Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2741 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 04/02/2011), n.2741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LEONARDO PISANO 16, presso l’avvocato MARTINO CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimata –

e sul ricorso n. 21336 del 2007 proposto da:

M.L. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 10, presso l’avvocato ZUARDI

SCORSONE CATERINA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SCORSONE FRANCESCO A., giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO

PISANO 16, presso l’avvocato MARTINO CLAUDIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso al ricorso

incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2472/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO MARTINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

FRANCESCO SCORSONE che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 8 marzo 2000 M.M. ha chiesto al Tribunale di Roma di pronunciare la separazione personale dalla moglie M. L. (con la quale aveva contratto matrimonio religioso il giorno (OMISSIS), in via consensuale ed in subordine con addebito a quest’ultima per le insuperabili divergenze da imputare all’atteggiamento caratteriale della predetta, che lo aveva ingiustamente accusato d’infedelta’ e maltrattamenti rendendo impossibile la pacifica convivenza e screditandolo nel suo ambiente sociale e lavorativo. Regolarmente costituita, la M.L. ha chiesto a sua volta che la separazione venisse addebitata al marito poiche’ il fallimento del matrimonio era stato determinato dai maltrattamenti e dalle umiliazioni che questi le aveva inflitto. Ha quindi chiesto un congruo assegno di mantenimento.

Il Tribunale, con sentenza 17/11/2003 – 18/1/2004, ha dichiarato la separazione rigettando le reciproche istanze di addebito, ed ha posto a carico del M. il contributo di mantenimento della moglie determinandolo nell’importo di Euro 2.600,00 mensili. La casa coniugale, di proprieta’ esclusiva della M.L., e’ rimasta nella sua disponibilita’.

Quest’ultima ha proposto gravame innanzi alla Corte d’appello di Roma, sia in relazione all’omessa pronuncia d’addebito, sia per contestare la misura dell’assegno di mantenimento, asseritamente sproporzionato alle reali capacita’ patrimoniali del marito, neurochirurgo di fama internazionale, beneficiario di notevoli guadagni. Il M. ha chiesto il rigetto del gravame ed in via incidentale che la decisione venisse riformata nella parte in cui aveva escluso l’addebito della separazione a carico della moglie.

La Corte territoriale, con sentenza n. 2472 depositata il 24 maggio 2006, in parziale riforma della precedente decisione, ferma ogni altra statuizione, ha elevato l’importo dell’assegno di mantenimento a favore della M.L. determinandolo in Euro 3.000,00 mensili. M.M. ha impugnato questa decisione con ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito l’intimata con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi.

Il ricorrente principale ha resistito a sua volta con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si dispone la riunione dei ricorsi in quanto sono indirizzati avverso la medesima decisione.

Il ricorso e’ sicuramente tempestivo. La sua notifica e’ stata eseguita il 9 luglio 2007 in quanto il precedente ultimo giorno utile scadeva la precedente domenica.

1.- Il ricorrente principale, denunciando violazione dell’art. 156 c.c. dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. e vizio di omessa, illogica e contraddittoria motivazione, censura l’impugnata sentenza per aver attribuito a favore della M.L. l’assegno di mantenimento senza procedere alla prescritta reale comparazione dei redditi e delle reciproche consistenze patrimoniali.

Il giudice d’appello non avrebbe infatti considerato che la M.L. disponeva di un patrimonio mobiliare ed immobiliare ingentissimo e di gran lunga superiore al reddito annuo percepito da esso ricorrente; che ha titolo professionale ed esperienza lavorativa pregressa, maturata presso la societa’ Fendi ed il Club Meditarranee;

che svolge tuttora attivita’ professionale libera di architetto, di cui occulta i redditi, secondo quanto e’ emerso dalla deposizione resa in giudizio dal teste D.R.; che la predetta non aveva dimostrato che la consistenza del suo patrimonio non le consentiva di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, pur prescindendo dalla supposta impossibilita’ di utile svolgimento della sua attivita’ professionale.

La motivazione che sorregge la censurata conclusione e’ contraddittoria laddove, verificate le notevoli incontroverse disponibilita’ patrimoniali mobiliari ed immobiliari della M.L. documentate in atti; raccolte le dichiarazioni del teste D.R. circa la collaborazione professionale prestata alla M.L. per il Club Med con suddivisione dei proventi al 50% occultati proprio in ragione della pendenza della controversia; e pur in assenza d’attivita’ istruttoria della moglie che si era ben guardata dal provare il fondamento della sua domanda, non ha escluso il diritto al mantenimento della moglie separata, ricca ereditiera, ritenendo che, pur se prospera, la condizione patrimoniale della predetta non ascenda a valore equivalente a quella procurata dal reddito prodotto dallo stesso M.. La Corte ha insomma trascurato il quadro completo delle risultanze probatorie, compiendo un salto logico laddove ha concluso che il tenore di vita coniugale fosse dipeso dalle sue sole entrate anziche’ dalle fortune della moglie, contraddicendo la precedente affermazione secondo cui la coppia aveva beneficiato di contributi economici della facoltosa famiglia M.L. che permisero gli acquisti immobiliari segnalati.

Con conclusivo plurimo quesito di diritto chiede:

1.- se, secondo corretta applicazione del dettato normativo, la Corte territoriale ai fini dell’assegno di mantenimento sia tenuto, a prendere in considerazione tutte le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti ed il patrimonio di ciascuno, non limitandosi alla mera comparazione dei redditi, dovendo tener conto altresi’ delle capacita’ reddituali del coniuge richiedente.

2.- se la Corte territoriale sia incorsa nell’errore denunciato per avere tenuto conto dei soli redditi da lavoro;

3.- se, ai fini considerati, si debba tener conto anche della consistenza del patrimonio individuale e della capacita’ di produzione di reddito professionale del coniuge richiedente;

4. – se la Corte territoriale sia incorsa in errore per non avere verificato l’apporto concreto dato al pregresso tenore di vita dal patrimonio personale di ciascuno dei coniugi.

La controricorrente deduce inammissibilita’ del motivo siccome teso a riesame del merito.

Il motivo non merita accoglimento.

La Corte territoriale – in ordine all’attribuzione dell’assegno di mantenimento -, premessa in tesi la necessita’ di verificare la condizione postulata dall’art. 156 c.c. che il coniuge che avanzi tale pretesa non disponga di redditi propri, ha posto a confronto le rispettive risorse patrimoniali delle parti ed ha rilevato che:

a.- La M.L. disponeva di ricchezza di matrice familiare, costituita da considerevole patrimonio immobiliare ed azionario localizzato quasi esclusivamente in (OMISSIS), ed aveva recentemente beneficiato di eredita’ paterna. Il M. disponeva a sua volta di discreto patrimonio immobiliare, e svolgeva prestigiosa attivita’ professionale pubblica e privata.

b.- Il reddito dichiarato dal M. nell’anno d’imposta 2004 ammontava ad Euro 255.987,00 al netto delle imposte; quello dichiarato per lo stesso periodo dalla M.L. ad Euro 26.000,00, anch’esso al netto d’imposta;

c – Dato il valore meramente indicativo delle dichiarazioni dei redditi, occorreva rilevare il cospicuo patrimoniale immobiliare detenuto dalla famiglia della M.L. in (OMISSIS), di cui avevano beneficiato p entrambi i coniugi in costanza di matrimonio.

d.- La predetta, abilitata alla professione di architetto, durante il matrimonio non si era dedicata a stabile attivita’ lavorativa, avendo svolto in passato, nel 1999, occasionale attivita’ lavorativa retribuita al netto in Euro 103.000,00 dichiarati, e l’elevato tenore di vita familiare era stato percio’ assicurato dalle sole entrate del marito, come attestato dall’acquisto in costanza di matrimonio di prestigiosa residenza coniugale e di altro immobile per villeggiatura, e dopo la prima separazione di altri due immobili di cui si e’ riservato l’usufrutto.

Cio’ premesso, ritenuta accertata la disparita’ della condizione patrimoniale dei coniugi e l’impossibilita’ per la M.L. di mantenere il pregresso tenore di vita senza l’apporto del marito separato, ha confermato l’attribuzione a suo favore dell’assegno di mantenimento. In ordine alla sua quantificazione:

tenuto conto di tutte le componenti patrimoniali gia’ indicate, ha considerato la concreta e sperimentata capacita’ di guadagno della M.L., provata in atti dalla deposizione testimoniale resa dall’architetto D.R., che aveva riferito del conferimento alla predetta dal club Med di altri incarichi professionali negli anni 2001 – 2002, retribuiti a favore di entrambi ma contabilizzati solo a suo nome, senza indicazione anche del nome della M.L..

Considerato dunque da un lato il patrimonio personale della M.L., in cui spicca la lussuosa villa ubicata in zona (OMISSIS), in cui abita, di sua esclusiva proprieta’ e la sua concreta capacita’ di guadagno, e dall’altro lato l’ingente reddito prodotto dal marito, ha aumentato l’assegno portandolo all’importo di Euro 3.000,00 mensili.

Questo tessuto motivazionale, articolato sulla base di percorso argomentativo fondato su corretta esegesi della norma rubricata, rende conto della verifica condotta dall’organo giudicante che, nella ricerca del giusto equilibrio tra le effettive capacita’ economiche dei coniugi, ha valutato nel loro complesso tutti gli elementi fattuali, non solo reddituali, capaci d’incidere sulle condizioni economiche dei coniugi, in cui si concretano le circostanze rilevanti ex art. 156 c.c., comma 2. Tale apprezzamento e’ stato condotto ponendo a confronto le rispettive condizioni patrimoniali, dunque nella esatta prospettiva, la stessa che si invoca nel motivo. In parte qua il motivo non e’ percio’ fondato. Nel resto e’ inammissibile. Il risultato dell’indagine condotta dall’organo di gravame, che ha determinato il quantum ritenuto equo, inerisce ad apprezzamento di merito. La critica esposta nel mezzo in esame e’ in effetti indirizzata avverso la sintesi tratta dalla valutazione nel merito dei dati probatori esaminati, e mira palesemente ad una rivisitazione in fatto delle circostanze riferite, il cui apprezzamento si contesta, confutandone la fondatezza. In questa chiave sollecita scrutinio non ammesso in questa sede.

2.- Il secondo motivo rappresenta ulteriore violazione dell’art. 156 c.c. ed ancora vizio di motivazione in relazione questa volta alla determinazione del quantum dell’assegno di mantenimento, che sarebbe stata effettuata senza tener conto del fatto che la M.L. era ed e’ dotata di capacita’ reddituali e svolge importanti incarichi professionali i cui proventi occulta con mala fede. La comparazione dei redditi non e’ esplicitata con dati concreti, il suo apporto al tenore di vita matrimoniale e’ stato notevole e almeno pari al suo.

Si conclude con plurimo quesito di diritto con cui si chiede:

1.- se, secondo corretta applicazione del dettato normativo, la Corte territoriale ai fini dell’assegno di mantenimento sia tenuta a prendere in considerazione tutte le consistenze reddituali e patrimoniali delle parti ed il patrimonio di ciascuno, considerando anche il patrimonio familiare di ciascuno e non limitandosi alla mera comparazione dei redditi, e debba tener conto altresi’ delle capacita’ reddituali del coniuge richiedente.

2.- se la Corte territoriale sia incorsa nell’errore denunciato per avere tenuto conto dei soli redditi da lavoro.

Il motivo merita la sorte del precedente mezzo.

La Corte territoriale ha verificato le possibilita’ lavorative della M.L., collocandole nella sfera dell’attivita’ professionale consona alla sua formazione, scarsamente remunerativa, e l’adeguatezza dei mezzi della stessa, per la sua condizione familiare personale, alla conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, alla luce dei risultati dell’indagine istruttoria compiuta in giudizio. Ha quindi valutato in senso comparativo la situazione reddituale e patrimoniale della famiglia ponderando le reciproche condizioni economiche dei coniugi e considerandole correttamente in senso oggettivo nelle componenti reddituale e patrimoniale, giungendo alla conclusione che alla donna, coniuge piu’ debole, spettasse l’assegno di mantenimento, la cui determinazione sintetizza il risultato di questa complessa ed articolata indagine rappresentando tendenzialmente quanto, a giudizio della Corte di merito, e’ apparso idoneo ad assicurare alla richiedente il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Tale scelta decisionale, impostata sulla corretta applicazione della disposizione che regola la materia, e’ immune da errore di diritto ed in tale prospettiva il motivo e’ infondato. La censura in esso espressa e’ invece inammissibile laddove prospetta il vizio di motivazione, siccome mira ad una rivisitazione di questa scelta e delle ragioni che l’hanno giustificata nel merito che, palesemente sorretta da puntuale e logico tessuto motivazionale, si sottrae al chiesto sindacato. Il ricorso, alla luce di questa, premesse, deve percio’ essere rigettato. La ricorrente incidentale.

1.- Col primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. civ.. Ascrive alla Corte d’appello errore di diritto consistito nell’aver determinato la misura del contributo di mantenimento senza tener conto della prestigiosa attivita’ professionale del M., neurochirurgo di fama internazionale, del suo patrimonio immobiliare, delle sue numerose partecipazioni societarie e del suo lussuoso tenore di vita, ne’ del fatto che tutto cio’ e’ stato favorito dal sicuro appoggio fornito in costanza di matrimonio da essa ricorrente. Formula quesito di diritto con cui chiede:

1.- se la Corte territoriale abbia violato la norma in rubrica che impone di relazionare l’importo dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato in base ai redditi dell’obbligato.

2.- se la Corte di merito abbia omesso di valutare il tenore di vita dei coniugi e se quelli a disposizione di essa richiedente erano tali da consentirle di mantenere il pregresso tenore di vita.

Il ricorrente principale deduce inammissibilita’ della censura.

Il motivo e’ inammissibile. La censura ivi esposta e’ affidata a generiche argomentazioni che lamentano omesso esame di fatti e circostanze di cui la Corte ha invece tenuto conto, ed introducono peraltro riferimento a vicende – partecipazioni societarie ed i benefit asseritamente goduti dal M. -, rimaste estranee al compendio istruttorio assunto in sede di merito. Il quesito di diritto a sua volta e’ generico e tautologico.

2.- Col secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. e violazione di norme di diritto in ordine alla valutazione delle prove.

2.1.- Lamenta, con richiamo ai precedenti di legittimita’ citati, omesso esame delle risultanze probatorie comprovanti i redditi passati: presenti e futuri del M., alla luce della sua conclamata ed indiscussa fama internazionale. In particolare denuncia omesso esame delle risultanze reddituali dichiarate nel 2004 pari ad Euro 442.061,00; del fatto che il predetto e’ comproprietario al 50% di un immobile in (OMISSIS) ed usufruttuario di due lussuosi appartamenti in (OMISSIS) attualmente locato ed in Via (OMISSIS) ove abita con l’attuale compagna; infine che riveste molte cariche societarie, fonti di ulteriori entrate. Fatti tutti che dimostrerebbero l’incremento patrimoniale effettivo pressoche’ raddoppiato intervenuto in corso di causa, nonche’ esponenziale.

2.2.- Deduce che, avendo ella svolto in costanza di matrimonio attivita’ professionale solo occasionale, il tenore di vita della famiglia era assicurato dalla sola attivita’ professionale del marito, unica fonte di reddito. I costi di gestione della villa a lei assegnata assorbono allo stato l’importo dell’assegno cosi’ come determinato.

2.3- Assume non veritiera l’asserita sua cospicua disponibilita’ patrimoniale nello Stato del Venezuela, e che la sua famiglia d’origine non e’ in condizione di fornirle sostegno economico.

Formula quesito di diritto con cui chiede se il giudicante e’ incorso in vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di decisiva risultanza processuale consistita dalle prove documentali in atti (dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi) con conseguente violazione dell’art. 156 c.c. e se risulti violato l’art. 116 c.p.c. che limita la discrezionalita’ del giudice in presenza di prove documentali.

Anche questo motivo e’ inammissibile.

Affidato alla contestazione della fondatezza nel merito della sintesi ricostruttiva tratta dal giudice d’appello dalla valutazione dei dati probatori esaminati, il motivo espone quesito di diritto generico, privo della necessaria sintesi conclusiva prescritta dal disposto dell’art. 366 bis c.p.c. Non individua infatti, con la prescritta specificita’, il fatto controverso di cui si assume la rilevanza decisiva, il cui esame sarebbe stato pretermesso dal giudice del merito. I documenti asseritamele decisivi, riferiti nel quesito, non sono riprodotti, quanto meno in sintesi, nella sua articolazione, ne’ risultano riferiti specificamente nel testo del motivo. Nella restante parte il quesito e’ tautologico ed avulso dal caso concreto.

3.- Col terzo motivo, con cui ripropone la medesima censura, omette del tutto l’esposizione della sintesi conclusiva. Il motivo e’ percio’ senza dubbio inammissibile.

4.- Col quarto motivo, con cui lamenta violazione di norme di diritto in ordine all’ammissione ed all’espletamento di mezzi istruttori, censura l’impugnata sentenza laddove ha escluso l’addebito a carico del coniuge, trascurando l’esame della dichiarazione orale di querela sporta ai danni del predetto il 6.2.200 per i maltrattamenti da esso compiuti a suo danno. Osserva che le risultanze delle prove orali assunte confermano gli episodi di violenza domestica, che i capitoli di prova, erroneamente ritenuti inammissibili, avrebbero confermato.

Ascrive a tal riguardo alla Corte territoriale violazione dell’art. 184 c.p.c. e dell’art. 2721 c.c., per non aver riformato la precedente decisione del Tribunale che aveva escluso l’escussione delle testimoni M.C. e T.L., revocando precedente ordinanza d’ammissione. Rileva infine difetto di motivazione e si duole dell’ammissione dell’avversa produzione documentale, tardivamente allegata. Il motivo e’ inammissibile.

La decisione impugnata ha respinto la denuncia di violazione del principio del contraddittorio, assunta dalla M.L. a fondamento della censura con cui aveva lamentato l’erroneita’ della revoca, disposta dal primo giudice con ordinanza del 1 luglio 1993, dell’ammissione della prova testimoniale articolata a dimostrazione della domanda d’addebito, gia’ parzialmente espletata con l’assunzione di una sola delle tre testimoni indicate. Premessa in linea formale la revocabilita’ di tutte le ordinanze, ivi comprese quelle istruttorie, ha ritenuto nel merito che la prova fosse effettivamente generica, cosi’ come affermato nell’ordinanza contestata, esaurendosi in un mero richiamo a comportamento violento ed oltraggioso del M. resosi responsabile di maltrattamenti fisici non meglio precisati, che avrebbero reso necessarie cure mediche non riscontrate in fatto. Ha ritenuto ammissibile in fase d’impugnazione la produzione documentale tardivamente prodotta in primo grado dal M.; ed ha affermato la legittima escussione del teste D.R., estesa al rapporto professionale con la M.L., quale teste di riferimento indicato da altro testimone, dovendo egli essere sentito per l’ampiezza delle sue conoscenze dirette purche’ pertinenti al tema della prova. Ha sostenuto che il quadro probatorio, vago e confuso, dimostrava con certezza solo che l’unione coniugale si era incrinata dopo il decesso del figlio primogenito A., scomparso in giovane eta’ nel (OMISSIS). Ha ritenuto il reciproco addebito correttamente escluso dal primo giudice, in mancanza di prove di condotte contrarie ai doveri coniugali che avessero impedito la prosecuzione della convivenza, dopo la riconciliazione intervenuta a seguito di una prima separazione. Questo tessuto motivazionale, articolato e puntuale, e’ immune dai vizi denunciati.

In linea di stretto diritto la decisione fa buon governo del principio della revocabilita’ di tutte le ordinanze emesse dal giudice istruttore, salvo quelle dichiarate irrevocabili dall’art. 177 c.p., comma 3, fra le quali non rientrano quelle istruttorie, e fonda sulla ravvisata genericita’ della prova articolata dalla M.L., vertente su fatti non specifici, la declaratoria della sua inammissibilita’.

In chiave motivazionale, l’iter logico che ne sorregge la conclusione e’ adeguatamente e logicamente argomentato. Di contro il motivo:

1.- violando il principio di autosufficienza che deve assisterlo in questa fase di legittimita’, non riproduce i capitoli di prova che si assumono erroneamente esclusi, ne’ il testo ovvero il contenuto dei documenti che si pretendono erroneamente acquisiti al bagaglio istruttorie ed erroneamente vagliati dal giudice del gravame; 2 – l’apprezzamento delle dichiarazioni rese dal teste D.R., sentito regolarmente su tutti i fatti a sua conoscenza, che appartiene al solo giudice del merito e non e’ scrutinabile in questa sede; 3.- si conclude con quesito di diritto astratto e generico, privo della necessaria sintesi conclusiva sul fatto controverso asseritamente decisivo. L’ultimo motivo richiama la precedente censura ribadendo il vizio di motivazione. Privo di una qualunque articolazione esplicativa nonche’ della sintesi conclusiva prescritta dall’art. 366 bis c.p.c., questo motivo e’ palesemente inammissibile.

Ne discende la declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso. Le spese del presente giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti, vengono compensate per l’intero.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale; e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa per l’intero le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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