Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27418 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10337/2017 proposto da:

R.S., L.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VARRONE, 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA TUPINI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MACA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI, 44, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO MARSILI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4712/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/11/2016 r.g.n. 100/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza in data 23 novembre 2016, la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’impugnazione proposta dalla MA.CA s.r.l., ha respinto le domande avanzate nei confronti della società da R.S. e L.P.;

– in particolare, la Corte ha ritenuto che la corresponsione della indennità di funzione, riconosciuta ai lavoratori prima del passaggio diretto, per effetto di appalto di servizi relativi al lotto 14 delle Ferrovie dello Stato, dalla Bioclean s.r.l. alla MA.CA. s.r.l. era stata legittimamente interrotta a causa del mancato espletamento della funzione connessa;

– per la cassazione della sentenza propongono ricorso R.S. e L.P.;

– resiste, con controricorso, la MA.CA. s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112 e 434 c.p.c., nonchè art. 2909 c.c., error in procedendo per vizio di ultrapetizione e violazione del giudicato interno con riguardo alla statuizione, contenuta nel dispositivo, di reiezione di tutte le domande avanzate in primo grado;

– con il secondo motivo si denunzia, sempre con riferimento alle domande originarie, il vizio di omesso esame e motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

– con il terzo motivo si deducono violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al documento concernente l’accordo relativo, fra l’altro, all’indennità di funzione;

– con il quarto motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e art. 4 CCNL nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

– il primo motivo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, non possono trovare accoglimento;

– come noto, il vizio di ” ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l’efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta applicazione della legge (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 20932 del 05/08/2019);

– va poi premesso che i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (sul punto, tra le tante, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– il principio si colora, peraltro, di peculiari significati nell’ipotesi in cui venga dedotta la violazione del giudicato interno essendo necessaria una verifica più che rigorosa del contenuto dell’atto introduttivo, della prima statuizione e di quella successiva, onde stabilire se il vulnus del giudicato si sia o meno verificato;

– nel caso di specie, non è riportato nè il ricorso, nelle parti necessarie alla precisa identificazione delle domande proposte, nè la sentenza di primo grado, con esclusione peraltro di uno scarno passaggio, riferito ai conteggi allegati;

– risulta di palmare evidenza, allora, come appaia impossibile per il giudice di legittimità addivenire ad una esatta individuazione della domanda e della pronunzia onde stabilire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 366, se si sia verificata la lamentata lesione;

– anche il terzo ed il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per ragioni di ordine logico – giuridico riguardanti l’uno la violazione dei canoni ermeneutici e l’omesso esame di un fatto decisivo con riguardo al documento n. 4 – avente ad oggetto proprio l’indennità di funzione – ed alla mancata produzione dell’originale in giudizio, e l’altro, la violazione dell’art. 2103 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine al mancato mantenimento dei trattamenti normativi, economici e retributivi in atto ed alla conseguente esclusione di determinate indennità, non possono trovare accoglimento;

– centrale, nel terzo, è l’esame del documento n. 4 di cui non è traccia nella produzione di parte ricorrente, nonchè dell’accordo del 5 agosto 2010, oggetto di censura anche del quarto motivo, ma va sottolineata la mancata trascrizione, nelle parti salienti, dell’accordo sindacale e del documento n. 4, di cui è traccia solo in brevi passaggi del ricorso di primo grado, nei quali si fa un riferimento sintetico al contenuto dei due documenti;

– orbene, come insegnano le Sezioni Unite, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (SU, n. 34469 del 27/12/2019);

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 bis, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA