Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27408 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26050-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE ROBERTO

ARDIGO’ 30, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MOCERI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA SPA, conferitaria del ramo di azienda

assicurativo Direzione per l’Italia di ASSICURAZIONI GENERALI SPA,

in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI,

che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PICONE FIREWORK SRL, COMUNE DI CERDA;

– intimati –

avverso l’ordinanza N. 1437/2014 R.G. della CORTE D’APPELLO di

PALERMO del 30/01/2015, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

i. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. C.M. ha convenuto la Picone Firework s.r.l. dinanzi al Tribunale di Termini Imerese per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’attrice a seguito di un incidente verificatosi nel Comune di Cerda durante lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico organizzato dalla società convenuta per il medesimo comune di Cerda.

“Costituitasi, la Picone Firework s.r.l., pur contestando la domanda, ha chiamato in giudizio il Comune di Cerda e la Generali Italia s.p.a., al fine di sentirsi manlevare dalle conseguenze rivenienti dall’eventuale accoglimento della domanda della C..

“2. Il Tribunale di Termini Imerese, ritenuta la mancata acquisizione di prove idonee a confermare l’effettiva verificazione del fatto secondo le modalità descritte dall’attrice, ha rigettato la domanda.

“3. Su appello della C., la Corte d’appello di Palermo, con ordinanza resa in data 24/3/2015, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

“4. Avverso l’ordinanza della Corte d’appello, ha proposto ricorso per cassazione la C. sulla base di due motivi d’impugnazione.

“5. Ha depositato controricorso la Generali Italia s.p.a., concludendo per il rigetto del ricorso.

“6. La Picone Firework s.r.l. e il Comune di Cedra non hanno svolto difese in questa sede.

“7. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 38o-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

“8. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la corte territoriale omesso di rilevare la mancata acquisizione, da parte del primo giudice, di tutte le prove testimoniali originariamente richieste, pervenendo a un’errata ricostruzione del fatto, a sua volta fondata su una travisata interpretazione degli elementi di prova complessivamente richiamati.

“Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale, per non aver correttamente qualificato la domanda originariamente proposta nella prospettiva di cui all’art. 2050 c.d., tenuto conto del carattere pericoloso dell’attività a seguito della quale la C. ebbe a subire danno.

“8.1. Il primo motivo è inammissibile.

“Sul punto, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di un provvedimento pubblicato dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al medesimo art. 54 cit., comma 3).

“Ciò posto, mentre, da un lato, il sindacato sulla motivazione deve ritenersi ormai limitato ai casi di inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro lato, il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881).

“In breve, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – vale ribadire – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

“A seguito della richiamata novella legislativa deve dunque ritenersi confermato e rafforzato il principio, già del tutto consolidato (per tutte: Cass. 27 ottobre 2015, n. 21776; Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n, 20412; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 17 novembre 2005, n. 23286), secondo cui deve recisamente escludersi il potere della corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè sarebbe inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità (cfr. Cass., Sez. 3, 15 gennaio 2016, n. 9239).

“Nella specie, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve individuarsi nella negata congruità del complessivo risultato della valutazione operata da entrambi i giudici di merito con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il Tribunale e la Corte d’appello – dopo aver proceduto all’accurata disamina di tutte le emergenze probatorie acquisite – risultano aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica rilevanti in questa sede di legittimità.

“E’ peraltro appena il caso di rilevare la radicale inammissibilità della doglianza della C. riferita alla pretesa mancata acquisizione di tutte le prove testimoniali originariamente richieste dall’attrice, avendo l’odierna ricorrente del tutto trascurato di evidenziare, tanto l’identità delle prove omesse, quanto gli asseriti aspetti di decisività delle fonti probatorie asseritamente trascurate dai giudici di merito.

“8.2. Manifestamente infondata deve infine ritenersi l’argomentazione critica avanzata dalla ricorrente in relazione al punto concernente la qualificazione giuridica della domanda nella prospettiva di cui all’art. 2050 c.c., avendo i giudici del merito propriamente escluso l’acquisizione di alcuna prova circa la derivazione causale dei danni denunciati dalla C. allo svolgimento dell’attività nell’occasione esercitata dalla Picone Firework s.r.l. e, in ogni caso, al fatto degli odierni convenuti.

“9. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. C.M. e la Generali Italia s.p.a. hanno presentato memoria ex art. 380-bis c.p.c. insistendo, rispettivamente, per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni, tenuto altresì conto della totale inidoneità delle considerazioni critiche illustrate nella memoria depositata dalla ricorrente a incidere sulla relativa correttezza nonchè sull’integrale condivisibilità degli apprezzamenti in essa contenuti.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.M. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Generali Italia s.p.a., liquidate in Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA