Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2741 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI 10, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 25957/2007 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 82, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALE LEONIDA, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1223/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/08/2006 r.g.n 9464/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’avvocato Bozza ALESSANDRO per delega CARNEVALE LEONIDA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

rigetto del ricorso principale; inammissibilita’ o accoglimento del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso proposto da P.A. nei confronti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda attrice, intesa al ricalcolo del compenso per lavoro straordinario (prestato in via ricorrente) su indennita’ di anzianita’, T.F.R., 13A e 14A mensilita’, ferie.

Proponeva appello l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

proponeva appello incidentale l’attore. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, stabilendo che l’incidenza dello straordinario su 13a e 14A mensilita’ andava limitato al 31.12.1992 e che la domanda di riconoscimento dell’incidenza del detto straordinario su T.F.R. e ferie era inammissibile, mancando in atti la prova della notifica dell’impugnazione incidentale. La Corte di Appello disattendeva la domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto, intesa alla restituzione di quanto corrisposto a seguito dell’accordo aziendale in data 22.6.1974, col quale si era inteso limitare il ricorso allo straordinario contro un aumento del 10% della produttivita’ accompagnato dal riconoscimento dell’equivalente di un’ora al giorno od “ora politica”; il tutto con l’intesa che l’aumento sarebbe stato assorbito in caso di vertenze proposte dal personale, le quali “possano ricollegarvisi”.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deducendo tre motivi. P.A. resiste e propone ricorso incidentale affidato ad un motivo. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti.

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deduce omessa pronuncia su di un punto decisivo e comunque “violazione di norme di diritto” non meglio indicate, perche’ la Corte di Appello, dopo avere dichiarato inammissibile la domanda proposta dal P. in ordine al computo dello straordinario sul T.F.R. per carenza di interesse ad agire, ha rigettato nel merito la domanda riconvenzionale dell’Istituto, “intesa subordinatamente all’accoglimento della domanda attrice”.

5. Il motivo e’ infondato. La Corte di Appello apre la propria motivazione con il rilievo che manca la prova della notifica dell’appello incidentale e percio’ non esamina la questione se lo straordinario debba essere computato ai fini del T.F.R. ovvero dell’indennita’ di anzianita’. Passa quindi ad esaminare il diverso problema dell’incidenza dello straordinario sulle mensilita’ aggiuntive, problema che risolve, interpretando il CCNL, nel senso che tale incidenza va confermata limitatamente al 31.12.1992, poiche’ per l’epoca successiva e’ entrato in vigore un nuovo CCNL, il quale esclude il computo dello straordinario dalle mensilita’ aggiuntive predette. In relazione a tale domanda, la Corte di Appello si fa carico di esaminare se l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato possa esperire una riconvenzionale per la restituzione dell’”ora politica” ovvero compensarne le somme. Al quesito la Corte da risposta negativa, senza incorrere nel vizio prospettato (avere cioe’ provveduto nel merito di una domanda riconvenzionale quando la domanda principale e’ stata dichiarata inammissibile) perche’ la motivazione non inerisce al T.F.R., bensi’ al ricalcolo della 13A e 14A mensilita’, domanda questa accolta parzialmente.

6. Con il secondo motivo del ricorso principale, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’art. 2120 c.c. anche in relazione all’accordo aziendale del 1974, sotto il profilo che comunque doveva essere accolta la domanda supportata dalla clausola di assorbibilita’. La doglianza riguarda l’errata interpretazione dell’Accordo Aziendale del 1974, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale/eccezione di compensazione.

In particolare la societa’ contesta, perche’ non rispettosa dei criteri di ermeneutica, l’interpretazione del giudice di appello riguardante il ridetto Accordo Aziendale, laddove al punto A) prevede la ed. ora politica, ossia lo straordinario incluso nel normale orario di lavoro come scambio di produttivita’.

Secondo l’interpretazione proposta dalla ricorrente tale pattuizione, correlata alla clausola di assorbibilita’ del compenso in caso di vertenze comunque proposte dal personale dipendente che possano riferirsi all’aumento di produttivita’, non e’ collegabile in alcun modo allo svolgimento del lavoro straordinario.

