Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27415 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/12/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4292/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

Generale pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.

(OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e

difese dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono

domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrenti –

contro

S.F.;

– intimato avverso la sentenza n. 3804/06/2017 della Commissione

tributaria regionale della CALABRIA, Sezione staccata di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2004 nei confronti di S.F., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate e quello dell’agente della riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando la nullità della predetta cartella per omessa indicazione nella stessa del responsabile del procedimento.

2. Avverso tale statuizione le ricorrenti propongono ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), per avere i giudici di appello erroneamente dichiarato la nullità di una cartella di pagamento emessa in data anteriore al primo giugno 2008 per omessa indicazione del responsabile del procedimento, applicando alla stessa una sanzione di nullità non prevista dalla citata L. n. 212 del 2000, art. 7.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui “la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008”, come nel caso di specie in cui il ruolo è stato consegnato all’agente della riscossione in data 10/01/2008 e notificata in data 22/02/2008, “non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter (convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009” (Cass. n. 13747 del 2013; conf. Cass. n. 11856 del 2017, n. 21290 del 2018, n. 27856 del 2018).

4. Tale omissione non determina il vizio di illegittimità della cartella neppure con riferimento alla previsione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a), in quanto tale disposizione è priva di sanzione, “trovando applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato” (Cass. n. 332 del 2016; in termini, Cass. n. 3754 del 2013, n. 1150 del 2019).

5. Orbene, la Commissione territoriale non si è attenuta ai suddetti principi e, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR per esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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