Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27409 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 27409 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

contratto di
vendita

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2961’08) proposto dalla:
S.A.S. IMMOBILIARE S.N. di Salvatore Scibetta (P.I.: 01874030018), in persona del legale
rappresentante pro-tempore, e DURANTE GAETANO (C.F.: DRN GTN 57D01 F587R),
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv.ti Bruno
Cossu e Marino Bin ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via
– ricorrenti –

Tacito, n. 50;
contro

SANTACROCE ANTONIO (C.F.: SNT NTN 57H14 G148Z) e SANTACROCE ALEX
(C.F.:SNT LXA 77R07 F335W), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine
del controricorso, dagli Avv.ti Manfredi Bettoni e Grazia Occhiena ed elettivamente
domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, via Barberini, n. 29; – controricorrenti e
1

Data pubblicazione: 06/12/2013

ANGIONI VILMA (C.F.: NGN WLM 56°51 B7450) e BERRETTA PIERPAOLO (C.F.: BRR
PPL 58°12 F213W);

– intimati-

Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1367 del 2007, depositata il 10
settembre 2007 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2013 dal

uditi gli avv.ti Massimo Marzi (per delega), nell’interesse dei ricorrenti, e Manfredi

Bettoni, per i controricorrenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sergio Del Core, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. Antonio ed Alex Santacroce convenivano
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la s.a.s. Immobiliare S.N. di Scibetta Salvatore,
nonché i sigg. Angioni Vilma, Berretta Pierpaolo e Durante Gaetano chiedendo, in via

principale, che venisse accertata e dichiarata la nullità o ) comunque, l’invalidità od
inefficacia, sia nei loro confronti che nei riguardi della pretesa rappresentante Vilma
Angioni, oltre che verso la predetta società Immobiliare SN, dell’atto di compravendita
stipulato a rogito del notaio Goria in data 8 marzo 2001 (rep. 58.038/21.949), trascritto alla
Conservatoria dei RR.II. di Torino al n. 5666 part. n. 9143, riguardante l’unità immobiliare
ubicata in Torino, piazza Conti di Rebaudengo, n. 19, con il conseguente ordine di
,

trascrizione dell’emananda sentenza e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni,
ovvero, in via subordinata (e per l’eventualità in cui l’atto di compravendita fosse stato
ritenuto valido ed efficace), per la condanna della sig.ra Vilma Angioni a corrispondere, in
favore di esso Santacroce Antonio, la complessiva somma di £ 85.000.000 percepita quale
prezzo del contratto ed indebitamente trattenuta oltre che al risarcimento del danno.

2

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

La domanda era stata fondata sul presupposto che la società acquirente fosse stata a

conoscenza, al momento della stipula del rogito notarile di compravendita, dell’avvenuta
revoca della procura (intervenuta in data 13 ottobre 2000 con dichiarazione autenticata dal
notaio La Placa) loro conferita alla rappresentante Angioni Vilma (a cui tale revoca era
stata comunicata il 20 ottobre 2010, così come era stata portata a conoscenza anche del

predetta stipula.
Si costituivano in giudizio la Immobiliare SN s.a.s. e Durante Gaetano, i quali instavano per
il rigetto della formulata domanda ed, inoltre, la suddetta società chiedeva, a titolo di
domanda riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni patiti per la
mancata disponibilità dell’alloggio compravenduto, individuati nelle spese sostenute per la
locazione temporanea di altro appartamento. Gli altri due convenuti, Angioni Vilma e
Berretta Pierpaolo, rimanevano contumaci.
_

