Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27417 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27417 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Presupposti
impositivi.
Ruralità.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ETRURIA SERVIZI SRL, già concessionaria servizio
accertamento e riscossione ICI del Comune di
Montalcino, con sede a Grosseto, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta procura in calce al ricorso, dall’Avvocato
Michele Martini, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Cicerone, 28 presso lo studio dell’Avv. Pietro Di
Benedetto,

RICORRENTE

CONTRO
FULCHIERI OLIVIERO residente a Montalcino,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.84/17/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Firenze – Sezione n. 17, in data
28.06.2011, depositata il 21 luglio 2011;

PA1

Data pubblicazione: 06/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.6389/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della decisione
n.84/17/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Firenze, Sezione n. 17, in data 28.06.2011, depositata
il 21.07.2011.
2 – Il ricorso dell’Etruria Servizi SRL, che riguarda
impugnazione degli avvisi di accertamento ICI degli
anni 2003, 2004 e 2005, censura l’impugnata decisione,
sulla base di un mezzo.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – La CTR ha accolto l’appello del contribuente ed
annullato l’accertamento, per un verso, affermando che
la destinazione alla ruralità non è rilevabile a priori
dal classamento ma è demandata al soggetto accertante
l’imposta, e sotto altro profilo ritenendo e
dichiarando che il contribuente aveva offerto idonei
elementi probatori in ordine alla “destinazione rurale
del fabbricato” ed all’effettivo utilizzo dello stesso
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

in funzione della “coltivazione del fondo”.
5 – La ricorrente società, già concessionaria del
servizio di accertamento del Comune di Montalcino,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa

D.Lgs n.504/1992, 9 del D.L. n.557/1993, nonché 23
comma 1 0 bis del D.L. n.207/2008.
6 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
conto di un principio, espressione dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto
nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con
l’attribuzione

della

(A/6 o

relativa categoria

D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei
requisiti

dall’art. 9 del d.l. n. 557 del

previsti

1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non e’
soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma l,
lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come
interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n.
207 del 2008, aggiunto
n.

dalla legge di conversione

14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto

in una diversa categoria catastale, sara’ onere
contribuente,
dall’imposta,
restando,

pretenda

che

l’atto di

impugnare
altrimenti,

il
3

fabbricato

del

l’esenzione
classamento,
medesimo

applicazione degli artt.1 comma 2 ° e 5 comma 2 ° del

assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune
dovra’ impugnare

autonomamente l’attribuzione della
D/10, al fine di poter

categoria catastale A/6 o
legittimamente

l’assoggettamento

pretendere

del

7 – L’impugnata sentenza non si è attenuta al
trascritto principio, ragion per cui si propone di
trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di definirla, sulla
base del richiamato principio, con l’accoglimento del
ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che il Collegio è dell’avviso, condividendo
la relazione, che il ricorso vada accolto e che, per
l’effetto, vada cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Toscana,
procederà

riesame e quindi,

adeguandosi ai

richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese
del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
4

fabbricato all’imposta”(Cass. SS.UU. n.18565/2009).

P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013

Il Presidente

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