizione, insussistente per questa speciale categoria
di immobili, dell’utilizzazione diretta degli immobili
da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro
destinazione ad attività peculiari che non siano
produttive di reddito -, ma spetta esclusivamente la
riduzione di imposta prevista dall’art.8 comma 4, del
medesimo decreto. Detti immobili, a decorrere dal l
gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli
immobili per effetto della disposizione di cui
all’art.1 comma 3 D.L. n.93 del 2008, convertito con
modificazioni con L. n. 126 del 2008”.
6 – Si propone, in base alle svolte considerazioni ed
al richiamato principiO, la trattazione del ricorso in
Camera di Consiglio e la definizione con il relativo
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laddove la precedente normativa presupponeva la previa

accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,

memoria 16.10.2013, nonchè gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso, – non inducendo a
diverso opinamento le argomentazioni di cui alla citata
memoria,- va accolto e, per l’effetto va cassata
l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Sicilia,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese
del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
DEPOSITATO IN CMCWARIA

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la

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