Con sentenza n. 1384 del 2004 (depositata il 9 marzo 2004), il Tribunale adito rigettava
tutte le domande proposte in via principale dagli attori; condannava gli stessi attori, in via
solidale, al pagamento, in favore della Immobiliare SN s.a.s., a titolo di risarcimento del
danno, della somma di euro 15.878,85, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condannava, altresì, Angioni Vilma a pagare, in favore dei due attori, della somma di euro
43.898,84, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; condannava entrambi gli attori a
rifondere, in via solidale, le spese giudiziali a vantaggio della predetta società Immobiliare e
di Durante Gaetano; condannava, invece, la convenuta Vilma Angioni al pagamento delle
spese di lite in favore dei due attori, compensando integralmente le spese del giudizio
relativamente al rapporto processuale intercorso tra i medesimi attori ed il convenuto
Berretta Pierpaolo.
Interposto appello da parte di Santacroce Antonio e Santacroce Alex e nella resistenza dei
soli appellati Durante Gaetano ed Immobiliare SN s.a.s. (poiché anche in secondo grado
3

promissario acquirente Berretta Pierpaolo), che, nel loro interesse, aveva partecipato alla

l’Angioni Vilma e il Berretta Pierpaolo rimanevano contumaci), la Corte di appello di Torino,
con sentenza n. 1367 del 2007 (depositata il 10 settembre 2007), in accoglimento del
formulato gravame principale, dichiarava la nullità e l’inefficacia, sia nei confronti dei due
Santacroce che nei riguardi di Angioni Vilma oltre che dell’Immobiliare SN s.a.s., dell’atto di
compravendita dedotto in giudizio (con conseguente ordine al competente Conservatore

riconvenzionali avanzate dalla convenuta Immobiliare SN s.a.s., con correlata condanna, in
virtù del principio della soccombenza finale, di tutte le parti appellate, in solido fra loro, alla
rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore degli appellanti Santacroce.
A sostegno dell’adottata decisione, la Corte piemontese rilevava che, all’esito dell’espletata
istruzione probatoria della controversia, erano emersi elementi gravi, precisi e concordanti
(dettagliatamente esposti in parte motiva), i quali convergevano univocamente nel senso
che tutte le parti del negozio – e, segnatamente, non solo la rappresentante revocata ma
anche l’acquirente dell’immobile – fossero a conoscenza, anteriormente alla stipula del
rogito notarile di alienazione, dell’avvenuta revoca operata a carico dell’Angioni Vilma e
della conseguente carenza di poteri rappresentativi in capo a quest’ultima, in tal senso,
perciò, dovendosi ritenere assolto l’onere della prova sulle circostanze che, nella specie,
escludevano l’apparenza del diritto e l’incolpevole affidamento dei terzi. In particolare, con
la sentenza di secondo grado, la Corte territoriale evidenziava che la Immobiliare SN era
risultata a piena conoscenza dell’inesistenza dei poteri rappresentativi in capo all’Angioni
Vilma anteriormente alla stipula del contratto definitivo di compravendita per cui era
controversia, che, perciò, si sarebbe dovuto dichiarare nullo e privo di effetti giuridici in
difetto di valido consenso espresso da soggetto legittimato alla negoziazione e, quindi,
nello specifico, sprovvisto di efficacia nei confronti degli appellanti. La Corte torinese
ravvisava, infine, l’infondatezza della pretesa risarcitoria della Immobiliare SN s.a.s., stante

4

dei RR.II. della trascrizione dell’emessa sentenza) e rigettava, invece, le domande

l’insussistenza del dedotto danno (comunque non comprovato e non riconducibile, in ogni
caso, alla condotta degli appellanti principali).
Avverso la suddetta sentenza di appello (non notificata) hanno proposto ricorso per
cassazione la Immobiliare S.N. s.a.s. e il sig. Durante Gaetano, articolato in sette motivi.
Gli intimati Santacroce Antonio e Santacroce Alex si sono costituiti ritualmente con
controricorso, mentre le altre due parti intimate non hanno svolto attività difensiva
nemmeno nella presente sede di legittimità.
I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria illustrativa ex art. 378
c.p.c. .

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto — in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. — la
violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324, 342, 359 e 163 c.p.c., nonché dell’art.
2909 c.c., sul presupposto che la Corte territoriale non aveva rilevato la formazione del
giudicato interno conseguente all’omessa specificazione dei motivi di appello.
A corredo di tale censura i ricorrenti hanno indicato — ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.
(“ratione temporis” applicabile nella fattispecie, risultando la sentenza impugnata pubblicata
il 10 settembre 2007) — il seguente quesito di diritto: ” dica la S.C. se l’omessa
specificazione dei motivi di appello avverso il capo di sentenza che respinge la domanda
della parte venditrice di nullità e/o annullamento del contratto di compravendita immobiliare,
asseritamente stipulato da una rappresentante priva di poteri, statuendo il mancato
raggiungimento dell’onere della prova, a carico della stessa parte venditrice rappresentata,
circa la conoscenza della parte acquirente dell’avvenuta revoca della procura in
precedenza conferita dalla parte venditrice alla rappresentante, nonché l’inammissibilità,
anche in relazione al divieto della doppia presunzione, dei mezzi di prova orali
(interrogatorio e testi) dedotti per dimostrare la detta conoscenza, comporta o meno il
formarsi del giudicato interno sulle relative questioni?”.
5

1.1. Rileva il collegio che il motivo è destituito di fondamento dal momento che — per come
rilevabile dallo stesso contenuto dell’atto di appello (esaminabile anche in questa sede di
legittimità, stante la natura processuale del vizio denunciato) – le censure mosse dagli
appellanti avverso la sentenza di primo grado erano state sufficientemente complete ed
incidenti sul complessivo “thema decidendum”, Dalla stessa sentenza qui impugnata (v.

rispetto del disposto di cui all’art. 342 c.p.c. (nella versione “ratione temporis” applicabile,
ovvero in quella antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della recente legge n.
134 del 2012, di conversione, con modif., del d.l. n. 83 del 2012) – in una serie di doglianze
(per l’esattezza cinque) riferibili all’omesso esame delle risultanze istruttorie da considerarsi
rilevanti ai fini della dimostrazione della ricostruzione fattuale, al travisamento del fatto
siccome in contrasto con le risultanze acquisite, al difetto di motivazione per l’avvenuta
obliterazione o sottovalutazione di elementi probatori decisivi, alla mancata ammissione di
ulteriori indagini istruttorie (per l’eventualità della loro rilevata necessità) e alla manifesta
ingiustizia del capo relativo all’accoglimento della domanda riconvenzionale di risarcimento
avanzata dalla Immobiliare S.N. s.a.s. a titolo di ristoro di un inesistente e, comunque, non
comprovato pregiudizio sofferto.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato — ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. — il
vizio di omessa ed insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio
riguardanti la conoscenza, da parte dell’acquirente, dell’avvenuta revoca della procura alla
rappresentante dei venditori. A tal proposito gli stessi ricorrenti ripercorrono svariati
passaggi dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, ponendo in risalto
supposte incongruenze sul piano dell’apprezzamento probatorio dei plurimi elementi
ritenuti, invece, gravi, precisi e concordanti dalla Corte territoriale ai fini della valutazione di
fondatezza del proposto gravame.

6

pag. 15) si desume che il proposto gravame era stato sufficientemente articolato — nel

2.1. La censura si profila inammissibile perché, oltre a risollecitare una rivalutazione degli
accertamenti di merito sulla decisiva circostanza dedotta, non risulta corredata da un
idoneo e specifico assolvimento del requisito prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (“ratione
temporis” — come detto – applicabile nel caso in esame).
Sul punto, sul piano generale si osserva (cfr., ad es., Cass. n. 4556/2009) che l’art. 366-

comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa
valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi
previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., ovvero del motivo previsto dal
numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della
sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità
espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del
principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare
importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (il cui
oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una
illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione
chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende
inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Da ciò si inferisce anche che il quesito
di diritto così come la specifica indicazione del fatto controverso (in ordine al quale si
dovrebbe ritenere emergente la carenza assoluta o la contraddittorietà della motivazione)
e l’appropriata ed autonoma sintesi del vizio motivazionale (con riferimento alla dedotta
insufficienza del percorso logico seguito nella sentenza oggetto di ricorso) non possono
essere implicitamente desunti dall’esposizione complessiva del motivo di ricorso.

