Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27415 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T 2250/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2247-2014 proposto da:

S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NICCOLO’ POAGANINI 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

FOLIGNO, che lo rappresenta e difende giusta speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 2248-2014 proposto da:

S.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NICCOLO’ PAGANINI 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

FOLIGNO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

sul ricorso 2249-2014 proposto da:

S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

NICCOLO’ PAGANINI 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

FOLIGNO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

sul ricorso 2250-2014 proposto da:

S. AUTO S.A.S DI S.G. E C., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante S.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NICCOLO’ PAGANINI 15, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO FOLIGNO, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 69/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI TORINO, emessa il 27/09/2012 e depositata il

27/11/2012, n. 71/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI

TORINO, emessa il 27/09/2012 e depositata il 27/11/2012, n.

70/12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, emessa

il 27/09/2012 e depositata il 27/11/2012, n. 72/12/2012 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TORINO, emessa il 27/09/2012 e

depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulle relazioni previste dall’art. 380 bis c.p.c., riuniti i ricorsi di cui in epigrafe stante la loro connessione, osserva quanto segue.

Con le sentenze sopra indicate la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso le sentenze nn. 174/6/09, 173/6/09, 172/6/09, 171/6/09 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento IRPEF, IRAP, IVA ed altro 2003 di cui erano rispettivi destinatari, aventi ad oggetto l’IVA dovuta da detta società nonchè il reddito della società medesima ai fini della base imponibile IRAP ed imputato per trasparenza ai soci della medesima quale loro reddito di partecipazione. Con motivazioni sostanzialmente identiche, in tali decisioni la CTR osservava in particolare che dalle parallele indagini penali e correlativa sentenza penale di condanna di R.S. per emissione di fatture per operazioni inesistenti – per quanto di specifico interesse, quale legale rappresentante della Servizi Fin. Car. srl – era emerso che la S. AUTO di S.G. & C. sas aveva annotato nell’annualità fiscale de qua una fattura per l’acquisto di un’autovettura emessa da detta società amministrata dal R., dovendosi presumere che l'”inesistenza soggettiva” della fattura stessa fosse a conoscenza della società utilizzatrice.

Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo le persone fisiche un unico complesso motivo, la società sei motivi, di cui il primo identico a quello dedotto dai suoi soci.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale nei confronti di S.G.; resiste con controricorso nei confronti degli altri ricorrenti.

Con il comune motivo, unico per le persone fisiche, primo per la società – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, – i ricorrenti lamentano insieme la violazione/falsa applicazione di plurime disposizioni legislative ed il vizio motivazionale sostanzialmente in ordine alla attribuzione/assolvimento dell’onere probatorio rispetto ad un caso, quale quello di specie, di “triangolazione semplice”.

La censura è fondata.

La CTR infatti si è limitata a richiamare le risultanze del processo penale circa la natura di “cartiera” della società emittente della fattura de qua, ma ha poi sostanzialmente omesso di chiarire perchè ciò – di per sè solo – dovesse considerarsi elemento indiziario sufficiente ad affermare che di tale circostanza la S. AUTO sas fosse a conoscenza, pur trattandosi pacificamente di un’ipotesi di “triangolazione semplice” e non di “frode carosello”.

In particolare non vi è nella sentenza il benchè minimo supporto argomentativo contrario alla incontestata allegazione difensiva che quella in oggetto sia stata, almeno nell’annualità considerata, l’unica operazione commerciale intercorsa tra la società emittente la fattura e la società che la ha utilizzata.

Orbene, ancorchè vada ribadito il principio che “In tema di IVA, il diritto del contribuente alla relativa detrazione costituisce principio fondamentale del sistema comune europeo – come ripetutamente affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenze 6 luglio 2006, in C-439/04 e C-440/04, 6 dicembre 2012, in C-285/11, 31 gennaio 2013, in C-642/11) – e non è suscettibile, in linea di principio, di limitazioni. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria, ove ritenga che il diritto debba essere negato attenendo la fatturazione ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, nella seconda ipotesi, che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore, fermo restando che, nelle ipotesi più semplici (operazioni soggettivamente, inesistente di tipo triangolare), detto onere può esaurirsi, attesa l’immediatezza dei rapporti, nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale, mentre in quelle più complesse di “frode carosello” (contraddistinta da una catena di passaggi, in cui sono riscontrabili fatturazioni per operazioni sia oggettivamente che soggettivamente inesistenti, con strumentali interposizioni anche di società “filtro”) occorre dimostrare gli elementi di fatto caratterizzanti la frode e la consapevolezza di essi da parte del contribuente” (ex pluribus v. Sez. 5, Sentenza n. 24426 del 30/10/2013, Rv. 629419), vi è tuttavia da rilevare che nel caso di specie non solo la società contribuente ha allegato la regolarità economica, finanziaria e contabile dell’acquisto de quo, ma anche e soprattutto che si è trattato appunto dell’unico acquisto realizzato dalla società “cartiera” del R..

Su tali allegazioni la CTR non ha dato risposta e quindi ha falsamente applicato la regola dell’onere probatorio, sì come interpretata e precisata nella giurisprudenza di questa Corte.

I residui ulteriori cinque motivi del ricorso societario sono di contro inammissibili.

Infatti gli stessi sono confusamente ed erroneamente riferiti a parametri non corretti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, denunciandosi la plurima omessa pronuncia su specifici motivi di appello, quali rispettivamente il vizio motivazionale dell’avviso di accertamento impugnato (secondo motivo), la nullità dell’atto impositivo stesso per difetto di sottoscrizione (terzo motivo), la mancanza della qualità normativamente prescritta del sottoscrittore dell’atto medesimo (quarto motivo), la determinazione delle sanzioni (quinto motivo), la sussistenza di cause di non punibilità (sesto motivo), senza tuttavia nemmeno riferire le censure stesse alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed individuarne una causa di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ciò rende dunque appunto inammissibili tutte le censure de quibus dovendosi ribadire il principio che “E’ inammissibile il ricorso per cassazione in cui sia denunciata puramente e semplicemente la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto” ai sensi dell’art. 112 c.p.c., senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla legge) processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, essendosi il ricorrente limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato” (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19124 del 28/09/2015, Rv. 636722) e più ampiamente che “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268).

In virtù delle considerazioni che precedono, in accoglimento del solo motivo comune dei ricorsi riuniti, le sentenze impugnate vanno dunque cassate con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie i ricorsi riuniti, cassa le sentenze impugnate e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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