Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27411 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27411 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 06/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 23203-2012 proposto da:
LOMBARDO
GIUSEPPE

FRANCESCO

LMBFNC33M03G273Z,

FLLGPP29P26B804L,

DEL

FAILLACI

BOSCO

GIOVANNI

DLBGNN64E05G273T, ZIINO LUIGIA ZNILGU31E52B198B,
FERRITO ROSARIA FRRRSR56P706G227, FALAUTANO FRANCESCO
PAOLO FLTFNC36B09F158Y, DEL BOSCO MARCO
2013
2228

DLBMRC82T17G2730, TRISCARI MARIANNA TRSMNN34E53B695C,
LEGGIO CORRADO LGGCRD47H12B780A, DEL BOSCO STEFANO
DLBSFN73E12G273S, SULSENTI RITA MARIANNA
E

SLSRMR41H48F899J, CAUDO MARIA
ANGELA

RZZNGL42M05X864Q,

CDAMRA34L5511_42X,
DEL

BOSCO

RIZZO
DARIO

vf
x.,~4.t..21.71i-

I, .

DLBDRA73E12G273L, DEL BOSCO RIZZONE MARIA ROSA
DLBMRS67H64G273F,

PATERNITI

MARTELLO

ANGELA

PTRNGL38S60L308K, SCHIRIN6TI GASPARE
SCHGPR43C301533F, MANCUSO BENITO MNCBNT38R28G273P,
domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di

ISABELLA CASALES MANGANO;
– ricorrenti contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto 94EB/12 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositate il 12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
.

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione. —

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

In fatto ed in diritto
1 – Marianna Triscari; Angela Paterniti Martello; Giuseppe Faillaci; Gaspare SchirlVenti;
Francesco Lombardo; Benito Mancuso; Luigia Ziino; Rosaria Ferrito; Rita Marianna
Sulsenti; Francesco Paolo Falautano; Corrado Leggio; Maria Caudo; Angela Rizzo;

Bosco e Dario Del Bosco, agendo in proprio o in qualità di eredi, con ricorso
depositato il 3 agosto 2010, in riassunzione di un giudizio incardinato con atto del 15
ottobre 2009 innanzi alla Corte di Appello di Palermo, dichiaratasi territorialmente
incompetente, adirono la Corte di Appello di Caltanissetta proponendo domanda, ai
sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
lamentando l’asserito mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della
Convenzione Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955, nell’ambito di un
giudizio amministrativo iniziato innanzi alla Corte dei Conti, terminato con pronunzia di
rigetto , depositata il 27 novembre 2008

2 — La Corte del merito rigettò il ricorso, in quanto evidenziò la patente infondatezza
delle pretese svolte nel giudizio amministrativo, siccome contrastanti sia con pronunzie
della stessa Corte dei Conti a Sezioni riunite nel 2006 sia con una pronunzia definitoria
della Corte Costituzionale del 2003, così che non sarebbe potuta sorgere una valida
aspettativa decisoria favorevole.

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso le stesse parti private; il
Ministero ha notificato controricorso; con atto depositato il 21 ottobre 2013 il
procuratore dei ricorrenti ha partecipato la Corte della volontà di Angela Rizzo, di
Stefano, Giovanni, Maria Rosa, Marco e Dario Del Bosco a rinunziare agli atti del
giudizio.

4 — E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Deducono i ricorrenti la violazione dell’art. 2 della legge 89/2001 e dell’art. 6 della
convenzione europea sui diritti dell’uomo, per non aver , la Corte del merito, valutato
l’esuberanza della durata del procedimento innanzi alla Corte dei Conti rispetto al
termine ritenuto congruo , dando esclusivo rilievo all’esito — sin dall’origine ritenuto

Stefano Del Bosco; Giovanni Del Bosco; Maria Rosa Del Bosco Rizzone; Marco Del

scontato- di quel procedimento, così disattendendo la consolidata interpretazione di
legittimità che esclude che la fondatezza della pretesa fatta valere nel giudizio
presupposto possa condizionare l’esito della domanda di equo indennizzo

ex lege

89/2001; con connesso ulteriore motivo i ricorrenti denunziano la violazione anche degli
artt. 2056 e 1226 cod. civ. — assieme all’art. 2 1. 89/2001 ed all’art. 6 CEDU- per non

amministrativa.
I.a Con connesso ulteriore motivo i ricorrenti denunziano la violazione anche degli artt.
2056 e 1226 cod. civ. — assieme all’art. 2 1. 89/2001 ed all’art. 6 CEDU- per non aver, la
Corte nissena, liquidato un danno nonostante l’evidente ritardo nella pronunzia
amministrativa.

II — I motivi, congiuntamente considerati, sono fondati.
II.a — La Corte di Appello ha escluso che potesse formarsi un disagio od una sofferenza
per la lunghezza del processo amministrativo, assumendo che la pretesa degli attuali
ricorrenti non avrebbe sin dall’inizio avuto speranza di essere accolta: sul punto peraltro
il giudice del merito fa coincidere la coscienza di sostenere una tesi non condivisa della
corrente interpretazione giurisprudenziale con il cosciente abuso del mezzo processuale
che, esso solo, ha l’effetto di elidere l’incidenza negativa della eccessiva durata del
processo ( v. ex multis : Cass. Sez. VI-1 n. 14978/2012; Cass. Sez. I n. 25519/2010; Cass
Sez. VI-1 n. 28592/2011;Cass. Sez. I n. 9938/2010 ; Cass. Sez. I n. 25595/2008)

M— La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo che,
attenendosi all’indicato principio di diritto, compirà nuova valutazione delle difese delle
parti; il giudice del rinvio provvederà altresì anche sulla ripartizione delle spese del
giudizio di legittimità; per le parti rinunzianti deve pronunziarsi l’estinzione del giudizio,
compensandosi le spese , stante le ragioni della prosecuzione dello stesso in fase di
rinvio.

P.Q.M.
La Corte
– Dichiara l’ estinzione del giudizio a seguito di rinunzia allo stesso, nei confronti di
Rosaria FERRITO; Angela RIZZO; Stefano DEL BOSCO; Giovanni DEL

-1-

aver, la Corte nissena, liquidato un danno nonostante l’evidente ritardo nella pronunzia

BOSCO; Maria Rosa DEL BOSCO RIZZONE; Marco DEL BOSCO; Dario
DEL BOSCO; compensa le spese tra detti ricorrenti ed il Ministero contro
ricorrente;
Accoglie il ricorso per le altre parti, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo
esame dalla Corte di appello di Palermo che provvederà anche sulle spese del

Così deciso in Roma il 5 intulifi 2013
Il consigliere estensore

Il Presidente

presente giudizio di legittimità.

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