La ricorrente aggiunge che tale pattuizione e connessa clausola di assorbibilita’ sono state confermate dalle parti in sede di rinegoziazione dell’Accordo, anche posteriormente all’emanazione della L. n. 297 del 1982. Sotto tale profilo la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, viola quest’ultima legge, nella parte in cui lascia margine di libera pattuizione, sul punto, al datore di lavoro e al lavoratore; discrezionalita’ nella regolamentazione, che, nel caso dell’Accordo del 1974 e successive rinegoziazioni, per come e’ provato in atti, risulta peraltro, con l’introduzione del c.d.

Punto A), essere stata esercitata in regime di decisamente miglior favore per i dipendenti dell’IPZS. Questa Corte ritiene prive di pregio le censure di parte ricorrente.

I giudici di merito con valutazione, sorretta da congrua e coerente motivazione, hanno escluso che l’accordo aziendale del 1974, prevedendo uno speciale compenso commisurato ad una ora di retribuzione, con la clausola anzidetta di assorbibilita’ “in caso di vertenze comunque promosse dal personale” comportasse una deroga alla regola di incidenza del compenso in questione sul trattamento di fine rapporto. Gli stessi giudici hanno disatteso le censure mosse a questa interpretazione, anche in base al rilievo che l’accordo prevedeva un impegno ad aumentare la produttivita’ previo aumento della retribuzione, mentre la controversia “de qua” attiene alla circostanza che si e’ continuato a fare ricorso allo straordinario nonostante tale aumento; le due cose sono distinte e tali sono state ritenute dal giudice di merito.

Le censure di parte ricorrente si risolvono quindi in una diversa e contraria interpretazione rispetto a quella seguita dai giudici di merito, anche in relazione alle risultanze delle buste paga circa lo svolgimento di lavoro straordinario continuativo, interpretazione in quanto tale non consentita in sede di legittimita’.

In tal senso vedi “ex multis” Cass. n. 18057.2007, Cass. n. 2781.2008 e Cass. n. 17789.2007.

7. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione al CCNL Grafici, nonche’ vizio di motivazione, in ordine all’errata statuizione circa l’incidenza dello straordinario sugli istituti collaterali – 13A e 14A mensilita’ – domanda accolta in primo grado, con pronuncia confermata in appello, per il periodo di tempo fino al 31.10.1992. Al ricorso parte ricorrente allega, mediante incorporazione nel testo del ricorso stesso, le parti di interesse del CCNL in questione.

8. Il ricorso e’ improcedibile per la parte interessata dal motivo suddetto. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevede che al ricorso per Cassazione debba essere allegato il contratto collettivo di riferimento. La giurisprudenza di questa Corte si e’ orientata nel senso che la produzione debba essere integrale e non limitata agli articoli o alle clausole che la parte ricorrente ritenga si debbano esaminare, in quanto nell’interpretazione del contratto la Corte di Cassazione – fruendo di piena liberta’ di apprezzamento deve essere posta in grado di valutare la portata di una clausola o di un articolo in base al complesso del contratto stesso. Cio’ vale in particolare quando una clausola o un articolo deve essere interpretato anche alla luce della complessiva pattuizione, ovvero quando un articolo deve essere interpretato per mezzo di altri; il che e’ tanto piu’ vero quando, come nella specie, si deve partire da una definizione generale o “nomenclatura” per verificare in quale misura ed in quali limiti la detta definizione estenda i suoi effetti all’intero contratto oppure sia derogata da norme particolari. Il principio in questione e’ applicabile sia al procedimento di interpretazione pregiudiziale di un contratto, ex art. 420 bis c.p.c., sia in generale ad ogni ricorso in cui venga in questione l’interpretazione di un CCNL, non potendosi dare il caso di una interpretazione “a tutto campo” e di una interpretazione “minus plena”.

9. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’attore P. deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la domanda inerente al ricalcolo dello straordinario sul T.F.R., non avvedendosi che esso attore trovavasi in quiescenza; per tale motivo veniva proposto appello incidentale, debitamente notificato come “in atti”.

10. Il ricorso incidentale e’ inammissibile per difetto di autosufficienza. In esso si rinvia agli atti per verificare la notifica dell’appello incidentale, ma nulla e’ detto circa la data e le modalita’ della notifica, come pure sul rispetto del termine.

Inoltre la parte non precisa in quale sede ed in quali termini abbia dedotto, fino dal primo grado, di essere in quiescenza e non piu’ in attivita’ di servizio.

11. La reciproca soccombenza, la novita’ ed opinabilita’ delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA