Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27415 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 27/06/2018, dep. 29/10/2018), n.27415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18547-2014 proposto da:

B.M.G., B.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIUSTI,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI

93, presso lo studio dell’avvocato ANNAMARIA LOVELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3127/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.M.G. ed B.E. hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3127/2013 depositata il 29 maggio 2013.

Resistono, con autonomi controricorsi, B.A. e Ce.Ma.. Tutti gli altri intimati indicati nell’epigrafe della sentenza non hanno invece svolto attività difensive.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo il rigetto del ricorso.

1. Con citazione notificata in data 8 gennaio 2003 B.M.G., B.G. e B.E. (eredi di B.O., convenuto insieme agli altri coeredi di B.B. e L.P. dall’attore B.L.S. con domanda di scioglimento della comunione ereditaria del 12 luglio 1982) proposero appello avverso la sentenza non definitiva del 19 settembre 1985, che aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione di quota, nonchè avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma del 24 novembre 2001, la quale aveva suddiviso in lotti il compendio aderendo parzialmente all’espletata CTU. La comunione ereditaria aveva ad oggetto alcuni appezzamenti di terreno, quattro fabbricati ed un ulteriore terreno coltivato ad uliveto siti nel comune di S. Oreste e comprendeva, come già considerato, gli eredi di B.B. e L.P., e cioè L.S., M., O., Z., L. e L.F.. In seguito alla morte di O. e B.Z., il giudizio è stato proseguito dai rispettivi eredi. Gli appellanti B.M.G., B.G. e B.E. sostennero la nullità della sentenza non definitiva del 19 settembre 1985, nonchè di tutti gli atti processuali successivi, mancando quella di motivazione, visto che il Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione perchè non supportata da sufficiente materiale probatorio, limitandosi a richiamare l’ordinanza del 16 settembre 1983, con cui il giudice istruttore aveva dichiarato inammissibile la prova testimoniale richiesta. Quanto alla pronuncia del 24 novembre 2001, gli appellanti dedussero che la stessa, al fine di individuare il valore delle singole quote ereditarie, avesse preso come riferimento le valutazioni effettuate nella c.t.u., considerate non condivisibili in quanto affette da errori di metodo e di stima, come desumibile dalle variazioni dell’importo calcolato per le spese attinenti ai miglioramenti verificatesi nelle successive stesure dell’elaborato peritale (da Lire 18.018.120 a Lire 23.000.000 fino a Lire 32.900.000).

La Corte d’Appello rigettò la richiesta di rinnovo della CTU, evidenziando come le valutazioni degli immobili, operate anche in considerazione delle richieste di chiarimenti, fossero state ritenute corrette altresì nelle osservazioni del 10 novembre 1991 dell’architetto E., consulente di parte degli appellanti.

La Corte di Roma ritenne poi infondata l’eccezione di nullità della sentenza non definitiva per difetto di motivazione, in quanto, a fronte dell’ordinanza del giudice istruttore del 21 settembre 1983 (relativa all’inammissibilità del capitolo 1 della dedotta prova testimoniale, giacchè inidoneo a “fornire la dimostrazione della sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla legge per l’operatività della usucapione”, e del capitolo 2, perchè concernente “un fatto – divisione di immobili – che non è suscettibile di prova testimoniale”) gli attori in riconvenzionale, rinviata la causa per la decisione all’udienza collegiale del 28 marzo 1985, chiesero il passaggio a sentenza sulla base delle conclusioni precisate davanti al G.I., senza riproporre al collegio, ex art. 178 c.p.c., comma 1, “vecchio rito”, la questione relativa ai mezzi di prova. Di conseguenza, il Tribunale reputò la domanda di usucapione non sufficientemente provata, seppur attraverso il mero richiamo delle motivazioni del G.I.; non avendo, cioè, proposto reclamo al collegio nè reiterato la richiesta in sede di precisazioni delle conclusioni, il Tribunale intese rinunciato il mezzo di prova.