7

bis c.p.c., nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione,

In particolare, deve essere ribadito il principio (v., a tal riguardo, Cass. n. 8897 del 2008 e,
da ultimo, Cass. n. 5858 del 2013) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, con
cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto
controverso e decisivo per la controversia, l’onere di indicare chiaramente tale fatto,
ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis

ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e
sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto alla illustrazione del motivo, così
da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso
stesso; tale sintesi, peraltro, non si identifica con il requisito di specificità del
motivo ex art. 366 comma 1, n. 4 c.p.c., ma assume l’autonoma funzione volta alla
immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica
denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della
decisione favorevole al ricorrente.
In applicazione di tali principi, nella fattispecie, non evincendosi, all’esito della completa
rappresentazione della censura motivazionale, l’assolvimento del predetto requisito, la
stessa non può propriamente qualificarsi come ammissibile.
Peraltro, non può sottacersi che la sentenza impugnata risulta adeguatamente e
logicamente motivata in ordine all’accertamento delle controversa circostanza e, come
tale, non può considerarsi censurabile nella presente sede di legittimità.
In particolare, la Corte piemontese — a sostegno della sua logica conclusione alla quale è
giunta — ha congruamente affermato, in punto di fatto, che gli attori avevano provato che
era pervenuta piena comunicazione, con adeguati mezzi di partecipazione, a tutte le parti
interessate, dell’avvenuta revoca dei poteri rappresentativi alla signora Angioni Vilma,
risultando nota sia alla stessa, sia all’originario promissario acquirente, sia al suo
8

c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di

successore rag. Durante Gaetano, sia alla definitiva acquirente, identificantesi con la
Immobiliare S.N. s.a.s. di Scibetta Salvatore, designata dal predetto rag. Durante ex art.
1401 c.c., in virtù dello stipulato contratto preliminare. A tal proposito, la Corte territoriale
ha posto riferimento (v. pagg. 16-21 della sentenza impugnata) a plurimi ed univoci
elementi (caratterizzati anche dai requisiti della gravità e della precisione) convergenti, in

segnatamente, l’acquirente dell’immobile – fossero a conoscenza, anteriormente alla
stipula della compravendita, della sopravvenuta revoca della procura precedentemente
conferita all’Angioni e della sua conseguente carenza di poteri rappresentativi.
Nel percorso argomentativo della Corte di secondo grado risultano, invero, valorizzate
numerose circostanze di fatto acclarate che — complessivamente valutate — hanno
legittimamente indotto la stessa Corte a ritenere pienamente assolto l’onere probatorio
incombente sugli appellanti circa l’esclusione della configurabilità delle fattispecie
giuridiche dell’apparenza del diritto e dell’incolpevole affidamento dei terzi, sulle quali i
ricorrenti hanno fondato essenzialmente la loro difesa. In tal senso la Corte territoriale ha,
in particolar modo, sottolineato la circostanza che il Beretta, al quale era stata notificata la
revoca della procura, fosse intervenuto all’atto di compravendita stipulato dalla Immobiliare
S.N. (che aveva già fissato la propria sede sociale proprio nei locali oggetto della
convenzione, ancor prima che fosse stato perfezionato l’acquisto), nella sua qualità di
originaria parte promissaria, avesse dichiarato di nominare quale definitivo acquirente
proprio la predetta società, rinunciando ad ogni ragione o diritto che a lui sarebbero potuti
derivare dal preliminare (in special modo alla restituzione della caparra), dopo una
trattativa che aveva visto la stipulazione, con l’assenso del Beretta, di altro preliminare tra
l’Angioni ed il Durante, sempre per persona da nominare. Il giudice di appello ha, poi,
evidenziato che i rappresentati avevano già provato, nel corso del giudizio di prime cure,

