Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27412 del 08/10/2021

Cassazione civile sez. III, 08/10/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 08/10/2021), n.27412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10955/2019 proposto da:

C.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 41, presso lo studio dell’avvocato CLAUDICO VENNARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICA GRISOLIA;

– ricorrenti –

contro

L.M.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

LUIGI STURZO N. 15, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SOLLITTO, rappresentato e difeso all’avvocato CONCETTA PALMA;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CATANZARO, in persona del presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO OLIVERIO,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 18 ottobre 2013, per

quanto ancora rileva in questa sede, rigettò la domanda proposta da

L.M.V.A., titolare dell’omonima impresa individuale, nei confronti di C.A.S., funzionario della Provincia di Catanzaro, volta alla condanna di quest’ultimo – a titolo di responsabilità diretta di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, norma poi confluita nel D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 – al pagamento della somma di Euro 41.996,95 quale corrispettivo dei lavori di somma urgenza eseguiti su incarico del C.; rigettò anche la domanda di arricchimento senza causa e compensò le spese tra l’attore, il convenuto e la terza chiamata Provincia di Catanzaro.

Il Giudice adito ritenne che, in mancanza di un atto formale di conferimento dell’incarico da parte del C. e in mancanza di una Delibera autorizzativa da parte dell’ente nelle forme previste dalla legge, dell’assunzione di un impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancia di previsione e di un verbale di somma urgenza, il convenuto non potesse essere considerato responsabile per i lavori eseguiti dal L.M. e rigettò pure la domanda di indebito arricchimento, sul rilievo che non era ravvisabile il requisito del riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte della Provincia di Catanzaro. Avverso tale decisione il L.M. propose appello.

Si costituì il C. chiedendo il rigetto del gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, proponendo azione di indebito arricchimento nei confronti della Provincia di Catanzaro in ipotesi di accoglimento della domanda del L.M. nei suoi confronti; propose altresì appello incidentale, reiterando l’eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, già disattesa dal primo Giudice, e censurando la compensazione delle spese operata dal Tribunale, nonostante la soccombenza del L.M..

Si costituì anche la Provincia di Catanzaro, che contestò che l’incarico dei lavori di somma urgenza fosse stato conferito dal C. quale funzionario della Provincia, ribadì che non era stato redatto alcun verbale di somma urgenza sottoscritto da un funzionario dell’ente, eccepì la novità della domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal C. nei propri confronti, ripropose l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e chiese il rigetto dell’appello principale proposto dal L.M. e di quella incidentale condizionato proposto dal C..

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 86/2019, pubblicata il 21 ottobre 2019, in riforma della sentenza impugnata, condannò C.A.S. a pagare, in favore di L.M.V.A., la somma di Euro 41.996, 35, oltre interessi legali dal 18 marzo 1996 al saldo; dichiarò inammissibile l’appello incidentale condizionato proposto dal C. e condannò quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio di merito in favore del L.M. e della Provincia di Catanzaro.

Avverso la sentenza della Corte di merito C.A.S. ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.

L.M.V.A. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria.

Ha resistito, altresì, con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato: “art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 2946 c.c.”, il ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 139 c.p.c., la Corte territoriale abbia considerato regolarmente perfezionata la costituzione in mora interruttiva della prescrizione, nonostante la raccomandata con avviso di ricevimento fosse stata spedita non all’indirizzo della sua abitazione ma del suo luogo di lavoro (la Provincia di Catanzaro).

1.1. Il motivo è infondato.

Ed invero l’atto di costituzione in mora configura un atto giuridico in senso stretto a carattere recettizio (Cass. 23/07/2008, n. 20316; Cass. 23/02/2009, n. 4347); per lo stesso, che è un atto stragiudiziale, non è richiesto, all’infuori della scrittura, alcun rigore di forme e, in particolare, ai fini della interruzione della prescrizione, non sono previste modalità particolari e trasmissione, essendo solo sufficiente che l’atto, contenente l’intimazione di pagamento, pervenga nella sfera di conoscenza del debitore (Cass. 18/08/2003, n. 12078) e da ultimo, Cass. 7/5/2021 n. 12182).

Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto (Cass. 20/01/2003, n. 773; Cass. 23/12/2002, n. 18272). Ne’ al riguardo assume una qualche rilevanza la qualità di dipendente pubblico del L.M., contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto.

2. Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., il ricorrente sostiene che la Corte di merito si sarebbe limitata ad indicare gli elementi da cui ha tratto il suo convincimento “senza illustrare un’approfondita disamina logico-giuridica, con ciò incorrendo in errore logico del ragionamento”; sostiene che le deduzioni cui la medesima Corte è pervenuta in relazione al giudizio di responsabilità esclusiva del C. sarebbero prive di riscontro, come emergerebbe da quanto dichiarato dai testimoni, e censura altresì il silenzio serbato dalla Corte territoriale in ordine alla reiterata richiesta di emissione, nei confronti della Provincia di Catanzaro, dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., dei documenti inerenti ai lavori di somma urgenza in questione.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto tende, in sostanza, ad una rivalutazione del fatto, non consentita in questa sede, evidenziandosi, peraltro, che il convincimento della Corte di merito risulta motivato, che la prova del conferimento dell’incarico da parte del C. al L.M. è stata ritenuta raggiunta dalla Corte territoriale non solo in base ad un ragionamento presuntive ma anche sulla base delle dichiarazioni testimoniali e che sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove,, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass., ord., 8/08/2019, n. 21187).

In relazione, infine, alla doglianza relativa al mancato accoglimento dell’istanza volta all’emissione dell’ordine di esibizione, si rileva che la censura difetta di specificità, neppure essendo stato riportato il tenore letterale della stessa e, comunque, va ricordato che l’emanazione dell’ordine di esibizione è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che esercizio del relativo potere è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell’istanza (o il mancato esercizio di tale potere) è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabili soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass., ord., 21/02/2017, n. 4504; Cass., ord., 16/11/2010, n. 23120).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, ora D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell’individuazione della norma regolatrice della controversia sussumendo la fattispecie concreta “sotto la ricognizione di una fattispecie astratta per nulla calzante al caso di specie”.

3.1. Il motivo è inammissibile per estrema genericità.

Ed invero, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo a questa Corte di adempiere al suo compito stituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., ord., 5/08/2020, n. 16700; Cass., ord., 24/02/2020, n. 4905; Cd sez. un., 28/10/2020, n. 23745).

Va infine evidenziato che a p. 4 della memoria il ricorrente ha prospettato “evidenti profili di incostituzionalità della norma” in modo del tutto generico e meramente assertivo, sicché neppure è possibile un esame degli stessi al fine di valutare la sussistenza o meno del requisito della non manifesta infondatezza in ordine alla questione di costituzionalità proposta – lo si ribadisce – in modo assolutamente aspecifico.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'”omesso esame del contenuto degli atti (e) dei documenti allegati al fascicolo di parte capaci di comprovare la infondatezza della domanda avanzata dal sig. L.M.V.A.”.

In particolare il ricorrente sostiene che la Corte di merito, come già il Tribunale, non avrebbe valutato la certificazione rilasciata nell’anno 2004 dalla Provincia di Catanzaro, avente ad oggetto il riepilogo di tutte le missioni svolte dal C. nel corso dell’anno 1991 dal quale si sarebbe evinto che quest’ultimo si era recato presso il Comune di Polia solo in data 1 agosto; inoltre, la medesima Corte avrebbe omesso di valutare anche la nota della Provincia di Catanzaro del 6 novembre 2006 dalla quale risultava che la pratica relativa ai lavori di somma urgenza in questione era stata espletata dall’arch. Ca.Mi. in qualità di direttore dei lavori. Ad avviso del ricorrente, se la Corte di merito avesse valorizzato i detti atti nonché la totale assenza di un verbale di conferimento dell’incarico alla ditta del L.M. e la mancanza di una Delibera successiva atta a ratificare tale incarico, sarebbe pervenuta a diverse conclusioni (estraneità del C. ai fatti in questione).

4.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero da quanto emerge dalla nota della Provincia, unico atto riportato testualmente nel motivo all’esame, almeno per la parte che qui rileva, non risulta la decisività della stessa, atteso che la circostanza che il direttore dei lavori fosse una persona diversa dal ricorrente non esclude che l’incarico in parola sia stato conferito da quest’ultimo. Quanto alla certificazione del 2004, neppure ne è stato riportato testualmente il contenuto nél motivo all’esame, con conseguente difetto di specificità della censura a tale riguardo, il che assorbe l’esame di ogni altra questione sollevata anche dalle controricorrenti in relazione a tale documento; inoltre, assolutamente non decisiva risulta l’assenza di un verbale di conferimento dell’incarico alla ditta del L.M. e di una Delibera successiva atta ratificare tale incarico. Va rimarcato, infine, che, sostanzialmente, con le doglianze all’esame il ricorrente tende ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cessazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; c’indanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge e, in favore di L.M.V.A., in Euro 5,i00,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

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