Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27412 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27412 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 2822-2013 proposto da:
PASQUALE ANNAMARIA PSQNMR50H63M109V, BURAN DIANA
BRNDNI54L49C817X, RUFFINOTTI MARTA RFFMRT58S58M109Z,
PASQUALI MARIA PSQMRA62D54H501B, CHINELLATO CRESCENZIA
CHNCSC43P54L736T, GRASSI PATRIZIA GRSPRZ53H61G388P,
TAMBUSSI DONATELLA TMBDTL51C41M109G, BORTOLUTTI KATIA
2013
2238

BRTKTA54B44G888H, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio
dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO,

che li

rappresenta e difende;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 06/12/2013

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

avverso il decreto n. 757/2012 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 29/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito l’Avvocato Ranieri RODA, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato ABBATE Ferdinando Emilio,
difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

– resistente –

In fatto ed in diritto
1

Crescenzia Chinellato più altri — meglio descritti nell’epigrafe della presente

decisione- , con ricorso depositato il 29 settembre 2010 innanzi alla Corte di Appello di
Perugia, chiesero che venisse loro riconosciuto — a carico del Ministero della Giustizia-

analogo contenuto, iniziato presso la Corte di Appello di Roma con atto depositato nel
mese di aprile 2006; tale secondo giudizio era stato definito innanzi al giudice capitolino
con decreto depositato nell’ottobre 2007 che aveva poi formato oggetto di ricorso in
sede di legittimità, con atto notificato nel novembre 2008 e deciso con sentenza della
Cassazione pubblicata nel marzo 2010
2 — La Corte di Appello successivamente adita, accolse l’eccezione preliminare svolta dal
Ministero resistente, dichiarando inammissibile la domanda, ritenendo che non fosse
configurabile il procedimento de quo per fatti originati dalla sua stessa applicazione.

3

Le predette parti hanno ricorso per la cassazione di tale decreto, sulla base di un

unico motivo, con il quale ha denunziato la violazione della normativa nazionale- art. 2
legge n. 89/2001 ed art. 111 Cost.- e comunitaria — artt 6, 13 e 41 CEDU- di riferimento;
il Ministero non ha svolto difese.

4 Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

I — Con l’unico motivo del ricorso le parti ricorrenti denunciano la violazione e la falsa
applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonchè
dell’art. 111 Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte d’appello di
Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex L. n. 89 del 2001 in
relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge,era stata rigettata, rilevando che
la citata legge non consente in alcun modo di distinguere i procedimenti di equa
riparazione da quelli “ordinari” , in relazione alla cui indebita durata la medesima legge
trova applicazione, e di sottrarli quindi al regime di ragionevole durata, che discende
direttamente dalla Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.

un indennizzo ex lege n. 89/2001, per l’ingiustificata durata di un procedimento avente

- Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del
procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base
della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine
ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

II.a – Come affermato di recente (Cass. Sez. VI/1° n. 5924/ 2012; Cass. Sez. VI/1 0 n.

Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una
definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia
di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto
fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di
sofferenza e un paterna d’animo che sarebbe ingiustificato non riconoscere anche per i
procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l’assunto che il giudizio
dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una
fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte
europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una
efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno
rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga
esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata.
III — Il decreto va dunque cassato nei termini di cui in motivazione e la causa rinviata a
diversa sezione della Corte di Appello di Perugia anche per la liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità

P.Q.M.
Accoglie il ricorso ; cassa il decreto impugnato ; rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Perugia, in diversa composizione, che liquiderà altresì le spese del giudizio di
legittimità.
_
/40 behabc.
2013
Così deciso in Roma il 5 in

Il consigliere estensore


Il President

17685/2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le

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