Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27409 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26717-2015 proposto da:

AZIENDA RECUPERO EDILIZIO STORICO SRL in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

8, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA STERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SILVESTRO POLIZZI giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 631/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

20/02/2015, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

udito l’Avvocato Stefania Steri (delega avvocato Silvestro Polizzi)

difensore della ricorrente che si riporta ai motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. L’Azienda Recupero Edilizio Storico (Ares) s.r.l. ha convenuto l’Università degli Studi di Catania dinanzi al Tribunale della stessa città al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale, in relazione alla mancata conclusione di un contratto di compravendita immobiliare.

“2. Il tribunale, sul presupposto dell’insussistenza di alcuna responsabilità precontrattuale dell’Università convenuta, ha rigettato la domanda.

“3. Sull’appello principale della Ares e su quello incidentale dell’Università, la Corte d’appello di Catania, disattese entrambe le impugnazioni, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.

“4. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la Ares sulla base di tre motivi d’impugnazione.

“5. L’Università degli Studi di Catania non ha svolto difese in questa sede.

“6. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

“7. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

“Osserva la ricorrente come la corte territoriale abbia erroneamente trascurato di ritenere incontestate talune circostanze decisive ai fini della decisione (con particolare riguardo agli accordi relativi alla data per la stipulazione del contratto; alla determinazione del prezzo di vendita; etc.), pervenendo al rigetto della domanda risarcitoria dell’attrice sulla base di una incompleta valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo.

“8. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè per omesso esame di un fatto decisivo controverso, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

“Sul punto, la ricorrente evidenzia come la corte territoriale abbia erroneamente interpretato, quando non omesso, l’esame dell’insieme degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, concludendo in modo del tutto arbitrario circa l’insussistenza di alcuna responsabilità dell’università convenuta ai sensi dell’art. 1337 c.c..

“9. Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., per aver erroneamente pronunciato la condanna della stessa al rimborso delle spese di lite.

“10. Il primo motivo e la prima parte del secondo sono inammissibili.

Con riguardo ai motivi in esame – espressamente dedotti dalla società ricorrente come forme diverse di violazione di legge -, ritiene il relatore opportuno ribadire – in conformità al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – come, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consista nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

“Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

“Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del complessivo compendio istruttorio acquisito.

“Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare, non già un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge (come accade per il classico caso della violazione di legge), bensì una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze documentali di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato nel trascurare il contenuto rappresentativo proprio di talune fonti probatorie o nel travisarne altri.

“Ciò posto, in ossequio al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili.

“Osserva infatti il relatore come – dovendo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto risolversi in un giudizio sulla fattispecie astratta contemplata dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, e dovendo la relativa denunzia avvenire mediante la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente – deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 91 85 del 21/04/2011, Rv. 616892).

“11. La seconda parte del secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Sul punto, osserva il relatore come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al medesimo art. 54 cit., comma 3).

“Ciò posto, mentre, da un lato, il sindacato sulla motivazione deve ritenersi ormai limitato ai casi di inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro lato, il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).

“In breve, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – vale ribadire – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

“A seguito della richiamata novella legislativa deve dunque ritenersi confermato e rafforzato il principio, già del tutto consolidato (cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n, 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394), secondo cui deve recisamente escludersi il potere della corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, 15 gennaio 2016, n. 9239).

“Nella specie, le censure sollevate dall’odierna ricorrente tornano a negare la congruità del complessivo risultato della valutazione operata dal giudice d’appello con riguardo all’intero materiale probatorio riferito alla ricostruzione dei rapporti precontrattuali tra le parti; materiale probatorio che, viceversa, la Corte d’appello – dopo aver proceduto all’accurata disamina delle emergenze probatorie acquisite – risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica rilevanti in questa sede di legittimità.

“12. Da ultimo, varrà rilevare l’integrale assorbimento del terzo motivo di ricorso, trattandosi di doglianza concernente le spese del giudizio evidentemente subordinata all’eventuale accoglimento delle censure critiche sollevate con i primi due motivi di ricorso.

“13. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. La ricorrente ha presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c. insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni, tenuto altresì conto della totale inidoneità delle considerazioni critiche illustrate nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. a incidere sulla relativa correttezza nonchè sull’integrale condivisibilità degli apprezzamenti in essa contenuti.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. Non vi è il luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte intimata svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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