Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27417 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11541/2019 R.G. proposto da:

C.P., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Giorgio ANTONICELLI, presso il cui

studio legale sito in Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 87, è

elettivamente domiciliato.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6367/03/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2010, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di C.P. per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella Pescarella Scavi di C.P. & C. s.a.s., con la sentenza impugnata la CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto dal contribuente rideterminando in diminuzione il reddito di partecipazione del socio in correlazione alla riduzione del reddito d’impresa operato da altra sezione della medesima CTR con la sentenza n. 1847/16/2018 pronunciata nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il contribuente con tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. per non avere la CTR sospeso il giudizio nonostante la pendenza della controversia avverso l’avviso di accertamento societario.

2. Al riguardo rileva il Collegio che questa Corte, con ordinanza n. 4913 del 24/02/2020 ha definito il giudizio promosso dalla Pescarella Scavi di C.P. & C. s.a.s. avverso l’avviso di accertamento societario, rigettando il ricorso proposto dalla società e dai soci, con conseguente conferma della statuizione d’appello.

2.1. Ricordato che “la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione, sicchè, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all’accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione, perchè nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26716 del 21/10/2019), il motivo in esame va dichiarato inammissibile rilevandosi, peraltro, che l’intervenuto giudicato (esterno) sull’avviso di accertamento societario spiega i suoi effetti nei confronti di tutti i soci in quanto pronunciata per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria (cfr. Cass., Sez. U., n. 14815/2008, in motivazione, nonchè Cass. n. 17368 del 2009, Cass. n. 8155 del 2015 e Cass. n. 27895 del 2018).

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 112 c.p.c. sostenendo che la CTR aveva omesso di pronunciare sui motivi di appello con cui aveva dedotto la “carenza motivazionale e probatoria” dell’avviso di accertamento impugnato “poichè scaturente in via esclusiva, quanto alla quantificazione dell’ulteriore reddito societario, per reltionem, dai valori accertati per la precedente annualità 2009” e la sua emissione senza l’espletamento del preventivo contraddittorio endoprocedimentale, in violazione, quindi, del disposto di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

4. Il motivo, così come eccepito dalla controricorrente, è inammissibile per difetto di autosufficienza.

5. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “Perchè (…) possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio d’omessa pronunzia, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione (nella specie uno o più motivi di censura avverso la sentenza di primo

grado) autonomamente apprezzabili, ritualmente ed

inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale d’udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica” (Cass. n. 6361 del 2007; conf. Cass. n. 15367 del 2014).

5.1. Orbene, nel motivo in esame vengono fatti solo generici riferimenti, anche inammissibilmente per relationem agli atti del giudizio di merito, alle censure assertivamente mosse alla sentenza di primo grado e nessun puntuale riferimento ai termini esatti della deduzione delle censure stesse con l’atto d’appello; in pratica il ricorrente non ha nè trascritto il contenuto delle domande che avrebbe avanzato ai giudici di appello – essendo del tutto insufficienti i generici riferimenti fatti in ricorso al contenuto delle stesse – nè ha allegato il relativo atto (come avrebbe potuto fare in base alle “raccomandazioni” di cui al Protocollo d’intesa tra questa Corte ed il CNF del 17/12/2015), sicchè il motivo di ricorso risulta del tutto inadeguato all’onere di specificità sopra richiamato, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al principio d’autosufficienza del ricorso ed è, sotto il profilo in esame, inammissibile. Nella specie, poi, non è neppure sufficiente che la proposizione dei motivi di appello di cui il ricorrente lamenta l’omesso esame risulti comunque dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata, in quanto inidonea a consentire a questo giudice di legittimità di apprezzare la decisività delle questioni prospettate ed anche, eventualmente, per esigenze di economia processuale e in mancanza di necessari ulteriori accertamenti in fatto, di deciderle nel merito (cfr. Cass. n. 21257 del 2014; n. 21968 del 2015, n. 16171 del 2017, n. 9693 del 2018).

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, comma 2, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., art. 117 Cost., dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, sostenendo che aveva errato la CTR nell’omettere di rilevare il comportamento omissivo dell’Agenzia delle òentrate che non aveva consentito al contribuente di partecipare in contraddittorio alla fase endoprocedimentale.

7. Il motivo è inammissibile in quanto sulla questione del mancato espletamento del contraddittorio endoprocedimentale, che la parte aveva introdotto con specifico motivo di appello, la CTR non ha pronunciato e la censura proposta con il precedente mezzo, sotto il profilo dell’error in procedendo, è stato a sua volta dichiarato inammissibile.

8. In estrema sintesi il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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