9

modo complessivo, nel senso che tutte le parti del negozio – e, soprattutto e

con documentazione esaustiva (tale da rendere superflua ogni ulteriore istruttoria), la
circostanza principale che la Immobiliare S.N era risulta a piena ed effettiva conoscenza
dell’inesistenza dei poteri rappresentativi in capo all’Angioni Vilma anteriormente alla
stipula del contratto definitivo di compravendita, il quale, conseguentemente, si sarebbe
dovuto ritenere del tutto inefficace nei confronti degli appellanti.

questa Corte – il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex artt. 360, 1°
co. n. 5, c.p.c. si configura ‘solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal
giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente
esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero
un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non
consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte
rispetto a quello operato dal giudice di merito. La sua deduzione con ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito
dell’intera vicenda processuale bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i
casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato – con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. —
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, oltre che degli artt. 116 e 132
10

Del resto, in linea generale, deve ribadirsi che — secondo la consolidata giurisprudenza di

c.p.c., formulando, in proposito, il seguente quesito di diritto: ” dica la S.C. se, in relazione
alla prova, che grava sul rappresentato, della conoscenza da parte dei terzi dell’avvenuta
revoca della procura, sono inammissibili e comunque inutilizzabili ai fini della decisione le
presunzioni che non rispettano il divieto della doppia presunzione; e se sono altrettanto
inammissibili e comunque inutilizzabili, ai fini della decisione, le presunzioni prive dei

3.1. Anche questo motivo — peraltro intimamente collegato al precedente – si prospetta
privo di pregio.
Occorre, innanzitutto, rilevare che le presunzioni semplici, che devono essere gravi,
precise e concordanti, consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta
acquisita, tramite fonti materiali di prova (o anche tramite il notorio o a seguito della
non contestazione) la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo
l’esistenza del fatto principale ignorato, dovendosi precisare che il requisito della
gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a
produrre essendo a tal fine sufficiente che l’esistenza del fatto ignoto sia desunta
con ragionevole certezza, anche probabilistica; il requisito della precisione impone
che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi
seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; il requisito
della concordanza postula che la prova sia fondata su una pluralità i fatti noti
convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto.
Sulla scorta di tale premessa, la concorde giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es.,
Cass. n. 9782 del 1999; Cass. n. 5526 del 2002; Cass. n. 3321 del 2004) ha evidenziato
che l’apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova, la
valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza
richiesti dalla legge, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della
presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l’esistenza del fatto ignoto sono
11

requisiti di precisione, gravità e concordanza”.

riservati al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità sotto il profilo
del vizio di motivazione unitamente all’esistenza della base della presunzione e dei
fatti noti, che fanno parte della struttura normativa della presunzione.
Del resto è opportuno chiarire che perché possa ritenersi correttamente desunta una
presunzione semplice è sufficiente che i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far

giudizio, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una
connessione fra la verificazione del fatto già accertato e quella del fatto ancora ignoto
secondo regole di esperienza che convincano il giudice circa la probabilità e
verosimiglianza della verificazione del secondo quale conseguenza del primo, potendo,
dunque, il relativo accertamento presentare qualche margine di opinabilità, poiché il
procedimento logico di deduzione non è quello rigido che è imposto, viceversa, in caso di
presunzione legale.
Orbene, nell’esaminare la seconda censura, si è già posto in risalto come la motivazione
svolta dalla Corte di secondo grado sia da ritenersi assolutamente logica ed adeguata nella
valorizzazione dei plurimi elementi (dettagliatamente descritti ed avvalorati dai riscontri
istruttori acquisiti, anche documentali) che hanno indotto lo stesso giudice di merito – alla
stregua della loro convergenza (nella ricostruzione storico-fattuale), della loro particolare
puntualità e della loro univoca propensione ad indurre al risultato della ragionevole
certezza nell’accertamento del fatto principale costituito dalla circostanza centrale che non
solo la rappresentante pacificamente revocata ma anche l’acquirente dell’immobile fosse a
conoscenza, anteriormente alla compravendita del bene stesso, dell’avvenuta revoca della
procura e della conseguente carenza di poteri rappresentativi in capo all’Angioni Vilma.
La doglianza in questione, quindi, è da ritenersi destituita di fondamento perché tende alla
confutazione della concordanza degli elementi presuntivi congruamente giustificata dalla
Corte territoriale e, quindi, attinge — in effetti — un complessivo apprezzamento di fatto
12

apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, già accertato in

adeguatamente motivato dal giudice del merito e, quindi, come tale incensurabile in questa
sede di legittimità. Né può ritenersi che, nella fattispecie, la Corte territoriale sia
incorsa nel divieto della c.d. “praesumptio de praesumpto”, dal momento che il
globale ragionamento presuntivo operato dal giudice di appello – ispirato ai criteri
della certezza e della concretezza (cfr. Cass. n. 1044 del 1995 e Cass. n. 14115 del

oggettivamente rilevate e, quindi, note ed accertate (elencate analiticamente nella
sentenza impugnata, alle pagg. 16-21, dal n. 1 al n. 16), dalle quali è stata
univocamente tratta, in virtù di un ragionamento logico e congruo, la conclusione in
via presuntiva relativa alla decisiva circostanza che l’acquirente dell’immobile
dedotto in controversia era venuta a conoscenza, antecedentemente alla stipula
definitiva della compravendita del bene stesso, dell’intervenuta revoca della procura
(e, quindi, della conseguente esclusione dei relativi poteri rappresentativi) in capo
all’Angioni Vilma.

Del resto, è risaputo che il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello,
più generale, della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con
riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di
giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1383 c.c., non solo
sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma
ci si trovi in presenza di un comportamento colposo – non meramente omissivo – del
rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere
di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante
apparente. L’accertamento sulla idoneità o meno degli elementi obiettivi a giustificare la

ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a
quella reale – e, cioè, degli elementi richiesti perché si possa attribuire rilevanza giuridica
alla situazione apparente – è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è
13

2006) – ha trovato fondamento in plurime e convergenti circostanze di fatto

censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. E, nella fattispecie, la Corte
territoriale, con motivazione congrua e logica fondata su plurimi e convergenti elementi, ha
escluso che si sia venuta a configurare una concreta situazione di fatto tale da poter
comportare la legittima applicabilità del principio dell’apparenza del diritto.
4. Con la quarta censura i ricorrenti hanno denunciato — sempre in virtù dell’art. 360 n. 3

c.c. individuando il correlato quesito di diritto nei seguenti termini: “dica la S.C. se il ritardo
ovvero la mancata consegna dell’immobile compravenduto costituisce inadempimento ed
espone il venditore all’obbligo di risarcimento dei danni, commisurati alle spese sostenute
dall’acquirente per procurarsi “medio tempore” la disponibilità di altro immobile, restando
invece ininfluente, ai fini risarcitori, la fissazione della sede sociale presso l’immobile da
parte della società acquirente qualche giorno prima del rogito notarile di compravendita”.

4.1. Questa censura si prospetta inammissibile perché – a parte, in ogni caso, l’adeguata
valutazione compiuta dalla Corte piemontese (v. pagg. 25-26 della sentenza impugnata)
sulla insussistenza delle condizioni per la configurazione dei presupposti in concreto del
fatto generatore dei pretesi danni e sulla esclusione di ogni ipotesi di responsabilità
causatrice degli appellanti principali, dovendosi, piuttosto, la Immobiliare S.N. rivolgere
all’Angioni le proprie pretese risarcitorie, ove provate nel “quantum” — deve rilevarsi che la
doglianza investe, in effetti, un aspetto della vicenda sostanziale sul quale il giudice di
appello ha ultroneamente motivato, atteso che la pronuncia sui supposti danni si sarebbe
dovuta ritenere assorbita da quella sulla dichiarata inefficacia dell’atto di vendita per essere
stata l’acquirente a conoscenza, anteriormente alla stipula della vendita, della carenza di
potere della procuratrice dei venditori, in tal modo escludendosi l’operatività del principio
dell’apparenza del diritto e, quindi, la buona fede in capo alla stessa compratrice.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno inteso dedurre — ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – il
vizio di omessa ed insufficiente motivazione in ordine ai fatti controversi e decisivi per il
14

