Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27407 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 19/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1879/2008 proposto da:

A.C., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARBONE ROBERTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

COMUNE DI BITONTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1497/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/10/2007 R.G.N. 905/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla parte privata contro l’Amministrazione della scuola ed intesa all’accertamento dell’integrale anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento all’Amministrazione statale;

che la Corte compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio;

che contro la sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che col primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello compensato le spese del primo grado di giudizio, senza che la controparte avesse impugnato la decisione di condanna, emessa dal Tribunale;

che col secondo motivo essa prospetta la medesima censura sotto il profilo della violazione del divieto di ultrapetizione, contenuto nell’art. 112 cod. proc. civ.;

che i due connessi motivi sono privi di fondamento;

che infatti la Corte di merito ha interpretato l’espressione “rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” contenuta nell’atto di appello, come riferita all’intero processo di merito, nel quale l’appellante è risultato in definitiva vincitore;

che quest’interpretazione è esatta poichè il giudice d’appello, quando riformi la sentenza impugnata, deve procedere, comunque siano formulate le richieste di parte, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985, 30 agosto 2010 n. 18837);

che per questa fase di cassazione le spese possono essere compensate, in deroga al criterio della soccombenza, poichè il controricorso si riferisce a questioni diverse da quella sollevata dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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