Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2741 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21168-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO TOGNARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara n. 204/2014, con cui era stato accolto il ricorso proposto da L.V. avverso avviso di accertamento IRPEF 2008;

il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la sentenza impugnata per mancanza di “una benchè minima esposizione delle ragioni logico-giuridiche delle conclusioni assunte”, stante l’assoluta inidoneità della motivazione a rivelare l’effettiva ratio decidendi del rigetto dell’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado;

1.2. la doglianza è fondata in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. unite 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorchè il Giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

1.3. nel caso di specie nella sentenza impugnata, in maniera del tutto apodittica quanto al rigetto dell’appello dell’Ufficio, la CTR si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità circa la prova contraria a carico del contribuente in caso di accertamento sintetico ed a rigettare le specifiche doglianze dell’Ufficio circa l’utilizzo dei titoli mobiliari nella disponibilità del contribuente in relazione ai contestati incrementi patrimoniali, omettendo completamente d’indicare gli elementi dai quali abbia tratto il relativo convincimento;

2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso, comportando la cassazione dell’impugnata pronuncia, determina l’assorbimento del secondo motivo, formulato in via subordinata;

3. la Commissione tributaria regionale della Toscana, cui la causa va per l’effetto rinviata per nuovo esame, provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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