Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2741 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 2741 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 4341-2007 proposto da:
IGNARRA MOTORS l SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
P.T. – P.I.0219537, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA F.A. GUALTIERO 70, presso lo studio dell’avvocato
GASTALDI DAVIDE, rappresentata e difesa dall’avvocato
PONGELLI GIORGIO;
– ricorrente –

2013

contro

2658

HYUNDAI AUTOMOBILI ITALIA IMPORTAZIONI SPA, IN PERSONA
DEL

SUO

LEGALE

RAP.TE

AMM.RE

DELEGATO,

P.I.11126830154, elettivamente domiciliata in ROMA,

Data pubblicazione: 06/02/2014

VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
ALLOCCA GIORGIO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MAGGIAR ERIC ANTONIO, BULLO
CLAUDIO;
– controricorrente –

HOTEL LA VILLA SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
P.T.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 174/2005 del GIUDICE DI PACE di
CECCANO, depositata il 31/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato De Luca Massimiliano con delega
depositata in udienza dell’Avv. Pongelli Giorgio
difensore dellla ricorrente che si riporta agli atti
depositati;
udito

l’Avv.

Allocca

Giorgio

difensore

della

controricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso, e per
l’assorbimento dei restanti motivi.

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30-12-2004 la s.r.l. Hotel La
Villa, premesso che in data 17-10-2003 aveva acquistato presso la
concessionaria Ignarra Motors a r.l. un veicolo di nuova produzione

tipo Hyundai Santafè e che la venditrice si era impegnata
contrattualmente a fornire la garanzia di mesi 36 sul bene venduto,
affermava che verso le ore 2 del 6-8-2004, nei pressi di Cesena, il
motore si era grippato” e che, non risultando nel libretto di “uso e
manutenzione” in dotazione dell’automezzo l’elenco dei nomi e dei
numeri telefonici per le emergenze e soccorsi, il conducente del
veicolo in avaria era stato costretto a richiedere l’intervento del
soccorso stradale privato per riportare in sede l’auto, con un esborso
di euro 720,00. Ciò posto l’attrice conveniva dinanzi al Giudice di
Pace di Ceccano la Ignarra Motors a r.1., per sentirla condannare al
pagamento della somma di euro 720,00, a titolo di rimborso della
spesa sostenuta per il soccorso stradale ovvero, in subordine, a titolo
di risarcimento per i disagi subiti.
Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della
domanda, eccependo, in particolare, la propria carenza di
legittimazione passiva.
L’attrice chiedeva ed otteneva autorizzazione a chiamare in
causa la Hjundai Automobili Italia Importazioni s.p.a., la quale si
costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

o

Con sentenza in data 31-12-2005 il Giudice di Pace accoglieva
la domanda attrice nei confronti della convenuta e per l’effetto,
ritenuta la responsabilità contrattuale della Ignarra Motors I s.r.1.,
quale venditrice tenuta alla garanzia per vizi sull’auto alienata,

di euro 720,00; dichiarava nullo l’atto di chiamata in causa
dell’attrice nei confronti della società Hjundai, per mancanza di

petitum;

condannava la convenuta alla rifusione delle spese

processuali in favore dell’attrice; compensava le spese di lite tra
l’attrice e la terza chiamata.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la
Ignarra Motors a r.1., sulla base di tre motivi, successivamente
illustrati con una memoria..
La Hjundai Automobili Italia Importazioni s.p.a. ha resistito
con controricorso.
Con ordinanza in data 26-4-2013 il Collegio ha ordinato
l’integrazione del contraddittorio nei confronti della s.r.l. Hotel La
Villa, alla quale il ricorso non risultava ritualmente notificato.
La

ricorrente

ha

provveduto

all’integrazione

del

contraddittorio nel termine assegnatole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione
degli artt. 106 e 112 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e

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condannava tale società a pagare alla s.r.l. Hotel La Villa la somma

contraddittoria motivazione, in ordine alla ritenuta nullità dell’atto
di chiamata in causa della Hjundai Automobili Italia Importazioni
s.p.a. per la mancanza di “domanda giudiziale nei confronti del
soggetto chiamato”. Deduce che, qualora il convenuto chiami un

la propria liberazione dalla pretesa dell’attore, la domanda attrice si
estende automaticamente anche al terzo, trattandosi di individuare il
vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.
Nella specie, pertanto, la chiamata in causa effettuata dall’attrice
comportava automaticamente l’estensione della domanda nei
confronti della terza chiamata, anche se nelle conclusioni dell’atto di
chiamata l’Hotel La Villa s.r.l. si era limitata a chiedere
l’accoglimento delle “conclusioni rassegnate con l’atto di citazione”.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Deduce che il
Giudice di Pace ha errato nel qualificare la domanda come un’azione
contrattuale nei confronti del venditore ex art. 1490 c.c., in quanto
nell’atto di citazione l’attrice aveva fatto specifico riferimento alle
condizioni di garanzia contrattuale di 36 mesi sul bene venduto;
condizioni che riguardavano le “spese di traino fino al più vicino
concessionario Hyundai”, e non presso qualunque luogo. Sostiene
che tale qualificazione della domanda non è stata congruamente

3

terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e

motivata e ha comportato una decisione ultra peti/a, violando altresì
il principio del contraddittorio, in quanto la Ignara Motors non ha
proposto le eccezioni di prescrizione e di decadenza dall’azione di
garanzia, che avrebbe certamente sollevato nel caso in cui il giudizio

