Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27407 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 30/05/2018, dep. 29/10/2018), n.27407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1823/2013 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MAINETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA PATTARINI;

– ricorrente –

contro

DUCATI MOTOR HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE

261, presso lo studio dell’avvocato LORENZO ATTOLICO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA SCOTA;

– controricorrente –

e contro

BIKE WORLD SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 321/2022 del TRIBUNALE Di MONZA sezione

distaccata di DESIO, depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2018 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso, assorbiti i restanti;

udito l’Avvocato MAINETTI Francesco difensore del ricorrente che ha

chiesto raccoglimento del ricorso e della memoria riportandosi.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

B.A., con atto affidato a quattro ordini di motivi, chiede la cassazione della sentenza n. 321/2012 del Tribunale di Monza – sezione Distaccata di Desio.

Con tale decisione, all’esito dell’accoglimento dell’appello proposto dalla Ducati M.H. S.p.a., avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di Desio n. 578/2010, era stata rigettata la domanda in origine formulata dall’odierno ricorrente.

Nella fattispecie, per ciò che essenzialmente rileva in questa sede, va evidenziato che la decisione gravata innanzi a questa Corte ha ritenuto la decisività della decadenza dell’acquirente B. dalla garanzia contrattuale per inassolvimento dei periodici oneri di manutenzione.

Il proposto ricorso è resistito con controricorso della Ducati M.H. S.p.a..

Con ordinanza interlocutoria del 17 febbraio 2017 veniva disposta l’acquisizione del fascicolo di ufficio della causa, nonchè – ove non depositato l’avviso di ricevimento attestante il perfezionamento della notifica del relativo ricorso – la rinotifica del ricorso stesso nei confronti della intimata Bike World S.r.l., già appellata contumace (onere, di poi, adempiuto e documentato come da nota di deposito in Cancelleria in data 7.6.2017).

Il P.G. ha concluso come in atti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Parte ricorrente individua il fatto controverso e decisivo “nell’applicazione delle condizioni generali di garanzia prodotte”, come in atti, dalla società Ducati adduce, poi, l’applicabilità, all’inverso, del condizioni di cui ad un preteso “libretto consegnato al ricorrente (e da questi sottoscritto) che non prevedevano alcun obbligo periodico di controllo della catena di trasmissione quale condizione di efficacia della garanzia”.

Lamenta, quindi, l’omessa motivazione su tale controverso e decisivo fatto.

La doglianza è fondata.

Una eventuale difformità data, nell’ambito del rapporto contrattuale de quo, dalla coesistenza ed allegazione di (più) condizioni di garanzia doveva costituire oggetto di precipuo esame e dovuta motivazione da parte del Giudice del merito.

Tanto specie al cospetto della risultanza del fatto, controverso e decisivo per l’esito del giudizio, costituito da tale detta coesistenza di condizioni di garanzia.

Più in particolare ed esaustivamente deve evidenziarsi che parte ricorrente aveva prodotto (inserendone riproduzione in ricorso a pag. 14) copia di libretto, sottoscritto dal ricorrente, timbrato dal venditore e non oggetto di contestazione, contenente condizioni di efficacia della garanzia senza previsione di alcun obbligo di controllo periodico di tensionamento della catena di trasmissione. Viceversa la copia, di cui in atti, delle condizioni prodotta dalla parte controricorrente non risulta sottoscritta dall’acquirente ricorrente.

Orbene, in tale contesto,il denunciato vizio di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è, fondato giacchè l’impugnata sentenza non ha dovutamente motivato in ordine alla considerazione di un fatto, quale quello testè esposto, oggettivamente controverso.

Il motivo va, quindi, ritenuto fondato con conseguente accoglimento, in punto, del ricorso, cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al Giudice in dispositivo impugnato affinchè lo stesso rivaluti, nel senso innanzi specificato, la controversia.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge e/o nullità della sentenza.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di legge in ordine agli artt. 345 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 ed (anche) 5, in punto di ammissione di eccezioni nuove in appello e ritenuta “non contestazione” quanto al documento 1 del fascicolo dell’odierna parte ricorrente relativo alla copia integrale delle condizioni di vendita.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione di legge e carenza motivazionale quanto alla nullità delle clausole vessatorie in tema di garanzia del produttore ai sensi della disciplina del cd. “codice del consumo” (D.Lgs. n. 206 del 2005, artt. 33 e ss.).

5.- I suesposti motivi secondo, terzo e quarto vanno rietnuti assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese ad Tribunale di Monza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 30 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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