Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27407 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24129-2015 proposto da:

B.R., S.G., S.N.,

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO VIVALDI 15,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO COSTANZO BERGODI, che li

rappresenta e difende giusta procura in atti;

– ricorrenti –

e contro

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1481/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. B.R., S.A., S.G. e S.N. hanno convenuto Sa.Gi. e la Italiana Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal primo) dinanzi al Tribunale di Viterbo per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale a causa del quale era deceduto S.E., congiunto degli attori.

“2. Il Tribunale di Viterbo, ritenuta la responsabilità esclusiva di S.E. nella causazione del sinistro, ha rigettato la domanda.

“3. Su appello degli originari attori, la Corte d’Appello di Roma, confermata la valutazione del primo giudice in ordine all’esclusiva responsabilità del S. nella causazione del fatto, ha rigettato l’impugnazione.

“4. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione B.R., S.A., S.G. e S.N. sulla base di quattro motivi d’impugnazione.

“5. Nessuna delle controparti ha svolto difese in questa sede.

“6. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

“7. Con i primi due motivi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione di legge, avendo la corte territoriale erroneamente rilevato l’inammissibilità per genericità dei motivi d’appello e per avere illegittimamente deciso l’impugnazione nelle forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c..

“Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la corte territoriale trascurato la valutazione dei fatti probatori allegati dalla parte attrice, puntualmente descritti in ricorso.

“Con il quarto e ultimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver omesso di riformare la sentenza di primo grado in relazione all’invocata compensazione delle spese nel giudizio.

“4.1. I primi due motivi sono infondati, avendo la corte d’appello affidato la decisione dell’impugnazione degli originari attori a un’articolata motivazione nel merito, al di là della rilevata inammissibilità per difetto di specificità dell’appello.

“Sotto altro profilo, del tutto correttamente la corte territoriale ha deciso l’impugnazione nelle forme di cui all’art. 281-sexies c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, in coerenza al principio della soggezione degli atti processuali alla legge propria del tempo (tempus regit actum).

4.2. Il terzo motivo è inammissibile.

“Osserva il relatore come, attraverso l’argomentazione critica articolata con il motivo in esame, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, precluso a questo giudice di legittimità.

“Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

“Nella specie, la Corte d’appello di Roma ha espressamente evidenziato come il complesso degli elementi di prova acquisiti al giudizio avesse fornito la prova certa della responsabilità del S. nella causazione del sinistro, come desumibile dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, adeguatamente fondata su considerazioni critiche dotate di piena congruenza sul piano logico-formale, e ritenuta di prevalente attendibilità rispetto alla ricostruzione meramente congetturale sostenuta dagli appellanti.

“Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti.

“4.3. Palesemente privi di fondamento devono infine ritenersi le argomentazioni critiche avanzate dai ricorrenti in relazione al punto concernente le spese del giudizio, essendosi gli istanti limitati a invocare in questa sede una mera rinnovazione del giudizio di merito, inammissibile in questa sede di legittimità, senza evidenziare alcuna manifesta o abnorme illogicità della motivazione sul punto dettata dalla corte territoriale, in eventuale violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione.

“3. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 38o-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto rigettato.

5. Non vi è luogo all’adozione di provvedimenti in ordine alla regolazione delle spese di giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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