2. Il primo motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza parziale del Tribunale di Roma n. 11248/1985 e di tutti gli atti processuali successivi a tale pronuncia. Si spiega così dai ricorrenti: “La Corte d’Appello applica falsamente e viola l’art. 714 c.c., art. 1158 c.c., art. 115 c.p.c., art. 354 c.p.c., u.c.; violazione del principio costituzionale del contraddittorio art. 111 Cost.; art. 24 Cost.; art. 101 c.p.c.; omesso uso delle presunzioni nella valutazione dell’usucapione – violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti art. 360 c.p.c., n. 5; omissione di esame di documenti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5); nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione non corretta (art. 360 c.p.c., n. 4)”. La Corte di appello avrebbe, cioè, omesso di enunciare le ragioni del proprio convincimento relativamente all’eccezione di nullità sollevata, limitandosi ad esporre una “mera petizione di principio determinata dal giudice istruttore” e violando il diritto di difesa. La stessa ordinanza istruttoria sarebbe essa stessa viziata, perchè fondata su un giudizio soggettivo e non ancorato a riferimenti legislativi; ancora, la Corte d’appello avrebbe errato nel non ammettere la richiesta istruttoria reiterata come prova del possesso esclusivo ai fini dell’eccepita usucapione, nonchè nel non rilevare la violazione del contraddittorio a causa del mancato uso delle presunzioni nella dimostrazione dei fatti costitutivi dell’usucapione.

Il secondo motivo di ricorso è rubricato “nullità della sentenza qui impugnata per errore di fatto – art. 360 c.p.c. n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omissione di esame di documenti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5); nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione non corretta (art. 360 c.p.c., n. 4)”. La Corte di Appello, sulla base della lettura del foglio di precisazione delle conclusioni prese all’udienza del 23 febbraio 1998, che viene trascritto in ricorso, avrebbe errato nel ritenere che i convenuti in primo grado non avessero reiterato le istanze istruttorie in oggetto, considerandoli così decaduti dal relativo diritto o facoltà e violando di conseguenza il loro diritto al contraddittorio.

Il terzo motivo di ricorso è rubricato “violazione istruttoria – denegazione di rinnovo della CTU – violazione del diritto di difesa e del contraddittorio omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., n. 5; omissione di esame di documenti decisivi (art. 360 c.p.c., n. 5); nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione non corretta (art. 360 c.p.c., n. 4)”. I ricorrenti evidenziano come, nel corso del giudizio, avessero più volte contestato le risultanze peritali, per essere le stesse “il frutto di valutazione certamente opinabili”, e richiesto più volte la convocazione del perito incaricato affinchè fornisse chiarimenti su “questioni irrisolte”; ciò nonostante, ribadisce parte ricorrente, il Tribunale ha ritenuto di disattendere la richiesta di rinnovo della c.t.u., ritenendo le conclusioni della consulenza espletata “basate su indagini approfondite e su argomentazioni logicamente corrette”.

Il quarto motivo di ricorso lamenta la “violazione del principio di non contestazione, di rilievo costituzionale – art. 115 c.p.c. La Corte di Appello non prende minimamente in considerazione la circostanza della mancata contestazione dell’avvenuta usucapione da parte degli odierni ricorrenti – mancanza di motivazione o motivazione non corretta (art. 360 c.p.c., n. 5) – violazione del principio costituzionale del contraddittorio art. 111 Cost.; art. 24 Cost.; art. 101 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5): la non contestazione dell’avvenuta usucapione – omissione di esame di documenti decisivi sulla non contestazione dell’usucapione (art. 360 c.p.c., n. 5) – nullità della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione non corretta (art. 360 c.p.c., n. 4)”. Si dice che il fatto del possesso ultraquarentennale dedotto dai convenuti non era stato contestato e non era perciò bisognoso di prova.

2.1. Tutti i motivi di ricorso, accomunati dall’invocazione del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, rivelano diffusi profili di inammissibilità. L’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).

E’ quindi inammissibile l’invocazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 per sostenere il mancato esame di deduzioni istruttorie, di documenti, di eccezioni di nullità della sentenza non definitiva e degli atti conseguenti, di critiche rivolte agli elaborati peritali (ovvero di semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico), o della “non contestazione dell’avvenuta usucapione” (un fatto che non sia stato “oggetto di discussione tra le parti” è, d’altro canto, fuori dall’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per sua stessa definizione), o per lamentarsi di una “motivazione non corretta”.

Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente, sono per il resto infondati. Essi sono relativi all’assunta nullità per difetto di motivazione della sentenza non definitiva n. 11248/1985 resa il 19 settembre 1985, con la quale il Tribunale di Roma rigettò per difetto di prova la domanda riconvenzionale di usucapione in favore dei coeredi per la rispettiva quota, richiamando l’ordinanza istruttoria del 21 settembre 1983 che aveva negato l’ammissibilità della dedotta prova per testi.

La Corte d’appello di Roma ha esplicitato le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione sul primo motivo di gravame, richiamandosi ad un orientamento interpretativo consolidato nella vigenza della disciplina operante per i giudizi (come quello in esame) iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, ai quali non è, cioè, applicabile il regime introdotto dalla L. n. 353 del 1990. Tale orientamento affermava che la mancata proposizione del reclamo immediato ex art. 178 c.p.c. avverso l’ordinanza che avesse respinto l’istanza di ammissione di una prova non impediva il successivo controllo del collegio sull’ordinanza stessa (non essendo la decisione finale del giudice, del resto, vincolata dai provvedimenti inerenti all’istruzione della causa), sempre che la parte interessata avesse, però, riproposto la questione in sede di precisazione delle conclusioni o altrimenti richiesto espressamente la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario la questione sull’ammissibilità della prova preclusa anche in sede di impugnazione (cfr., fra le tante, Cass. Sez. 2, 22/05/1995, n. 5618; Cass. Sez. 1, 30/03/1995, n. 3773; Cass. Sez. 2, 06/09/1994, n. 7672; Cass. Sez. 2, 24/08/1991, n. 9083). I ricorrenti, senza riferirsi specificamente così alla decisione impugnata, fondano il contenuto delle censure non sul comportamento difensivo da loro assunto all’udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in occasione della rimessione in decisione sulla domanda riconvenzionale di usucapione, conclusioni su cui pronunciò la sentenza resa il 19 settembre 1985, ma sulle conclusioni poi precisate per la sentenza definitiva all’udienza svoltasi tredici anni dopo quella prima sentenza, ovvero il 23 febbraio 1998, quando infatti domandarono al Tribunale di Roma, tra l’altro, di “dichiarare la nullità della sentenza parziale” emessa dallo stesso Tribunale nel 1985 e di ammettere le prove richieste all’udienza del 14 luglio 1983.

D’altro canto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 pur nelle formulazioni qui applicabili ratione temporis, secondo cui la motivazione della sentenza deve riassumere concisamente il contenuto sostanziale della controversia e gli elementi atti a giustificare le ragioni del decidere, induce ad escludere la nullità della pronuncia che rigetti la domanda ritenendola non provata, facendo richiamo dell’ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prove, in quanto espressione del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. I ricorrenti neppure trascrivono nei motivi di ricorso, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, quali fossero le circostanze oggetto della prova negata, in maniera da consentire a questa Corte il controllo della decisività dei fatti da provare. Al quarto motivo di ricorso è dato per incontestato “il possesso ultraquarantennale” dedotto a sostegno della domanda di usucapione, ma l’elaborazione giurisprudenziale ribadisce costantemente che il coerede può, prima della divisione, usucapire in tutto o in parte i beni ereditari dimostrando non soltanto il proprio potere di fatto o che gli altri coeredi si siano astenuti dall’uso, ma altresì che egli ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 25/09/2002, n. 13921).

Sul terzo motivo di ricorso, deve ribadirsi soltanto che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio), ove ne sia data adeguata motivazione (dimostrando, come nel caso in esame a pagina 3 di sentenza, di essersi data risposta, alla stregua dell’elaborato peritale, ai problemi posti dalle parti circa la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione), non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, 03/04/2007, n. 8355; Cass. Sez. 2, 20/12/1994, n. 10972). Il quarto motivo è, infine, inammissibile: i ricorrenti affermano che il possesso ultraquarantennale da loro dedotto non fosse stato contestato dagli attori, senza però indicare, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quale specifico atto del giudizio di merito quel fatto fosse stato tempestivamente allegato e quale preciso contenuto avessero avuto le difese avversarie sul punto (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. 6 – 3, 22/05/2017, n. 12840; Cass. Sez. 3, 13/10/2016, n. 20637).

3. Il ricorso va dunque rigettato e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno dei controricorrenti B.A. e Ce.Ma., mentre non occorre provvedere al riguardo per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in favore di B.A. in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, ed in favore di Ce.Ma. in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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