Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27416 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11108-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso

lo studio dell’avvocato VESPAZIANI Emanuele, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/37/2012 della CONINIISSION1 TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 20/02/2012 e depositata il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l’appello di B.L., imprenditore alberghiero ed ingegnere, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Rieti. Quest’ultima aveva invece negato il rimborso dell’IRAP, dal contribuente versata per gli anni 2003-2007, per un totale di Euro 14.208,76.

Nella decisione impugnata, la CFR ha affermato che sarebbe stata carente la prova dell’autonoma organizzazione (mancando beni strumentali portati in deduzione in misura evidente o collaboratori esterni al professionista), nè l’Ufficio avrebbe “dimostrato l’inverso”.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con una prima censura, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume che la pronunzia della Corte Costituzionale n. 156/2001 avrebbe delineato il presupposto impositivo dell’IRAP come ipotesi ordinaria per i lavoratori autonomi, salvo la possibilità della prova contraria in capo al contribuente, mentre nella fattispecie de qua il B. si sarebbe limitato a ritenere illegittimo il proprio assoggettamento RAP, riportando tabelle relative a quote di ammortamento, compensi corrisposti a terzi, strumenti ed arredamenti, che invece proverebbero, una volta di più, l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

Con la seconda doglianza, l’Agenzia denuncia difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5. Infatti, la CTR non avrebbe tenuto conto della presenza di ingenti capitali, ricavi e spese, nonchè di spese per prestazioni di lavoro dipendente e degli studi di settore, da cui sarebbe emerso il notevole valore dei beni strumentali e dei compensi corrisposti a terzi. E, tali voci sarebbero state contrastate dalla controparte solo in appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. In ogni caso, il B. non avrebbe assolto in modo completo l’onere probatorio, non dimostrando quali costi fossero addebitabili all’attività imprenditoriale e quali all’attività professionale e, d’altronde, la decisione impugnata avrebbe omesso di spiegare gli elementi per ritenere che i beni strumentali non superassero “il minimo indispensabile”.

I due mezzi d’impugnazione – che, per la loro stretta connessione, possono essere scrutinati congiuntamente – non sono fondati.

In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016; cfr. anche Sez. 5, n. 22468 del 04/11/2015).

Ed è appena il caso di aggiungere che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014; Sez. 3, n. 23201 del 13/11/2015).

Orbene, nel caso di specie, la CFR – al di là del vizio denunciato dalla ricorrente, concernente l’inversione dell’onere della prova (Sez. 5, n. 25311 del 28/11/2014; Sez. 5, n. 18749 del 05/09/2014) – ha comunque compiuto un accertamento, in punto di fatto, che è conforme ai principi fissati dalla sentenza Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016.

E, d’altronde, non risulta – per un’evidente carenza di autosufficienza del ricorso – che le circostanze con esso addotte siano state dedotte anche in appello.

Le spese di lite vanno compensate alla luce della giurisprudenza oscillante all’epoca della proposizione del ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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