Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27415 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27415 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.23.10.2013
Oggetto:ICI
Presupposti
impositivi.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMUNE

DI

LONGIANO,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta delibera di autorizzazione della G.M. n.
106/2011 e delega a margine del ricorso, dall’Avv.
Claudio Chiola, elettivamente domiciliato nel relativo
studio in Roma, Via Camilluccia, 785, RICORRENTE
CONTRO
OROGEL FRESCO – Società Cooperativa Agricola – con sede
a Cesena, in persona del legale rappresentante pro
tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.43/03/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 03, in data
19.02.2010, depositata il 28 settembre 2010;
1

Data pubblicazione: 06/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola.

Nel ricorso iscritto a R.G. n.22382/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della decisione
n.43/03/2010 della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, Sezione n. 03, in data 19.02.2010, depositata
il 28.09.2010.
2 – Il ricorso del Comune di Longiano, che riguarda
impugnazione dell’avviso di liquidazione ICI dell’anno
2004, censura l’impugnata decisione, sulla base di un
mezzo.
3 – L’intimata società, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – La CTR ha accolto l’appello della Cooperativa ed
annullato l’avviso di liquidazione, ritenendo e
dichiarando irrilevante, agli effetti impositivi, la
categoria catastale degli immobili, di cui due censiti
in categoria A/2 e D/7 ed uno non catastato e
distintamente contabilizzato, considerando piuttosto
decisiva agli effetti della relativa “ruralità”
l’attività agricola svolta dalla società e dai soci.
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

5 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
conto di un principio, espressione dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“In tema di ICI, l’immobile che sia stato iscritto

della

l’attribuzione

relativa categoria

(A/6 o

D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei
requisiti

previsti

dall’art. 9 del d.l. n. 557 del

1993, conv. in legge n. 133 del 1994, non e’
soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, come
interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. n.
207 del 2008, aggiunto
n.

dalla legge di conversione

14 del 2009. Qualora l’immobile sia iscritto

in una diversa categoria catastale, sara’ onere

l’atto di

impugnare

dall’imposta,
restando,

pretenda

che

contribuente,

il

altrimenti,

fabbricato

del

l’esenzione
classamento,
medesimo

assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune
dovra’ impugnare

autonomamente l’attribuzione della
D/10, al fine di poter

categoria catastale A/6 o
legittimamente

pretendere

l’assoggettamento

del

fabbricato all’imposta”(Cass. SS.UU. n.18565/2009).
6 – L’impugnata sentenza non sembra in linea con il
trascritto principio, ragion per cui si propone di
3

nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con

trattare la causa in camera di consiglio, ai sensi
degli artt. 375 e 380 bis cpc, e di definirla, sulla
base del richiamato principio, con raccoglimento del
ricorso, per manifesta fondatezza.

La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va accolto e, per
l’effetto cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna,
procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai
richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese
del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
ih@l5(2.”1- 4 10 CANMEISRIA

Il

Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA