Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2741 del 02/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20181/2015 proposto da:

M.R., P.E., nella qualità di genitori

esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore M.B.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRANAI DI NERVA 42,

presso lo studio dell’avvocato TERESA ERMOCIDA, rappresentati e

difesi dall’avvocato VINCENZA MATACERA, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore Centrale della

Direzione Centrale Prestazioni Economiche, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRP7, 144, presso lo studio dell’avvocato

ANDREINA AMATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITO ZAMMATARO giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 838/2015 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Alfonso Guido (delega avvocato Vincenzo Matacera)

difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Andreina Amato difensore del controricorrente che si

riporta al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. M.R. ed P.E., quali genitori del figlio minore M.B. (iscritto ad una società sportiva), convennero in giudizio, davanti al Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, l’INAIL, perchè venisse condannato al risarcimento del danno derivante dalle lesioni personali subite dal figlio a causa di una caduta dalla bicicletta durante l’abituale allenamento.

Si costituì in giudizio l’INAIL, eccependo l’intervenuta prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice di pace accolse in parte la domanda e condannò l’INAIL, al pagamento della somma di Euro 289,22, con il carico delle spese di lite.

2. Nei confronti della sentenza è stato proposto appello dall’ente previdenziale e il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 26 maggio 2015, ha accolto il gravame, rigettando la domanda degli attori e condannandoli al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Ha ritenuto il Tribunale che la sentenza di primo grado fosse palesemente contraddittoria in quanto, dopo aver affermato che la pretesa risarcitoria era ormai prescritta, ha tuttavia riconosciuto il diritto degli attori al pagamento della somma suindicata.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono M.R. ed P.E. con unico atto affidato ad un motivo.

Resiste l’INAIL, con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2944 e 2952 c.c., osservando che la somma di curo 289,22 era stata riconosciuta dall’INAIL, durante la fase stragiudiziale e che la sentenza del Tribunale non ne avrebbe tenuto conto.

5.1. Il ricorso è inammissibile per due concorrenti ragioni.

Da un lato, infatti, esso non ha rivolto alcuna censura contro l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, non avendo gli odierni ricorrenti proposto appello incidentale contro la sentenza di primo grado, la declaratoria di intervenuta prescrizione era divenuta ormai irrevocabile.

Da un altro lato, poi – così come eccepito nel controricorso – il motivo risulta redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè fa riferimento ad una serie di atti del processo – tra i quali la presunta quietanza – senza indicare nè se nè dove tali atti siano stati messi a disposizione di questa Corte per la relativa consultazione (Sezioni Unite, sentenza 3 novembre 2011, n. 22726).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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