Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27413 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. un., 01/12/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 01/12/2020), n.27413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12974/2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PIER

PAOLO POGGI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BORGHI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMINA MAGNANI;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA, REGIONE EMILIA ROMAGNA, B.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1881/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 26/03/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M. ricorre, con atto affidato a due ordini di motivi, avverso la (e per la cassazione della) sentenza del Consiglio di Stato n. 1881/2018 in data 26 marzo 2018.

Il ricorso è resistito dall’intimato Comune di Borghi con apposito controricorso, con il quale – nella sostanza – si deduce, in via del tutto dirimente, la palese inammissibilità dell’avverso atto per decadenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 c.p.a., nonchè per mancato rispetto “….dei limiti che caratterizzano tale tipo di strumento di impugnazione”.

In breve va riepilogato che la decisione del Consiglio di Stato, impugnata col ricorso in esame, respingeva l’appello interposto dal medesimo odierno ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. per l’Emilia – Romagna n. 938 del 28 ottobre 2015.

Tale ultima sentenza aveva deciso in ordine al ricorso, proposto dal G., che impugnava innanzi al Giudice amministrativo una serie di atti, asseritamente illegittimi – dei Comune di Borghi finalizzati, secondo la prospettazione di cui al ricorso stesso, alla realizzazione di un parcheggio e di un deposito su terreno di sua proprietà.

La citata sentenza del T.A.R. dichiarava i motivi del ricorso inammissibili ed improcedibili.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

La Procura Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte come in atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si eccepisce la “nullità ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, della sentenza impugnata per error in procedendo ed error in iudicando”, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

Si lamenta, in particolare, la violazione del principio del contraddittorio.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce – testualmente – il vizio di “errore processuale o di fatto della appellata sentenza”.

3.- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente.

Essi risultano proposti sulla base di una considerazione, svolta in via preliminare dalla parte ricorrente con riferimento a l’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., artt. 91,110 e 111 c.p.a. e art. 48 T.U. C.d.S.- R.D. n. 1054 del 1924), relativa all’ampliamento della sindacabilità di errores in procedendo e in iudicando delle decisioni del Consiglio di Stato. E, tanto, fino a prospettare (sulla scorta delle citate Cass. S.U. Ord.ze n.ri 13659 e 13660/2006 e Cass. S.U. Sent.ze n. ri30254/2008, 2242/2015 e 31226/2017) un ampliamento “dinamico ed evolutivo” del concetto di giurisdizione con processo interpretativo volto a consentire più della sola ricorribilità in cassazione per difetto assoluto di giurisdizione delle decisioni del Consiglio di Stato.

In particolare ed al dovuto fine di lasciar traccia dei motivi va, in breve, riepilogato che, dopo la lunga ricostruzione (per le sue prime venti pagine) delle tappe del giudizio innanzi all’A.G.A., il ricorso muove una serie di doglianze.

Fra queste quelle concernenti, in particolare: la comunicazione di fissazione dell’udienza innanzi al C.d.S. in favore del domiciliatario avv. Prospero Mangili; l’affermazione della sentenza attestante che venivano “uditi per le parti gli avvocati Magnani e Prospero Mangili”; la comparsa del legale a causa “già trattata” ed il relativo “rilevo a mezzo PEC inviata al Consiglio di Stato”.

I motivi sono, tuttavia, del tutto inammissibili al pari del ricorso nel suo complesso.

E’ fondata la anzidetta sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza dall’impugnazione.

Nella fattispecie in esame, a fronte della risultante data di pubblicazione (19 marzo 2018) della sentenza n. 1723/2018 il ricorso in esame, notificato a mezzo PEC in data 16.4.2019, non può che essere ritenuto tardivo rispetto al termine semestrale ex lege di impugnazione.

Infatti nella fattispecie e secondo il ribadito e condiviso orientamento giurisprudenziale già espresso da queste Sezioni Unite (“in tema di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, l’art. 2 dell’allegato 3 del c.p.a., recante disposizioni transitorie, prevede l’ultrattività della disciplina previgente, ivi compreso il termine lungo di un anno per proporre ricorso per cassazione, esclusivamente per i termini che sono in corso alla data della sua entrata in vigore” va esclusa comunque l’invocabilità dell’art. 327 c.p.c. (Cass., S.U. 11 maggio 2018, n. 11575 e 18 ottobre 2018, n. 26255).

In considerazione della data di entrata in vigore del c.p.a. (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e di quella di pubblicazione della sentenza impugnata con conseguente attivazione del termine semestrale e non annuale, l’impugnazione è tardiva. I ricorso è, quindi, del tutto inammissibile.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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