Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2741 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2741 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
.,u1 ricorso 26131-2016 proposto da:
CALA DEI GENOVESI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del
Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’Avvocato GUIDO DORIA;
– ricorrente contro
PORTO DI LAVAGNA SPA, in persona dell’Amministratore
Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAPRANICA 78, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICO MAZZETTI, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ANDREA MANTINI e ANTONINO BONGIORNO
GALLEGRA;
controricorrente-

Data pubblicazione: 05/02/2018

nonchè coro
FALLIMENTO CALA DEI GENOVESI IN ‘LIQUIDAZIONE,
PUBBLICO MINISTERO presso la PROdRA .della REPUBBLICA
del TRIBUNALE MILANO, PROCURATORE GENERALE presso
la CORTE d’ APPELLO di MILANO, PROCURATORE

intimati

GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 3714/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 07/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:
la Cala dei Genovesi s.r.l. in liquidazione ricorre per
cassazione, con un solo motivo, avverso la decisione con la
quale la corte d’appello di Milano ha rigettato il suo reclamo nei
riguardi della sentenza dichiarativa di fallimento;
premettendo di aver contestato, in ordine all’attivo
patrimoniale, la non conformità del dato effettivo di bilancio,
indicato in somma superiore a euro 650.000,00 ma da
quantificare correttamente in somma inferiore a euro
300.000,00, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto
che l’allocazione della somma in bilancio fosse frutto della
valutazione degli amministratori del tempo, in funzione
dell’affidamento dei terzi;
in questo senso la ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 della legge fall. e la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2424 cod. civ., ritenendo erroneo il rilievo

Ric. 2016 n. 26131 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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si

di sussistenza dei requisiti di fallibilità in considerazione della
mancata indagine circa rispondenza dei dati di bilancio alla
reale situazione economico-patrimoniale della società;
si è costituito con controricorso il creditore istante, Porto di
Lavagna s.p.a., che ha depositato anche una memoria;

Considerato che:
il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc.
civ.;
il principio al quale la ricorrente allude è quello per cui è
sempre consentito al giudice vagliare la veridicità sostanziale
delle scritture contabili, senza fermarsi, cioè, al mero dato
testuale in esse riportato;
tuttavia codesto principio può trovare applicazione nel caso in
cui si tratti di accertare il superamento della soglia di fallibilità
in contrasto con i dati emergenti dal bilancio, non quando
invece sia chiesto dall’imprenditore il riesame a proprio favore
di scritture contabili dallo stesso redatte, a detrimento del
principio di affidamento dei terzi su tali scritture;
esplicitamente questa Corte ha evidenziato che in materia
fallimentare, ai fini della prova, da parte dell’imprenditore,
della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1,
secondo comma, legge fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi
costituiscono la base documentale imprescindibile; essi non
costituiscono anche una prova legale nello specifico senso che,
ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice,
l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza
dei requisiti della non fallibilità (v. per tutte Cass. n. 24548-16;
Cass. n. 14790-14);
questo comporta che il debitore non può chiedere, invece, che
siano disattesi a proprio favore, e ai fini di superamento della
P.c. 2016 n. 26131 sez. M1 – ud. 28-11-2017
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la curatela non ha svolto difese.

nozione di soggetto fallibile che ne deriva, quegli stessi risultati
di bilancio ,alla cui. formazione è egli stesso responsabilmente
preposto (cfr. al- riguardo esplicitamente’Cass. n. 11405-16);
le spese seguono la soccombenza.
p.q. m.

ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 6.100,00,
di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso
forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28
novembre 2017.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la

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