Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27416 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27416 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI TRAPANI,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta delega in calce al
ricorso, dall’Avv. Alessandro Dagnino, elettivamente
domiciliato nel relativo studio, in Roma, Piazza
Benedetto Cairoli, 2 RICORRENTE
CONTRO
COMUNE DI TRAPANI, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera
autorizzatoria n.239/2011 e mandato in calce al
controricorso, dall’Avvocato Salvatore Ciaravino,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni,
252 presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Rando,
CONTRORI CORRENTE
1

8Wo

Ud.23.10.2013
Oggetto:ICI
Soggettività
passiva.
Imponibilità.

Data pubblicazione: 06/12/2013

AVVERSO
la sentenza n.26/24/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione n. 24, in data
05.03.2010, depositata il 24 gennaio 2011;

Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Sentito, per il Comune di Trapani, l’Avv. Buccellato,
per delega del difensore;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24041/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della decisione
n.26/24/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Palermo, Sezione n. 24, in data 05.03.2010, depositata
il 24.01.2011.
2 – Il ricorso dell’IACP, che riguarda impugnazione
degli avvisi di liquidazione ICI degli anni dal 1999 al
2002, censura l’impugnata decisione, sulla base di sei
motivi.
3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto
il rigetto dell’impugnazione.
4 – La decisione della CTR ha accolto l’appello del
2

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Comune, ritenendo e dichiarando non spettante la
chiesta esenzione, ex art.7 comma 1 0 lett. i) del D.Lgs
n.504/1992.
5 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate,

orientamento giurisprudenziale e del fatto che trattasi
di imposizione relativa agli anni dal 1999 al 2002, cui
non torna, quindi, applicabile la Legge n.126/2008.
In relazione al quadro normativo di riferimento,
applicabile ratione temporis, è stato affermato il
principio( Cass. SS.UU.N.28160/2008), secondo cui “Agli
immobili degli IACP non spetta l’esenzione prevista
dall’art.7 comma 1 0 lett.i) D. Lgs. N.504 del 1992 – la
quale esige la duplice condizione, insussistente per
questa

speciale

categoria

di

immobili,

dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte
dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione
ad attività peculiari che non siano produttive di
reddito -, ma spetta esclusivamente la riduzione di
imposta prevista dall’art.8 comma 4, del medesimo
decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1 gennaio
2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili
per effetto della disposizione di cui all’art.1 comma 3
D.L. n.93 del 2008, convertito con modificazioni con L.
n. 126 del 2008”.
3

tenendo conto di principi espressione di consolidato

La Corte di Cassazione ha, altresì, puntualizzato, sia
il fatto che quel che rileva, ai fini dell’imponibilità
ICI, è la proprietà dell’edificio realizzato sul suolo,
sia pure che l’interpretazione del titolo che ha

di merito, trattandosi di accertamento di fatto (Cass.
n.9834/2008), sia ancora che l’imposizione può trovare
legittimazione non solo nel possesso ma anche nella
detenzione (Cass. n.9948/2008) e, anche, nel mero
diritto ad edificare(Cass. n.8057/2008).
La decisione impugnata risulta in linea con tali
affermazioni di principio e sembra resistere alle
formulate doglianze.
Il primo mezzo, in vero, sembra, inammissibile, in
quanto andava proposto nel grado di giudizio, e,
comunque, appare infondato, avuto riguardo al quadro
normativo di riferimento ed all’orientamento
giurisprudenziale che riconosce la rappresentanza
generale e processuale al Sindaco del Comune (Cass. n.
13968/2010).
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, appaiono in
contrasto con i citati principi, essendo incontroversa
circostanza che gli edifici erano stati realizzati
dall’IACP, sulla base di titoli legittimanti.
Il quinto motivo sembra inammissibile, sia nella parte
4

consentito l’edificazione è di competenza del Giudice

in cui risulta formulato in relazione all’art. 360 n.3
cpc, dovendo essere proposto ex art.360 n.4 cpc.(Cass.
n.27387/2005, n. 12475/2004, n.3403/2004), sia pure in

dell’ammissibilita’
andavano

del

ricorso
indicati

specificamente

per

cassazione,

le

particolari

doglianze sottoposte al giudice del gravame sulle
quali lo stesso non si sarebbe pronunciato, essendo,
nel caso, indispensabile la conoscenza puntuale dei
motivi di appello (Cass. n. 26234/2005, n. 317/2002).
Il sesto mezzo, prospetta censura in palese contrasto
con l’anzi trascritto principio, affermato da Cass.
SS.UU. n.28160/2008.
6 – Si propone, in base alle svolte considerazioni ed
ai richiamati principi, la trattazione del ricorso in
Camera di Consiglio ed il relativo rigetto, per
manifesta infondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380
bis cpc. Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato;
Considerato, altresì, che le spese del giudizio, avuto
5

relazione all’art.112 cpc, atteso che ai fini

riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati
principi, vanno compensate.
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
Il Pne idente

rigetta il ricorso e compensa le spese.

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