Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27414 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27414 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ud.23.10.2013
Oggetto:ICI Poteri
Accertamento.
Limiti giudizio
legittimità.

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EDILCOGI SRL con sede a Pomezia, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Umberto
Cassano, elettivamente domiciliata nel relativo studio,
in Roma, Via Edoardo D’Onofrio, 43 RICORRENTE
CONTRO
COMUNE di POMEZIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a
margine
Benedetto,

del

controricorso,

dall’Avv.

Pietro

Di

elettivamente domiciliato nel relativo

, studio in Roma, Via Cicerone, 28

CONTRORICORRENTE

nonchè A.SER SRL in Liquidazione, Concessionario
Gestione Entrate Tributarie e Patrimoniali Comune di
Pomezia,

B932

5

INTIMATA
1

Data pubblicazione: 06/12/2013

AVVERSO
la sentenza n.279/14/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 14, in data 05.04.2011,
depositata il 20 aprile 2011;

Consiglio del 23 ottobre 2013, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Udito l’Avv. Di Benedetto per il Comune di Pomezia;
Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che ha
espresso adesione alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.19659/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l – E’

chiesta la cassazione della decisione

n.279/14/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Roma, Sezione n. 14, in data 05.04.2011, depositata il
20.04.2011.
I Giudici di secondo grado hanno respinto l’appello
della società contribuente, argomentando che a buon
diritto, in base all’art.52 comma l ° del D.Lgs.
n.446/1997, il Comune per l’accertamento e la
riscossione del tributo si era avvalso di una società a
capitale pubblico come la A.SER., e d’altronde, che
legittimo e fondato era a ritenersi l’atto impositivo,
tenuto conto che le aree in valutazione, in quanto
2

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

inserite in uno strumento urbanistico, erano state,
correttamente, ritenute edificabili.
2 – Il ricorso della contribuente, che riguarda
impugnazione dell’avviso di accertamento ICI dell’anno

mezzo.
3 – L’intimata Concessionaria non ha svolto difese in
questa sede, mentre il Comune di Pomezia, giusto
controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga
rigettata.
4 – Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate
avendo riguardo al principio, espressione di
consolidato orientamento giurisprudenziale.
E’ stato affermato che “In tema di imposta comunale
sugli immobili (ICI), qualora il Comune,in
applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997
n. 446, che regola la potesta’ regolamentare
generale delle Province e dei Comuni in materia
di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di
accertamento e riscossione della tassa, mediante
apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati
nella suddetta norma, il potere di accertamento del
tributo spetta non gia’ al Comune, ma al soggetto
concessionario, al quale e’ pertanto attribuita
anche la legittimazione processuale per le relative
3

2005, censura l’impugnata decisione, sulla base di un

controversie,

la cui sopravvenienza nel corso del

giudizio gli attribuisce i poteri di intervento e di
autonoma
proc.

impugnazione previsti dall’art. 111 cod.
civ.

(Cass.

n.6772/2010,

n.20852/2010,

n.

E’ stato, altresì, deciso che “Il
cassazione ha,

per sua natura,

giudizio

di

la funzione di

controllare la difformita’ della decisione del
giudice di merito dalle norme e dai principi di
diritto, sicche’ sono precluse non soltanto le
domande nuove, ma anche questioni di diritto, qualora
queste postulino indagini ed accertamenti di fatto
non compiuti dal giudice di merito che, come tali,
sono esorbitanti dal giudizio di legittimita’ (Cass.
n.19350/2005, n. 9777/1993, n. 2196/1990).
5 – L’impugnata sentenza, in punto soggetti legittimati
all’accertamento, sembra in linea con il principio anzi
trascritto e, d’altronde, tenuto conto che in questa
sede la società ha precisato di non contestare la
natura dei terreni di che trattasi, bensì solo
“l’omessa comunicazione da parte del Comune al
proprietario del cambio di destinazione dei terreni”,
la doglianza appare inammissibile per il carattere
della novità.
6 – Data la delineata realtà processuale, si propone,
4

8313/2010, n.15445/2010, n. 1138/2008).

ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la
causa in Camera di Consiglio e di rigettare il ricorso,
per manifesta infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso del
Comune e gli altri atti di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte in relazione e dei richiamati principi, che il
Collegio condivide, il ricorso va rigettato per
manifesta infondatezza;
Considerato, altresì, che avuto riguardo all’epoca del
consolidarsi dell’applicato principio, in tema di
poteri del Concessionario, le spese del giudizio vanno
compensate, mentre nulla va disposto nei confronti del
Concessionario, per insussistenza dei relativi
presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio
nei confronti del Comune.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
Il P es dente

La Corte,

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