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1227 c.c., con riferimento agli artt. 115 e 116
c.p.c, nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione,
in relazione all’affermazione secondo cui il conducente della vettura
dell’attrice, pur avendo fatto trasportare la vettura presso la sua
abitazione, non ha violato l’onere impostogli dal secondo comma
dell’art. 1227 c.c., avendo agito con l’ordinaria diligenza.
2) Per ragioni di ordine logico-giuridico va esaminato in via
prioritaria il secondo motivo di ricorso.
Il motivo, nella parte in cui denuncia vizi di motivazione, e
inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che la sentenza impugnata, essendo
stata resa dal Giudice di Pace di Ceccano in una controversia di
valore non eccedente i millecento euro, deve ritenersi emessa
secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art. 113 c.p.c.
Come è stato puntualizzato da questa Corte, infatti, in tali
controversie, le regole di equità devono ritenersi applicate
indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato

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avesse avuto ad oggetto la garanzia per vizi..

l’equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la
controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in
questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in
chiave equitativa (Cass. 12-12-2006 n. 26528; Cass. 15-2-2011 n.

Ciò posto, si rammenta che le sentenze pronunciate dal giudice
di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell’art. 113
c.p.c., nel regime —applicabile ratione temporis alla fattispecie in
esame- anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 2-2-2006 n. 40, sono
ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle
norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per
violazione dei principi informatori della materia e per nullità
attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o
apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile
contraddittorietà (Cass. Sez. Un. 14-1-2009 n. 564; Sez. 2, 13-52010 n. 11638; Sez. 2, 22-2-2011 n. 4282).
Nel caso in esame, non ricorre un’ipotesi di mancanza assoluta
di motivazione, in quanto il Giudice di Pace ha argomentatamene
qualificato la domanda come azione di garanzia per vizi ex art. 1490
c.c., spiegando che nell’atto introduttivo l’attrice, pur invocando
impropriamente la durata temporale di 36 mesi della garanzia, ha
chiaramente manifestato la volontà di agire contrattualmente nei
confronti del venditore e, quindi, di avvalersi della normativa di cui

5

3720).

alla citata norma di legge, che costituisce effetto naturale di ogni
contratto di vendita.
Nella parte in cui lamenta il vizio di ultrapetizione, il motivo è
infondato.

in materia di procedimento civile, sussiste vizio di ultra o extra
petizione ex art. 112 c.p.c., quando il giudice pronunzia oltre i limiti
della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su
questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili
d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello
domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata
correlazione con il principio iura novit curia di cui all’art. 113
comma 1 c.p.c., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il
giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai
rapporti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa,
ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie
sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione
principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle
parti (tra le tante v. Cass. 30-11-2012 n. 21463; Cass. 13-12-2010 n.
25140; Cass. 31-3-2006 n. 7620; Cass. 21-6-2004 n. 11470; Cass. 246-2003 n. 10009).
Nella specie, il giudice di merito non è incorso in alcuna
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che,

pronunciato, essendosi limitato a qualificare giuridicamente la
pretesa fatta valere in giudizio dall’attrice, sulla base dei fatti
esposti nell’atto introduttivo.
Il rigetto nella parte de qua del motivo in esame comporta

contraddittorio, mossa con lo stesso motivo.
3) II primo motivo, nella parte in cui denuncia vizi di
motivazione, è inammissibile, per le ragioni in precedenza esposte.
Nella parte in cui censura la declaratoria di nullità dell’atto di
chiamata in causa della Hyundai per mancanza di petitum, il motivo
è inammissibile per carenza di interesse
Una volta accertato, infatti, che l’attrice ha proposto nei
confronti della Ignarra Motors l s.r.l. domanda di garanzia per vizi
ex art. 1490 c.c., in relazione alla quale sussisteva la legittimazione
passiva della venditrice, nessuna concreta utilità giuridica potrebbe
derivare alla ricorrente dall’eventuale cassazione della sentenza
impugnata nella parte de qua, non avendo la Ignarra proposto alcuna
domanda di manleva nei confronti della Hyundai, chiamata in causa
dall’Hotel La Villa a seguito delle deduzioni svolte dalla convenuta,
secondo cui la predetta società sarebbe stato l’unico soggetto
legittimato passivamente.
E invero, come è stato ripetutamente affermato da questa
Corte,

poiché

l’interesse

all’impugnazione,

che

costituisce

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l’assorbimento della censura di violazione del principio del

manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire -sancito,
quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla
stessa, dall’art. 100 c.p.c.-, va apprezzato in relazione all’utilità
concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del

più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi
sulla decisione adottata, è inammissibile, per difetto d’interesse,
un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme
giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna
influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia
diretta quindi all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo
pratico (tra le tante v. Cass. 23-5-2008 n. 13373; Cass. 19-5-2006 n.
11844; Cass. 27-1-2006 n. 1755; Cass. 26-7-2005 n. 15623; Cass. 184-2001 n. 5702).
4) 11 terzo motivo, al di là dell’indicazione, contenuta in
rubrica, anche di norme procedurali, denuncia, nella parte espositiva,
solo la violazione della norma sostanziale di cui all’art. 1227 c.c. e
vizi di motivazione. Esso, pertanto, propone censure inammissibili
nell’ambito di un giudizio di equità.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.

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gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una

Nei confronti dell’Hotel la Villa s.r.1, che non ha svolto
attività difensive, non vi è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18-12-2013
Il Consigliere
estensore
L
‹.,

Il Presidente

pagamento delle spese in favore della parte resistente, che liquida in

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