c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1470, 1476, 1490 e 1492

giudizio concernenti la conoscenza, da parte dell’acquirente, dell’avvenuta revoca della
procura alla rappresentante dei venditori.
5.1. Con questo motivo — per stessa ammissione dei ricorrenti — risulta riprodotto “per
relationem” il medesimo contenuto della censura di cui al secondo motivo, ragion per cui,
al di là di un inidoneo assolvimento del requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366 bis
c.p.c., la doglianza è da ritenersi destituita di fondamento per le stesse ragioni già esplicate
in ordine al secondo mezzo di impugnazione.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti si richiamano — tanto genericamente quanto inutilmente —
alla censura formulata per terza (e al relativo quesito), onde — anche per questa doglianza
— deve essere riconfermata la valutazione di infondatezza già precedentemente
esteriorizzata.
7. Con il settimo ed ultimo motivo i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per
omessa ed insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio costituiti
dalla loro condotta e dalla loro ritenuta responsabilità per i danni subiti dalla parte
acquirente a seguito della mancata consegna dell’immobile compravenduto, oltre che dalla
rilevata entità dei medesimi danni.
7.1. Quest’ultima censura è inammissibile perché — oltre risollecitare, in questa sede, una
non consentita rivalutazione degli accertamenti di merito sulla riportata circostanza di fatto
—non risulta sorretta, in relazione all’art. 366 bis c.p.c., da una conferente indicazione del
fatto controverso né da una appropriata sintesi del vizio motivazionale con riferimento alla
supposta insufficienza del percorso logico seguito dalla Corte di secondo grado.
Ad ogni modo, fermo rimanendo quanto già osservato con riguardo al quarto motivo,
occorre sottolineare nuovamente che il giudice di appello, con motivazione congrua e
logicamente giustificata in relazione alla valorizzazione dei complessivi elementi probatori
acquisiti, ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con dolo o con colpa, e, quindi,
senza ingenerare affidamento in capo alle parti contrattuali, considerando anche che a
15

.

promettere libero e sgombero da persone e cose l’immobile in questione — di cui sapeva di
non poter disporre in alcun modo — fu la Angioni (con l’ avallo del Berretta, al quale pure
era stata notificata la revoca della procura e che — come già posto in risalto – intervenne in
sede di stipula del contratto definitivo) e non furono certo i Santacroce, i quali, perciò, non
avevano, in alcun modo, contribuito a causare il preteso (ed insussistente) danno a carico

direttamente l’intento di voler concludere l’atto di compravendita in discorso (e non avevano
assunto alcun obbligo di consegna).
8. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere
integralmente respinto, con la conseguente condanna dei ricorrenti, in via fra loro solidale,
al pagamento — in favore dei controricorrenti – delle spese del presente giudizio, che si
liquidano nei sensi di cui in dispositivo sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il
giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (applicabile nel caso di
specie in virtù dell’art. 41 dello stesso D.M.: cfr. Cass., S.U., n. 17405 del 2012). Non
occorre, invece, adottare alcuna pronuncia sulla disciplina delle spese in ordine al rapporto
processuale instauratosi tra i ricorrenti e le altre parti intimate, che non hanno svolto
attività difensiva in questa fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore
dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro
8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori nella misura e sulle voci come per
legge.

Così deciso nella camera di consiglio della 2″ Sezione civile in data 23 ottobre 2013.

della Immobiliare S.N., nei cui confronti essi, infatti, non avevano mai manifestato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA