Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27410 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27410 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA

sul ricorso 20177-2012 proposto da:
FERRI ADEMARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MONTE SANTO 10/A, presso lo studio dell’avvocato
MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall’avvocato
9

PAOLETTI MARIA;
– ricorrente contro

2013
2219

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;

Data pubblicazione: 06/12/2013

- controri corrente rit9e.
&AI
avverso il decretoVn. 1809/10 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositat4p il 28/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO

udito il P.M. in

persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LUIGI

SALVATO che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

?wf_AAA.C44.4„

BIANCHINI;

In fatto ed in diritto
1

Ademaro Ferri il 29 dicembre 2010 depositò ricorso, ai sensi della legge 24 marzo

2001 n. 89, alla Corte di Appello di Genova, contro il Ministero della Giustizia, in
conseguenza dell’asserito mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1,

causa di lavoro iniziata innanzi al Tribunale di Pisa con ricorso depositato 1’11 febbraio
2003 — al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla supervalutazione contributiva a fini
pensionistici, in quanto addetto a lavorazioni che lo avevano esposto al rischio di
asbestosi- , definita in primo grado con sentenza di accoglimento depositata il 15
novembre 2007 ( omessi gli ulteriori sviluppi in quanto non furono posti a supporto del
ricorso ex lege 89/2001)

2 — La Corte genovese, pronunziando decreto depositato il 28 gennaio 2012, accolse
parzialmente il ricorso, riconoscendo l’indebita durata del procedimento di primo grado
per circa un anno e mezzo oltre quella ritenuta “fisiologica” di tre anni e liquidando un
indennizzo di euro 1.500, oltre interessi dalla domanda; lo stesso giudice respinse però la
domanda di risarcimento del danno patrimoniale, non ritenendo che il pregiudizio
dedotto fosse conseguenza diretta ed immediata della irragionevole durata del processo.

3 — Per la cassazione di tale pronunzia il Ferri ha proposto ricorso, facendo valere un
unico motivo ; il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso.
4 — E’ stata disposta la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Il ricorrente assume che il ragionamento della Corte genovese sarebbe stato viziato
da omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto controverso
rappresentato dalla sussistenza di un danno patrimoniale, direttamente collegato alla
eccessiva lunghezza del processo: lamenta in particolare che il giudice del merito non
avrebbe preso neppure in considerazione quanto dedotto con il ricorso ex legge
89/2001, laddove si faceva presente di non aver potuto percepire l’emolumento previsto
dall’art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004 ( che incentivava il posticipo del
pensionamento) per il ritardo con il quale era stata depositata la sentenza.

della Convenzione Europea, ratificata dall’Italia con legge 848/1955, nell’ambito di una

I.a — Il ricorso è infondato perché, sia pure con sintetica motivazione, la Corte del
merito ha evidenziato il proprium del risarcimento negato, vale a dire la diretta
discendenza causale del pregiudizio patrimoniale dalla lunghezza non congrua del
procedimento presupposto , ritenuto non sussistente nella fattispecie: tale valutazione va
tenuta ferma

comma 12, della legge 23 agosto 2004 n. 243 ( rappresentato dal monte contributi versati
dall’azienda di appartenenza all’ INPS che, invece, sarebbero dovuti spettare al
lavoratore in caso di esercizio del diritto di opzione al mantenimento in servizio) o,
quanto meno la perdita della chance di operare la scelta prevista dalla normativa sopra
richiamata ; a sostegno dell’assunto aveva evidenziato che il termine ultimo per effettuare
l’opzione ( tra mantenimento in servizio senza trattenuta dei contributi previdenziali e
messa in quiescenza anticipata) sarebbe scaduto il 31 dicembre 2007.

I.a.2 — Appare allora chiaro che la Corte del merito ritenne incongrua la deduzione
difensiva sopra descritta perché la sentenza, per come riportato nel ricorso, fu pubblicata
il 15 novembre 2007 e dunque in termine utile per esercitare l’opzione stessa.

I.a.3 — Va poi considerato che la stessa prospettazione del ricorrente si fondava sul
pregiudizio ad una facoltà di scelta derivante da uno jus superveniens all’instaurazione del
giudizio presupposto, rispetto al quale più volte questa Corte ha escluso la incidenza in
termini risarcitori dei quali si discute ( vedi Cass. Sez.VI-1 n. 15266/2013; Cass. sez.I n.
9909/2008, nelle analoghe, e complementari, fattispecie di jus superveniens portante una
disciplina peggiorativa rispetto a quella vigente al momento dell’instaurazione del
processo presupposto); in disparte poi il rilievo che la risarcibilità di chances avrebbe
imposto la dimostrazione, sia pure inferenziale o induttiva ( che dalla lettura del ricorso
non appare esser stata posta a base dell’azione ex lege n. 89/2001) che la indebita
protrazione del processo avesse impedito una scelta di un regime pensionistico che già il
ricorrente aveva manifestato di voler compiere.

III — Sussistono giustificati motivi — identificati nella particolarità della fattispecie- per
compensare le spese.

P.Q.M.

I.a.1 — Invero il ricorrente aveva sostenuto la perdita degli incentivi previsti dall’art. 1,

La Corte
Rigetta il ricorso e compensaol,eszse.
,(40
Così deciso in Roma, il 5 CErreitla 2013
Il Presidente

Il consigliere estensore

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