Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27417 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 29/10/2018), n.27417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23061-2013 proposto da:

LEAR CORPORATION ITALIA SRL, in persona del Direttore Finanziario e

Procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE, rappresentato e difeso

dagli avvocati RENATO CIAMARRA, VALERIANO FERRARI;

– ricorrente –

contro

R.E. in proprio e quale amministratore delegato della RAPCO

SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MUSUMECI TOTI SALVATORE, STEFANO

ALTARA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1764/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Presidente FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Domenico GRECO, con delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.E., in proprio e quale amministratore unico della Rapco s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la Lear Corporation Italia s.r.l. (di seguito solo Lear) per sentirla condannare al risarcimento di danni professionali e personali. Già dipendente (fino al 2003) e poi consulente commerciale di quest’ultima (fino al dicembre 2004), successivamente – deduceva – aveva svolto attraverso la costituzione della Rapco s.r.l. l’attività di agente e di procacciatore di affari per conto di imprese fornitrici della stessa Lear, i cui uffici aveva continuato, in tale diversa veste, a frequentare. Ciò fino a quando, nell’aprile del 2006, taluni dei propri mandanti gli avevano riferito di aver appreso dalla Lear che la sua presenza non era più gradita nei locali della stessa società. Tale propalazione a terzi aveva cagionato sosteneva – danni sia alla Rapco, per la disdetta anzitempo di alcuni contratti di mandato con i fornitori della Lear, sia a lui personalmente, risultandone offuscata la sua immagine professionale.

Nel resistere in giudizio la Lear giustificava il proprio operato in base alla duplice esigenza di evitare che la frequentazione dei propri locali da parte del R. la esponesse a verifiche previdenziali, e di proteggere al contempo la propria riservatezza.

Il Tribunale accoglieva la domanda, per quanto di ragione, e condannava la Lear a pagare al R. e alla Rapco, a titolo di danni, rispettivamente la somma di Euro 20.000,00 e di Euro 36.700,00.

Adita in via principale dalla Lear e in via incidentale dal R., in proprio e nella ridetta qualità, la Corte d’appello di Torino, accolta in parte la sola impugnazione principale, riduceva a Euro 15.000,00 il risarcimento spettante ad R.E..

Riteneva la Corte distrettuale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che la modalità con cui la Lear aveva operato, rivolgendosi non direttamente al R. con una comunicazione riservata, ma ad alcune imprese mandanti della Rapco, doveva ritenersi arbitraria, in quanto diretta a danneggiare i rapporti con i fornitori clienti della Rapco. Proprio in quanto non sostenuta da una motivazione “ufficiale” avente valenza neutra, e quindi foriera di voci e sospetti sulle cause reali, essa risultava particolarmente sgradevole e potenzialmente lesiva dell’onere, del decoro e dell’attività professionale del R.. La modalità prescelta nel propalarne l’estromissione dai locali della Lear trasmodava i limiti del legittimo esercizio dello ius excludendi inerenti al diritto di proprietà, anche agli effetti dell’art. 833 c.c.. Tale informativa diretta ai propri fornitori non appariva sostenuta da alcuna utilità se non quella di nuocere al R., creando sospetti sulla condotta personale di lui.

La cassazione di tale sentenza è chiesta dalla Lear Corporation Italia s.r.l., sulla base di due motivi.

Resistono con unico controricorso R.E. (nelle more deceduto) e la Rapco s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con i due motivi di ricorso, unificati tra loro nello svolgimento, parte ricorrente deduce a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 833 c.c., “laddove è stato ritenuto che la comunicazione della notizia del divieto di accesso del R. ai clienti – fornitori della ricorrente – fosse avvenuta al fine di nuocere a quest’ultimo”; e b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, concretatasi nell’errore “logico” relativo alla valutazione delle prove sussunte”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale ha richiamato le deposizioni dei testi B. e A., limitandosi a trarne la conferma dei fatti enunciati dalle parti attrici. La sentenza impugnata, tuttavia, non ha valutato che diffidare solo e direttamente il R. avrebbe potuto interferire nei rapporti, che la Lear intendeva preservare, con i propri fornitori. La comunicazione diretta a questi ultimi, pertanto, aveva perseguito solo lo scopo di scindere la posizione negoziale dei propri fornitori da quella del R..

Su tale punto la Corte territoriale non ha svolto alcuna considerazione, incorrendo in un vizio motivazionale per non aver confrontato tra loro le testimonianze inerenti alle ragioni dell’agire della Lear. Nè ha considerato che i gravi motivi espressi ai fornitori per giustificare l’allontanamento del R. erano intesi a salvaguardare e non già ad incidere negativamente sulla personalità di quest’ultimo, trattandosi di ragioni che coinvolgevano i possibili rapporti tra la Lear e l’INPS.

2. – I due motivi, da esaminare altrettanto congiuntamente, sono manifestamente inammissibili.

In disparte (i) la non pertinenza dell’art. 833 c.c. alla fattispecie (riconducibile alla responsabilità aquiliana e non già al divieto di atti emulativi, che attiene alla materia dei diritti reali); (ii) l’avvenuta soppressione, per effetto del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012, del controllo di sufficienza motivazionale della sentenza impugnata (cfr. Cass. S.U. n. 8053/14); (iii) l’estraneità, anche nel sistema pregresso, di tale vizio alla previsione dell’art. 360 c.p.c., n. 4; tutto ciò a parte, entrambi i motivi esposti mirano dichiaratamente ad una medesima revisione critica dell’accertamento dei fatti e della loro valutazione.

Ciò si pone in contrasto frontale con il noto e fermo indirizzo di questa Corte, viepiù non sradicabile alla luce del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che ulteriormente ne limita i poteri al riguardo), in base al quale detta norma non conferisce al giudice di legittimità il compito di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. tra le tantissime e le ultime massimate, Cass. nn. 29404/17 e 19547/17).

L’impropria sollecitazione al puro e semplice riesame di merito che ne deriva, rende i motivi d’impugnazione proposti incompatibili col ricorso per cassazione, e pertanto se ne deve ritenere l’inammissibilità.

3. – Per effetto della quale il ricorso, nel suo insieme, va respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

5. – Ai sensi delle disposizioni richiamate in dispositivo, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, sempre a cario della parte ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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