Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2741 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19770-2017 proposto da:

TOSO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 55, presso

lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI, rappresentata e difesa

dagli avvocati ALBERTO PASTA, EMILIO ANTONIO SELLITTI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 792/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DI MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 13 febbraio 2017, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Alba e rigettava la domanda proposta dalla Toso S.p.A. nei confronti dell’INPS avente ad oggetto la restituzione del 90% dei contributi e dei premi assicurativi versati per il periodo 1994/1997 ma, per essere la Toso S.p.A. impresa colpita dall’alluvione del 1994, suscettibili di essere oggetto dell’esonero previsto nella predetta misura dalla L. n. 289 del 2002esteso alle imprese danneggiate dalla predetta calamità naturale a quante di esse ne avessero fatto richiesta entro il termine del 31.7.2003, poi prorogato al 31.7.2007 dalla L. n. 350 del 2003;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, tardivo l’inoltro della domanda amministrativa, dovendosi qualificare il termine indicato quale termine di decadenza operante, al di là della formulazione letterale della previsione normativa, anche nei confronti di quelle imprese che, avendo provveduto all’integrale versamento dei contributi e dei premi maturati, ne richiedevano, nei limiti previsti, la restituzione;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv. in L. n. 17 del 2007, in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ed agli artt. 2 e 3 Cost., lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale del citato art. 3 quater, comma 1, con specifico riferimento al carattere perentorio ad effetti decadenziali del termine ivi indicato;

che nel secondo motivo il medesimo vizio, di cui al motivo che precede denunciato in una con il vizio di motivazione, è prospettato con riguardo alla mancata esplicitazione da parte della Corte territoriale delle ragioni a sostegno dell’interpretazione accolta circa l’effetto decadenziale del termine;

che, con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 194 del 2014, art. 1, comma 655, in una con il vizio di motivazione la Società ricorrente lamenta la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale del citato art. 3 quater, comma 1, in relazione all’ulteriore proroga del termine per l’accesso al beneficio di cui alla L. n. 194 del 2014, incompatibile con il ritenuto effetto decadenziale del termine di cui alla prima disposizione;

che con il quarto motivo si deduce l’incostituzionalità del citato art. 3 quater, comma 1, nell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale quale norma introduttiva di un regime di perentorietà riferibile a situazioni giuridiche estranee ed esterne all’ambito soggettivo cui la norma si riferisce;

che con il quinto motivo si denuncia il contrasto del medesimo indirizzo interpretativo accolto dalla Corte territoriale con il diritto comunitario, conseguendone l’incostituzionalità ex art. 117 Cost., con particolare riguardo all’art. 6 CEDU, secondo il significato espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quale norma di difesa del cittadino affinchè possa agevolmente accedere al proprio giudice naturale ottenendone una sentenza nel merito nonchè dell’art. 1 CEDU, Prot. n. 1, per eccessiva prevalenza accordata all’interesse pubblico a discapito dell’imprenditore colpito da calamità naturale;

che, con il sesto motivo, muovendo dall’asserita violazione del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione di cui all’art. 2 TFUE, e dell’art. 14 CEDU, si imputa alla Corte territoriale di non aver ovviato, come consentito dal diritto comunitario, alle sperequazioni rilevabili all’interno della medesima categoria degli “alluvionati del 1994” disapplicando la norma di cui al citato art. 3 quater, comma 1;

che, per quanto articolata su sei motivi, l’impugnazione proposta risulta unitariamente volta a censurare l’interpretazione che del citato art. 3 quater, comma 1, ha accolto la Corte territoriale quanto all’effetto decadenziale del termine ivi previsto, censura da ritenersi infondata alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass, 17.6.2016, n. 12603 e Cass. 16.10.2016, n. 24993), puntualmente richiamato in motivazione dalla Corte territoriale che non manca, altresì, di riportare le argomentazioni in base alle quali questa Corte è giunta a ritenere l’inapplicabilità alla fattispecie della disposizione di cui alla L. n. 194 del 2014, che ammette la proroga del termine per l’accesso al beneficio solo relativamente ai tributi nonchè la manifesta infondatezza delle sollevate eccezioni di incostituzionalità;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità stante il recente consolidarsi degli orientamenti fondanti la decisione impugnata;

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA